Incontro tecnico La sicurezza e gli impianti Dal DM 37/08 al D

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Incontro tecnico La sicurezza e gli impianti Dal DM 37/08 al D Incontro tecnico La sicurezza e gli impianti Dal DM 37/08 al D.Lgs 81/08 C/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli GLI IMPIANTI ELETTRICI Napoli 29 giugno 2009 Dott. ing. Mario Schettino 1

E’ entrato in vigore il 27marzo 2008 D M n. 37 del 22 gennaio 2008 Pubblicato sulla G. U. n.61 del 12.03.2008 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI E’ entrato in vigore il 27marzo 2008 2

D M 37/08 SI APPLICA AGLI IMPIANTI POSTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI O RELATIVE PERTINENZE, INDIPENDENTEMENTE DALLA DESTINAZIONE D’USO 3

DM 37/08 Sono abrogati (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/2/07 n. 17): a) gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01; b) il DPR 447/91 (regolamento di attuazione della Legge 46/90); c) la legge 46/90 ad eccezione degli articoli: 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche), 16 (Sanzioni) 4

DM 37/08 VERIFICHE QUESTO E’ UN ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI LEGGE TUTTAVIA SI FA ANCORA RIFERIMENTO ALLA LEGGE 46 / 90 E TUTTO E’ ANCORA DA DEFINIRE. INFATTI …….. 5

DM 37/08 VERIFICHE D L 25.06 2008 n.112 – Legge 06.08.2008 n. 133 Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici 1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:     a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;     b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;     c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b) . 2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato. 6

DM 37/08 - DPR 462/01 – D. Lgs. 81/08 VERIFICHE RIMANGONO OVVIAMENTE VALIDE LE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL DPR 462/01, CONFERMATE DAL D. Lgs. 81/08 (art.86), che riguardano: IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 7

D. Lgs. 81/08 VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE DAI FULMINI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI PERIODICAMENTE A CONTROLLO SECONDO NORME VIGENTI DAL DATORE DI LAVORO MODALITA’ E CRITERI DA DEFINIRE CON D.M. (art.86) 8

D. Lgs. 81/08 Schema di decreto correttivo Allegato VII – bis   Verifiche di impianti elettrici e di impianti di protezione contro i fulmini Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, in locali ad uso medico, in cantieri di costruzione e di demolizione, in strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico, in aree classificate come zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 ai sensi dell'allegato XLIX del presente decreto, in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi Verifica biennale Impianti elettrici in luoghi non ricompresi al punto precedente Verifica quadriennale 9

IL RESPONSABILE TECNICO: D M 37/08 IL RESPONSABILE TECNICO: E’ PREPOSTO CON ATTO FORMALE SVOLGE LA FUNZIONE PER UNA SOLA IMPRESA NESSUNA ALTRA ATTIVITA’ CONTINUATIVA 10

CHIARIMENTI MINISTERIALI D M 37/08 CHIARIMENTI MINISTERIALI IL RESPONSABILE TECNICO: NON PUO’ SVOLGERE ATTIVITA’, ANCHE DI ALTRO TIPO, PRESSO UN’ALTRA DITTA O ENTE PUO’ ESSERE LEGALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA IMPRESA PUO’ ESSERE LIBERO PROFESSIONISTA ?? 11

CHIARIMENTI MINISTERIALI D M 37/08 CHIARIMENTI MINISTERIALI IL RESPONSABILE TECNICO DI UNA IMPRESA ARTIGIANA DEVE ESSERE IL TITOLARE DELLA SOCIETA’ OPPURE UNO DEI SOCI 12

D M 37/08 SI APPLICA AGLI IMPIANTI: ELETTRICI IN GENERALE , DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO IDRICI E SANITARI DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE GAS SOLLEVAMENTO PERSONE E COSE (ASCENSORI, SCALE MOBILI ECC.) PROTEZIONE ANTINCENDIO 13

D M 37/08 SONO INCLUSI GLI IMPIANTI DI AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA FINO A 20 kW NOMINALE PER GLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE PORTE, CANCELLI E DI ASCENSORI NON E’ RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ NE’ IL PROGETTO PERCHE’ REGOLATI DA NORME COMUNITARIE (Dirett. Macchine, DPR 162/99) (Art.1 comma 3) 14

