Le norme per la Sicurezza della Navigazione e le dotazioni di emergenza C.F. (CP) Paolo MASELLA Capitaneria di Porto di Trieste
Il ruolo delle Capitanerie in materia di sic. nav. Il Corpo delle Capitanerie di Porto esercita le proprie competenze in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (security) con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, a seguito di accordi internazionali con altri Stati costieri, anche sul naviglio mercantile di bandiera estera che approda nei porti nazionali. La sicurezza della navigazione impegna il Corpo in una duplice veste : la prima, quale Amministrazione di bandiera (attività di Flag State) che comporta il controllo, verifica e rilascio della documentazione di sicurezza della navigazione del naviglio nazionale mercantile e da pesca; la seconda, in qualità di Stato del porto di approdo (attività di Port State control), comporta un controllo diretto di conformità alle normative internazionali convenzionali nei confronti delle navi di bandiera straniera che approdano nei porti nazionali. Le due attività prevedono l'impiego di personale del Corpo, altamente qualificato secondo standard europei e formato presso il Nucleo Didattico Formativo di Genova, sulla base delle più recenti normative di settore internazionali e nazionali.
Evoluzione delle fonti normative La normativa in materia di sicurezza della navigazione applicabile alle unità da pesca è stata oggetto in questi ultimi anni di un’articolata e complessa evoluzione sia in ambito nazionale che internazionale e comunitario al fine di perseguire una sostanziale standardizzazione dei requisiti cui le navi da pesca devono adeguarsi. Tra i citati requisiti si possono citare: Requisiti tecnici (costruzione, dotazioni); Fattore umano (preparazione professionale).
Quali le fonti normative in ambito nazionale? Il primo provvedimento adottato per le unità da pesca è stato il D.M Decreto Ministeriale 05 agosto 2002, n. 218 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. Ha abrogato il D.M Il DM 218/2002 si applica alle Navi che effettuano la pesca costiera, ravvicinata e locale nonché alle navi e ai galleggianti di 5^ categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca (D.M. 231/04). NB: per le unità > 24 mt. si applicano le disposizioni del D. Lgs. 541/99.
Ambito di applicazione ( Decreto Ministeriale 05 agosto 2002, n. 218 ) ECCEZIONI a.Navi a vela non provviste di motore con vela < 14mq; b.Navi a remi < 10 mt.; c.Navi a motore < 3 t.s.l. d.Navi e galleggianti di 5^ categoria destinati stabilmente al servizio impianti da pesca realizzati all’interno di lagune, nelle foci dei fiumi e nelle rade a prescindere dalla stazza. PER DETTE UNITÀ IL D.M. 218/2002 SI APPLICA LIMITATAMENTE AGLI artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16 comma 2, 21 comma 1 lett. d, e, g ed h, art. 27 Detta limitazione viene annotata viene annotata sulla licenza
Ambito di applicazione ( Decreto Ministeriale 05 agosto 2002, n. 218 ) In questa occasione ci soffermeremo sulle unità da pesca alle quali il D.M. 218/2002 si applica limitatamente a determinati articoli e che vengono utilizzate nella piccola pesca. In linea di massima la piccola pesca viene esercitata con l’utilizzo di unità di ridotte dimensioni, non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda. Inoltre tratteremo alcuni punti che necessitano un particolare approfondimento ed in particolare: apparati radio e certificati di abilitazione; ulteriore normativa applicabile alle unità da pesca; novità dell’ultima ora.
