1 Diritto Amministrativo Avv. Massimo Micaletti. 2 Premessa Nozione di Diritto Amministrativo –Funzione amministrativa Attività dello Stato tesa a soddisfare.

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Transcript della presentazione:

1 Diritto Amministrativo Avv. Massimo Micaletti

2 Premessa Nozione di Diritto Amministrativo –Funzione amministrativa Attività dello Stato tesa a soddisfare bisogni individuali e collettivi –Profili politici –Apparato amministrativo Diritto Sanitario

3 Come procederemo I – La tutela della salute nella Costituzione II – L’evoluzione legislativa III – Gli organi del SSN Modulo speciale

4 Parte I – La tutela costituzionale Art. 2 Art. 3 Art. 32 Art. 5 Art. 114 Art. 117 e 118

5 Parte I – La tutela costituzionale Art. 2 –La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Indisponibili, inalienabili, indivisibili, universali

6 Parte I – La tutela costituzionale Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

7 Parte I – La tutela costituzionale Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

8 Parte I – La tutela costituzionale Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

9 Parte I – La tutela costituzionale Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

10 Parte I – La tutela costituzionale Art. 114 –Articolazione ed autonomia Art. 117 –Potestà legislativa esclusiva, concorrente (salute), residuale Art. 118 […]La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

11 Parte II – Evoluzione legislativa L. 396/1958 D. Lgs. 128, 129, 130/1968 L. 833/78 D. Lgs. 502/92 D. Lgs. 229/99

12 Parte II – Evoluzione legislativa L. 296/1958 D. Lgs. 128, 129, 130/1969 (L. 132/68) L. 833/78 D. Lgs. 502/92 D. Lgs. 229/99

13 Parte II – Evoluzione legislativa Prima della riforma ospedaliera –Enti solidaristici –Casse mutua D.P.R. 4/72; L. 349/77; D.P.R. 616/77

14 Parte II – Evoluzione legislativa La Legge 833/78 –Istituisce il SSN –Fissa principi e obiettivi –Istituisce le U.S.L. –Pone le basi della programmazione

15 Parte II – Evoluzione legislativa La L. 833/78 DEFINIZIONE di SSN: “il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività, destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione” I PRINCIPI –Principio di universalità –Principio di uguaglianza –Principio di globalità –Principio di partecipazione

16 Parte II – Evoluzione legislativa La L. 833/78: GLI OBIETTIVI –Superare gli squilibri territoriali –Garantire sicurezza sui luoghi di lavoro –Tutelare maternità e infanzia –Attuare servizi medici nelle realtà scolastiche –Tutelare l’attività sportiva –Garantire salute e assistenza agli anziani –Erogare efficaci servizi per la salute mentale

17 Parte II – Evoluzione legislativa La L. 833/78: Prima definizione di terapia riabilitativa (art. 26). –il complesso di “prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa”.

18 Parte II – Evoluzione legislativa Il Decreto Legislativo 502/92 (L. 421/92) –Regionalizzazione della USL –Aziendalizzazione della USL –Rilancio della programmazione nazionale –Concorrenza tra pubblico e privato –Razionalizzazione del finanziamento

19 Parte II – Evoluzione legislativa Il Decreto Legislativo 502/92 (L. 421/92): principi ispiratori –Principio di completezza; –Principio di efficienza ed economicità; –Principio di cooperazione; –Principio di responsabilità ed unicità dell'azione amministrativa; –Principio di omogeneità; –Principio di autonomia degli enti locali; –Principio di adeguatezza.

20 Parte II – Evoluzione legislativa Il Decreto Legislativo 229/99 –Ridefinizione SSN: “Il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali e degli enti e istituzioni di rilievo nazionale” –Potenziamento del ruolo delle Regioni –Rafforzamento del ruolo dei Comuni –Innovazioni strutturali nella ASL –Introduzione ECM e LEA –Accreditamento –Integrazione sociosanitaria –Fondi integrativi

21 Parte III – Organi del SSN Ministero della Salute Organi ad esso collegati ASL Aziende Ospedaliere IRCCS Aziende Ospedaliere – Universitarie

22 Parte III – Organi del SSN IL MINISTERO DELLA SALUTE STRUTTURA (L. 317/01) –Dipartimento dell’Ordinamento Sanitario –Dipartimento di salute umana e veterinaria

23 Parte III – Organi del SSN IL MINISTERO DELLA SALUTE COMPETENZE (D. Lgs. 266/03) –Elaborazione PSN –Attuazione politiche comunitarie –Vigilanza e controllo sui farmaci –Monitoraggio del SIS –Sanità pubblica, veterinaria, della nutrizione –Ricerca e sperimentazione –Disciplina professioni sanitarie

24 Parte III – Organi del SSN Il Piano Sanitario Nazionale –Individua aree prioritarie di intervento –L.E.A. (D.P.C.M ) –Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro –Assistenza distrettuale –Assistenza ospedaliera –Individua il budget –Indica orientamenti per qualità ed efficienza –Indica orientamenti per ricerca

