Il Fondo crediti di dubbia esigibilità Webinar 26/02/2015: risposte ai quesiti
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l’intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.); per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa; per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto 2
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l’utilizzo di entrate esigibili nell’esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio. Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall’esempio n. 5, con riferimento: all’accantonamento nel bilancio di previsione; all’accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione 3
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione Nel bilancio di previsione occorre: individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui) determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2) Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. 4
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di miglioramento della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficaci) possono calcolare il FCDE facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. 5
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione Al fine di consentire un avvio graduale dell’accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione: nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti sperimentatori); nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55% dell’accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70% dell’accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85% dell’accantonamento ed infine, nel quinto esercizio, un accantonamento pari al 100%. 9
In occasione del rendiconto, se il FCDE : Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto In occasione del rendiconto, se il FCDE : è inferiore all’importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo; risulta superiore all’importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria 10
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell’accantonamento, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio L’allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l’ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate. 11
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto L’accantonamento al FCDE è effettuato per l’intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio: se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione; fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione 12
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 13
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell’avanzo. A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l’accantonamento all’importo riaccertato dei residui attivi. 14
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità durante la gestione Il fondo va verificato nel corso della gestione (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio), applicando la percentuale utilizzata in bilancio all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento. Si deroga a tale regole se (il completamento a 100) l’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) è inferiore alla percentuale utilizzata in sede di bilancio, per la verifica e l’adeguamento dell’FCDE si fa riferimento a tale minore %. 15
Quesiti Con riferimento al calcolo del F.C.D.E., quando si parla di incassi esercizio x+1 in conto residui x cosa si intende? Si intendono ad esempio solo gli incassi 2013 in conto residuo 2012 o anche gli incassi 2014 in conto residui 2012. O tutti gli incassi 2013 in conto residui? (quindi 2012 e precedenti) Inoltre per es., abbiamo sempre accertato per cassa i proventi c.d.s. quindi per calcolare il fondo è corretto ricostruiamo quanto doveva essere l' accertato dal 2009 al 2013 e l' incassato per i vari anni considerando gli incassi a competenza e quelli realizzati negli anni successivi, a seguito dell' emissione dei ruoli coattivi? 16
Quesiti Nella domanda ci si riferisce alla facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Questa facoltà può essere utilizzata solo per gli esercizi per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente. Il quinquennio da prendere a riferimento per l’anno 2015 è il 2010-2014. Nel caso l’ente abbia accertato per cassa, dovrà, come specificato in altri quesiti, “incrociare” gli accertamenti extra contabili delle sanzioni dal 2010 al 2014, con gli incassi, in competenza e a residuo per ciascun anno dal 2010 al 2014. 17
Quesiti Buongiorno, volevo un chiarimento sulla modalità' di applicazione del fcde sull'entrata da tari tenuto conto che nel piano finanziario del tributo e' prevista una quota di accantonamento nel limite del 5 per cento ma in realtà le morosita' sono molto piu'elevate. Nel caso l'amministrazione non intenda caricare il pf dei rifiuti dovrà' essere effettuato un accantonamento a bilancio a carico della fiscalita' generale? Le regole per l’accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione (e in sede di rendiconto di gestione) sono diverse da quelle per la quantificazione del Fondo accantonamento per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, previste per la predisposizione del piano finanziario della Tassa rifiuti non coincidono. Quelle previste dal principio di competenza finanziaria potenziato, sono disciplinate dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, da rilevarsi in base ad un rapporto la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). La differenza tra la quota determinata con il principio contabile, rispetto a quella determinata nel piano finanziario TARI è finanziata dal Comune, fermo restando che sia il fondo insoluto TARI che il FCDE sono oggetto di verifiche. In particolare, l’FCDE deve essere verificato sia durante la gestione che a rendiconto ed adeguato di conseguenza. 18
Quesiti Buongiorno, fino al 2014 le entrate derivanti da sanzioni cds, oneri di urbanizzazione, ICI arretrata, mensa scolastica ecc. sono state accertate per cassa Come faccio a determinare il FCDE in sede di approvazione del bilancio 2015? Non posso applicare il metodo previsto dalla norma perchè le mie riscossioni sono quasi sempre maggiori degli accertamenti o comunque di pari importo. Applico una percentuale allo stanziamento previsto in entrata? Grazie Facendo riferimento alla questione che è stata posta, si fa presente quanto segue: Come risulta dall’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, ed in particolare dall’esempio n. 5, “per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa , il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra – contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi 5 anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi”. 19
Quesiti Buonasera Vorrei fare alcune riflessioni con il vs. servizio di assistenza in merito alla costituzione del FCDE in sede di formazione del bilancio di previsione 2015. Nel 2013 e 2014 io in spesa ho accantonato il 25% dei residui attivi 2008 e precedenti (a seconda dell’anzianità dei residui) e ho costituito in spesa il fondo svalutazione crediti. Ad oggi io nel mio capitolo della tarsu ho residui attivi (dal 2009 al 2013) per 123.000 euro Per questi residui attivi dovrò poi fare la variazione di esigibilità a seguito della revisione straordinaria dei residui al 1/1/2015. E’ per questo motivo che non richiedono accantonamento al FCDDE le entrate tributarie, come trovo scritto a pag. 155 lett. C) del vs. dossier e manuale? Per quanto riguarda la TA.RI. 2014 mi porto dietro un residuo attivo del 2014 per circa 200.000 euro che ad oggi non ho ancora riscosso. Per questo residuo 2014 della TARI devo accantonare qualcosa nel FCDDE 2015? Anche per quanto riguarda la TA.SI. mi trovo con un residuo attivo di circa 40.000 euro non riscosso. Devo prenderlo in considerazione? 20
Quesiti Il manuale di IFEL spiega che non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità le entrate tributarie accertate per cassa. Si tratta, dell’IMU, della TASI e dell’addizionale all’IRPEF. Queste entrate sono accertate per cassa sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto. Non è pertanto ammesso conservare a residuo somme per la TASI 2014 che non corrispondano ad obbligazione giuridicamente perfezionata, a meno che non ci siano avvisi di accertamento definitivi. E’ obbligatorio l’accantonamento a F.C.D.E. delle entrate tributarie riscosse tramite ruolo ordinario (TARES e TARI) sia nel bilancio di previsione 2015-2017 che nel rendiconto di gestione 2014. L’accantonamento è da effettuare in base all’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, ed in particolare in base all’esempio n. 5. 21
Quesiti Nella costruzione del F.C.D.E. il rapporto incasso cp + incasso rs/accertamento prevede quale incasso a residui quello di un solo esercizio oppure su tutti gli esercizi a residui del quinquennio (es. se su un accertamento di 100 incasso a competenza 20 poi nell'esercizio successivo altri 20 e poi ancora dopo due anni altri 20, debbo considerare nei residui incassati tutte e 40 ?) Facendo riferimento alla questione che è stata posta, si fa presente quanto segue: Tenendo anche conto di quanto precisato nell’esempio n. 5 riportato nell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, la media va calcolata, per gli ultimi 5 esercizi, con riferimento al totale degli incassi in conto competenza e in conto residui (al numeratore) e il totale degli accertamenti (a denominatore). Pertanto, nel primo esercizio, anno per anno, nel numeratore, debbono essere conteggiate le somme incassate di competenza e le somme incassate in conto residui. 22