Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196) LA PRIVACY NELLE SCUOLE.

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Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196) LA PRIVACY NELLE SCUOLE

2 Il Codice della Privacy Entrato in vigore il 1° gennaio 2004, abroga e sostituisce la legge 675/1996 sulla privacy e ha dato attuazione alla direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche

3 Il Codice della Privacy Si compone di 3 parti che contengono ripsettivamente: ● disposizioni generali (artt. 1-45), riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti ● Disposizioni particolari(artt )ad integrazione od eccezione delle dispoisizioni generali della parte I ● Disposizioni relative alle azioni di tutela dell’interessato e al sistema sanzionatorio (artt )

4 Il Codice della Privacy Completano il testo normativo una serie di allegati: ● allegato A, relativo ai codici di condotta ● allegato B, recante il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ● allegato C, relativo ai trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia

5 Definizioni Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

6 Definizioni Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Dati identificativi: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato

7 Definizioni Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale

8 Definizioni Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

9 Definizioni Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

10 Definizioni Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

11 Definizioni Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento. Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti. Garante: l’autorità di cui all’art. 153 del Codice, istituita dalla L. 675/1996

12 Principi generali. Oggetto ed ambito di applicazione e finalità Il Codice della privacy pone innanzitutto il principio fondamentale, informatore di tutto il testo unico, secondo cui chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano L’art. 1 introduce nell’ordinamento giuridico italiano il "diritto alla protezione dei dati personali", diritto fondamentale della persona, autonomo rispetto al più generale diritto alla riservatezza già richiamato dall’art. 1 L. 675/1996.

13 Principi generali. Oggetto ed ambito di applicazione e finalità In base all’art. 2 (“Finalità”), il Codice mira a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Qualunque dato personale, non solo sensibile, deve essere trattato secondo i principi di necessità liceità e correttezza.

14 Diritti dell’interessato Il titolo II della parte I (“Disposizioni generali”) del Codice della privacy (artt. 7-10) regola i diritti dell’interessato In base all’art. 7 l'interessato ha, innanzitutto, diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile

15 Regole generali per il trattamento dei dati Con riguardo alle regole valide per tutti i trattamenti contenute nel capo I, l’art. 11, stabilisce innanzitutto che i dati personali oggetto di trattamento sono: ● trattati in modo lecito e secondo correttezza; ● raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; ● esatti e, se necessario, aggiornati; ● pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; ● conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati

16 Regole ulteriori per i soggetti pubblici Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali Salvo quanto previsto nella parte II del Codice della privacy per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, viene espressamente sancito che i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato

17 Regole ulteriori per i soggetti pubblici Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è dunque consentito, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 2 (svolgimento delle funzioni istituzionali), anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente

18 Regole ulteriori per i soggetti pubblici L’art. 20 del Codice detta i principi applicabili al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici: questo trattamento è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

19 Regole ulteriori per i soggetti pubblici L’art. 22 detta infine alcuni principi applicabili sia al trattamento di dati sensibili che al trattamento di dati giudiziari. I soggetti pubblici devono conformare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

20 La privacy a scuola A scuola vengono trattate numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte basta una lettera che contiene dati sensibili di un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare, anche involontariamente, la riservatezza, la dignità della persona. Al tempo stesso “la privacy” è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami.

21 La privacy a scuola – regole generali Le scuole hanno l’obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie come usano i loro dati personali. Devono rendere noto,attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

22 La privacy a scuola – regole generali Trattamento dei dati sensibili e giudiziari I dati sensibili e giudiziari (degli studenti e delle loro famiglie) devono essere trattati con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche” che si intendono perseguire. Alcuni esempi:

23 La privacy a scuola – regole generali Origini razziali ed etniche I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l’integrazione degli alunni stranieri.

24 La privacy a scuola – regole generali Convinzioni religiose Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di credo – che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica – e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

25 La privacy a scuola – regole generali Stato di salute I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l’assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l’insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

26 La privacy a scuola – regole generali Convinzioni politiche Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.

27 La privacy a scuola – regole generali Dati di carattere giudiziario I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti,provvedimenti di tipo disciplinare,ispezioni, citazioni, denunce all’autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.

28 La privacy a scuola – regole generali Diritto di accesso ai dati personali Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili.

29 La privacy a scuola – regole generali Diritto di accesso ai dati personali L’accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale”alla conoscibilità degli atti.

30 La privacy a scuola – voti ed esami Temi in classe Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Quando gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità dell’insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

31 La privacy a scuola – voti ed esami Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilito dal Ministero dell’istruzione.

32 La privacy a scuola – voti ed esami Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti. È necessario prestare attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad es., il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

33 La privacy a scuola – informazioni sugli studenti Circolari e comunicazioni scolastiche Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all’identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate.

34 La privacy a scuola – informazioni sugli studenti Orientamento, formazione ed inserimento professionale Su richiesta degli studenti interessati, le scuole possono comunicare, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero

35 La privacy a scuola – informazioni sugli studenti Marketing e pubblicità Non è possibile utilizzare i dati presenti nell’albo degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) risponde a essenziali esigenze di trasparenza. Ciò non autorizza soggetti terzi a utilizzare i dati degli studenti per altre finalità come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.

36 La privacy a scuola – informazioni sugli studenti Questionari per attività di ricerca Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all’iniziativa.

37 La privacy a scuola- foto, audio e video Recite, gite scolastiche e foto di classe Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

38 La privacy a scuola- foto, audio e video Registrazione della lezione È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (insegnati, studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere diregolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.

39 La privacy a scuola- sicurezza e controllo Rilevamento delle presenze con dati biometrici L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio. Il sistema di rilevamento delle impronte digitali,ad es., è stato giudicato sproporzionato rispetto all’obiettivo di consentire agli studenti l’accesso ai servizi di mensa universitaria.

40 La privacy a scuola- sicurezza e controllo Videofonini, filmati, mms L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno,comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse.

41 La privacy a scuola- sicurezza e controllo Videofonini, filmati, mms Non è possibile, in ogni caso,diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network)o a diffonderle via mms.

42 La privacy a scuola- sicurezza e controllo Videofonini, filmati, mms Può succedere che una fotografia inviata a un amico o ad un familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.

43 La privacy a scuola- sicurezza e controllo Videosorveglianza L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi. Infine, i cartelli che segnalano il sistema di videosorveglianza devono essere visibili anche di notte.