D M 37/08 SONO ESCLUSI GLI IMPIANTI INSTALLATI COMPLETAMENTE ALL’APERTO, COME AD ES. GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I QUALI ANCHE IL PUNTO DI CONSEGNA DELL’ENERGIA SIA ALL’APERTO. PER TALI IMPIANTI NON E’ NECESSARIO PROGETTO IMPRESA ABILITATA 15

E’ ESCLUSO PERO’ L’OBBLIGO DI PROGETTO D M 37/08 I CANTIERI EDILI SONO SPESSO COMPLETAMENTE ALL’APERTO, TUTTAVIA AD ESSI SI APPLICA IL DECRETO. E’ ESCLUSO PERO’ L’OBBLIGO DI PROGETTO 16

D M 37/08 PROGETTO DA PARTE DI PROFESSIONISTA iscritto all’Albo secondo specifica competenza per installazione, trasformazione, ampliamento IMP. CONDOMIN. O DOMESTICI: P > 6 kW IMPIANTI DOMESTICI : S > 400 m2 ATTIV. PRODUTT., TERZIARIO ecc.: V >1000 V ATTIV. PRODUTT., TERZIARIO ecc.: S > 200 m2 ATTIV. PRODUTT., TERZIARIO ecc.: P > 6 Kw 17

D M 37/08 PROGETTO DA PARTE DI PROFESSIONISTA iscritto all’Albo secondo specifica competenza per installazione, trasformazione, ampliamento IMMOBILI SOGGETTI A NORME SPECIALI, AD USO MEDICO, CONPERICOLO ESPLOSIONE, A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO IMP. LAMPADE A CATODO FREDDO CONNESSI A IMP. CON OBBLIGO PROGETTO O SE P > 1200 VA IMP. ELETTRONICI SE COESISTONO CON IMP. CON OBBLIGO PROGETTO 18

D M 37/08 POTENZA Potenza impegnata, valore max tra: Potenza impegnata contrattuale Pot. Di un event. Impianto di autoproduzione (ad es. PV) No Imp. di autoprod. : P impegnata = P impegn. Contrattuale. P max impegnabile = P per la quale l’imp. è dimensionato (vale specie per i nuovi impianti) . Per questi poi il contratto di fornitura sarà per una potenza impegnata che non può superare quella per la quale l’imp. è dimensionato, cioè P max impegnabile 19

PROGETTO “SEMPLIFICATO”: D M 37/08 PROGETTO “SEMPLIFICATO”: VA REDATTO, NEI CASI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI ELENCHI, in alternativa al professionista, DAL RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA INSTALLATRICE COMPRENDE ALMENO LO SCHEMA DELL’IMPIANTO, COME DESCRIZIONE FUNZIONALE DELL’OPERA DA REALIZZARE 20

D M 37/08 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON E’ MAI NECESSARIO IL PROGETTO 21

D M 37/08 AL TERMINE DEI LAVORI E DOPO LE VERIFICHE L’INSTALLATORE RILASCIA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ IN MANCANZA DI QUESTA E PER GLI IMPIANTI ESEGUITI PRIMA DEL 27.03.2008 ESSA E’ SOSTITUITA DA UNA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA RESA DA UN PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ALBO PER LE SPECIFICHE COMPETENZE DA ALMENO 5 ANNI 22

D M 37/08 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ VA COMPILATA ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL MODELLO MINISTERIALE: ALLEG. 1 per tutte le imprese ALLEG. 2 per gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici FIRMA: DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE TECNICO 23

D M 37/08 – DPR 462/01 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ IMPORTANTE: L’INSTALLATORE DEVE ATTESTARE DI AVER FATTO LA VERIFICA FINALE – funzionale e di sicurezza - DELL’IMPIANTO (barrando la casella relativa). La firma della DI. CO. costituisce anche OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO DI TERRA (DPR 462/01 art. 2) 24