Art i mezzi di salvataggio e i mezzi antincendio devono essere mantenuti a bordo in buono stato di funzionamento ed essere pronti all’uso immediato in ogni momento. Art. 13 – per ogni persona presente a bordo è richiesta 1 cintura di salvataggio dotata di luce. Art le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. NAVI < 10 Mt. 1 (No entro 1 Mg.)NAVI < 10 Mt. 1 (No entro 1 Mg.) Art. 16 c. 2 – le navi di cui all’art. 3 comma 1, qualora munite di motore devono essere dotate di 1 estintore da 13 B. Art. 21 comma 1 lett. d, e, g ed h – le navi di cui all’art. 3 comma 1, devono essere in possesso delle seguenti dotazioni: almeno uno scandaglio a mano – un’ancora efficiente – una pompa di esaurimento – dispositivi previsti dalla Colreg 72. Art. 27 – le navi da pesca devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di bussola magnetica normale. Sulle navi prive di ponte di comando (piccola pesca) è sufficiente una solo bussola con funzione di normale e di governo principale. Decreto Ministeriale 05 agosto 2002, n. 218 Esaminiamo alcuni articoli che si applicano alle unità della piccola pesca
TUTTI GLI EQUIPAGGIAMENTI, APPARECCHIATURE E DOTAZIONI DEVONO ESSERE DI TIPO APPROVATO(*) (*)Per tipo approvato intendiamo equipaggiamenti e dotazioni conformi alle prescrizioni del D.P.R. 6 ottobre 1999, n CONFORMI ALLA DIRETTIVA MED E CHE RIPORTANO IL C.D. MARCHIO TIMONE Decreto Ministeriale 05 agosto 2002, n. 218 Art. 4 – equipaggiamenti marittimi
Decreto Ministeriale 05 agosto 2002, n. 218 Art. 28 – dotazioni radioelettriche Le unità da pesca impiegate oltre 3 mg. dalla costa devono essere dotate di apparati di cui al capitolo IX dell’allegato al Decreto 541/1999 o in alternativa: DSC in classe D - VHF Area A.1 (+/- entro 30 miglia dalla costa) DSC in classe E - MF Area A.2 (+/- entro 150 miglia dalla costa) Se abilitate oltre 6 mg. dalla costa Epirb 406 Mhz
Decreto Ministeriale 05 agosto 2002, n. 218 Art. 28 – dotazioni radioelettriche Gli apparati radio devono essere di “tipo approvato” (Direttiva MED 2010/68/UE) ovvero di “tipo conforme” alla direttiva 1999/05/CE (Decreto Legislativo 269/2001).
Abilitazioni radio per il personale D.M. 8 marzo 2005 Certificazioni di abilitazione all’uso degli apparati radio GMDSS a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata Che cosa prevede il D.M.? Il rilascio di due certificati di abilitazione: Certificato limitato di operatore VHF-RTF/DSC, Epirb (AREA A1); Certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E, Epirb (Area A2) a seguito del superamento, da parte del richiedente, di una prova pratica sull’utilizzo degli apparati radio. Le capacità del personale che richiede le abilitazioni vengono accertate dall’Ufficio periferico del Ministero delle Comunicazioni (Ispettorati territoriali).
Ulteriore normativa applicabile alle unità da pesca Reg. (CE) N. 2244/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003 È stato previsto il controllo satellitare delle unità da pesca di lunghezza maggiore o uguale a 15 mt. (ad esclusione acquacoltura ed unità che operano all’interno delle linee di base) mediante installazione a bordo di un dispositivo di controllo satellitare comunemente denominato “BLUE BOX”. Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 L’articolo 10 del Regolamento obbliga i pescherecci di lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 15 metri di lunghezza fuori tutto di dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS) (classe A) conforme alle norme di funzionamento definite dall’IMO.
NOVITA’ DELL’ULTIMA ORA: Indumenti high-tech per la sicurezza dei pescatori: Un gruppo di ricerca norvegese, finanziato dall’Unione Europea, ha sviluppato indumenti ad elevate prestazioni, in grado di prevenire lesioni e potenziare la sicurezza in quanto i lavori sulle unità da pesca sono considerati tra le occupazioni più pericolose. Infatti i pescatori devono misurarsi quotidianamente con attività pesanti, lunghe ore di lavoro e un ambiente pericoloso (possono cadere in mare, rimanere intrappolati o venire colpiti da oggetti volanti). Cassetta di pronto soccorso: Sulla G.U. n. 269 del 18 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 1 ottobre Si tratta di un provvedimento entrato in vigore il 18 gennaio 2016 che ha rivoluzionato il contenuto e soprattutto le dimensioni della cassetta di bordo di tutte le unità che navigano comporesi I pescherecci.
DOMANDE ?????? Grazie per l’attenzione