Il principio di uguaglianza
Aspetti del principio di uguaglianza - Art. 3 1° co. Principio di uguaglianza in senso formale 2° co. Principio di uguaglianza in senso sostanziale
Uguaglianza in senso formale Art. 3, c. 1, : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
Profili dell’art. 3, co. 1 L’efficacia della legge è uguale per tutti Divieto di discriminazione No distinzioni e parificazioni irragionevoli
Divieto di discriminazione Nessuna delle condizioni elencate può essere alla base di un trattamento discriminatorio nei confronti di chi appartiene ad una certa categoria, spesso ad una minoranza.
Giudizio di ragionevolezza È un giudizio comparativo due norme che diversificano il trattamento riconosciuto in situazioni diverse sono poste a confronto per il tramite della ratio legis della norma presa come metro di paragone
Uguaglianza in senso sostanziale Art. 3, co. 2 (o art. 3 cpv) “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”
Uguaglianza formale/sostanziale La mera uguaglianza formale non garantisce quella sostanziale è quindi necessario un intervento del potere pubblico in tale direzione Ovvero la realizzazione di fatto dello sviluppo della personalità di ciascuno nella società
Funzione dell’art. 3, co. 2 Non è una norma azionabile dai singoli per soddisfare una pretesa Si tratta del presupposto che legittima interventi correttivi del legislatore in favore dei soggetti meno protetti Es. art. 4 Cost. (diritto al lavoro) es. art. 34 Cost. (diritto allo studio) AZIONI POSITIVE