D M 37/08 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ IL PROGETTO (del professionista o “semplificato”) deve sempre essere allegato alla DI. CO. e ne fa PARTE INTEGRANTE. 25

D M 37/08 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ INSTALLAZIONE – TRASFORMAZIONE AMPLIAMENTO DI IMPIANTI: LA DI. CO. PRIVA DI PROGETTO ALLEGATO NON HA ALCUN VALORE 26

D M 37/08 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ Non differisce molto da quella della L. 46/90 Indicare la potenza massima impegnabile Se esiste obbligo di progetto indicare generalità e n. di iscriz. all’Albo del progettista Allegare in pratica sempre il progetto (completo o semplificato) Modello specifico per uffici tecnici imprese non installatrici In caso di rifacimento parziale di impianto tenere conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto 27

PROGETTO DEL PROFESSIONISTA: SECONDO CEI 0-2 D M 37/08 – DPR 462701 – D. Lgs. 81/08 PROGETTO DEL PROFESSIONISTA: SECONDO CEI 0-2 SI CONSIDERA REDATTO SECONDO REGOLA D’ARTE SE CONFORME A NORME E GUIDE UNI e CEI Ciò è conforme alla L. 186/68, alla L. 46/90, al DPR 462/01 ed è ribadito dal D. Lgs: 81/08 (art.81 e all. IX) 28

NORME DI BUONA TECNICA (all. IX) D. Lgs. 81/08 NORME DI BUONA TECNICA (all. IX) UNI (Ente Nazionale di Unificazione) CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) CEN (Comitato Europeo di normalizzazione) CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica) IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica) ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) 29

D. Lgs. 81/08 NORME TECNICHE L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati (all. IX) 30

D. Lgs. 81/08 Obbligo per il datore di lavoro di effettuare una ANALISI DEI RISCHI di natura elettrica per: MATERIALI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI Con riferimento a: PROGETTO, COSTRUZIONE INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE (art.80) 31

D. Lgs. 81/08 RISCHI DI NATURA ELETTRICA (art. 80) - contatti elettrici diretti; - contatti elettrici indiretti; - innesco e propagazione d’incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; - innesco di esplosioni; - fulminazioni dirette ed indirette; - sovratensioni; - altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 32

ANALISI DEI RISCHI ELETTRICI D. Lgs. 81/08 VIENE QUINDI ESPLICITAMENTE INTRODOTTO (o ribadito) IL CONCETTO E L’OBBLIGO DI ANALISI DEI RISCHI ELETTRICI MANUTENZIONE (necessità già evidenziata da numerose Norme e Guide CEI e da Norme di legge quali ad es. L. 46/90, DPR 462/01) 33

D. Lgs. 81/08 – DM 37/08 DM 37/08: L’INSTALLATORE CONSEGNA AL COMMITTENTE LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO (art.8, c.2) e quelle dei costruttori delle apparecchiature installate N.B. Non è un allegato obbligatorio alla DI. CO., ma è comunque un dovere dell’installatore. 34

DM 37/08 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CERTIFICATO DI AGIBILITA’ ESISTENTE: - L’installatore deposita, entro 30 gg. fine lavori, presso Sportello Unico. la Dich. Conform., il progetto ed event. certif. Collaudo. Lo Sportello Unico trasmette copia a Camera di Comm., ASL e ISPESL. PERMESSO COSTRUIRE O DIA: - Titolare permesso consegna progetto elettrico a Sportello Unico, con progetto edilizio 35

DM 37/08 36

Distanza minima consentita (m) D. Lgs. 81/08 Allegato IX - Tab. 1 Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette Un (kV) Distanza minima consentita (m) ≤ 1 3 10 3,5 15 132 5 220 7 380 37

D. Lgs. 81/08 Schema di decreto correttivo Art. 11 All’Allegato IX sono apportate le seguenti modifiche: la Tabella 1 è sostituita dalla seguente: Dove Un = tensione nominale   Un (kV) D (m) ≤ 1 3 1 < Un ≤ 30 3,5 30 < Un ≤ 132 5 > 132 7 38

D. Lgs. 81/08 Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive 1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. 39