25 Parte III – Organi del SSN Il Piano Sanitario Nazionale (segue) –Definisce i progetti – obiettivo –Indica le linee guida per l’ECM –Indica linee guida per modelli diagnostici e terapeutici –Fissa i criteri di verifica delle prestazioni Relazione sullo Stato sanitario del Paese PSR, PAL, Piani di Azione, PAT

26 Parte III – Organi del SSN Consiglio Superiore di Sanità Istituto Superiore di Sanità Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) Agenzia Italiana del Farmaco Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Comitato Nazionale di Bioetica

27 Parte III – Organi del SSN Ministero della Salute Organi ad esso collegati ASL Aziende Ospedaliere IRCCS Aziende Ospedaliere – Universitarie

28 Parte III – Organi del SSN IL MINISTERO DELLA SALUTE STRUTTURA (L. 317/01) –Dipartimento dell’Ordinamento Sanitario –Dipartimento di salute umana e veterinaria

29 Parte III – Organi del SSN IL MINISTERO DELLA SALUTE COMPETENZE (D. Lgs. 266/03) –Elaborazione PSN –Attuazione politiche comunitarie –Vigilanza e controllo sui farmaci –Monitoraggio del SIS –Sanità pubblica, veterinaria, della nutrizione –Ricerca e sperimentazione –Disciplina professioni sanitarie

30 Parte III – Organi del SSN Il Piano Sanitario Nazionale –Individua aree prioritarie di intervento –L.E.A. (D.P.C.M ) –Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro –Assistenza distrettuale –Assistenza ospedaliera –Individua il budget –Indica orientamenti per qualità ed efficienza –Indica orientamenti per ricerca

31 Parte III – Organi del SSN Il Piano Sanitario Nazionale (segue) –Definisce i progetti – obiettivo –Indica le linee guida per l’ECM –Indica linee guida per modelli diagnostici e terapeutici –Fissa i criteri di verifica delle prestazioni Relazione sullo Stato sanitario del Paese PSR, PAL, Piani di Azione, PAT

32 Parte III – Organi del SSN Consiglio Superiore di Sanità Istituto Superiore di Sanità Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) Commissione Unica del Farmaco Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Comitato Nazionale di Bioetica

33 Parte III – Organi del SSN L’Azienda Sanitaria Locale –Nella Legge 833/78 –Nel D. Lgs. 502/92 –Nel D. Lgs. 229/99

34 Parte III – Organi del SSN La U.S.L. nella Legge 833/78 –E’ un Ufficio del Comune –Assemblea Generale, Comitato di gestione, presidente, revisori –Nessuna autonomia

35 Parte III – Organi del SSN La A.U.S.L. nel D. Lgs. 502/92 –Aziendalizzazione –Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Consiglio dei Sanitari, Coordinatore Servizi Sociali, Collegio dei Revisori –Alcune forme di autonomia: organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica

36 Parte III – Organi del SSN La A.S.L. nel D. Lgs. 229/99 –AUTONOMIA IMPREDITORIALE –ORGANIGRAMMA Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Collegio di Direzione Consiglio dei Sanitari Collegio Sindacale

37 Parte III – Organi del SSN La A.S.L. nel D. Lgs. 229/92 (segue) STRUTTURA –Distretti sanitari di base –Dipartimenti di prevenzione –Ospedali non costituiti in azienda

38 Parte III – Organi del SSN ASPETTI ECONOMICI –Patrimonio Autonomia contrattuale –Finanziamento Entrate regionali Entrate proprie Anticipazioni di cassa Forme di finanziamento autorizzate –Contabilità

39 Parte III – Organi del SSN Le Aziende Ospedaliere –Requisiti –Organi –Finanziamento D.R.G. Altre entrate IRCCS Policlinici universitari Aziende Ospedaliero–universitarie

40 Il Fisioterapista DM n. 741 È individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

41 Il Fisioterapista DM n. 741 In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista: a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

42 Il Fisioterapista DM n. 741 Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale

43 Il Fisioterapista L. 251/2000 – Art. 2 Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione...

44 Il Fisioterapista Sul consenso informato –Chiaro –Completo –Compreso Cass. Penale Sezione IV n. 7678/1998 In tema di lesioni colpose incombe sul fisioterapista, nell'espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicché, in mancanza di apposita documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.

45 Il Fisioterapista Responsabilità –Civile contrattuale Inadempimento Prestazioni di mezzi / di risultato –Civile extracontrattuale Fatto illecito –Evento + danno + nesso causalità + stato soggettivo »Colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) –Da contatto sociale Sent. 589/99 Corte di Cassazione

46 Il Fisioterapista Responsabilità Penale –Art. 590 C. P. –Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. –Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro –…

47 Il Fisioterapista Responsabilità penale (segue) –Art. 583 C.P. –La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32]: –1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; –2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; –La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: –1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; –2. la perdita di un senso; –3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; –4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

48 Il Fisioterapista Art. 348 C.p. Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.