D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008 in vigore dal 15/05/2008 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.106 DEL 3 AGOSTO 2009 Riassetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro Principali novità a cura dell’ing. Giuseppe Donnarumma FLC Campania
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI CAMPO DI APPLICAZIONE SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI CON UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O EQUIPARATO CHE AGISCONO NELL'AMBITO ORGANIZZATIVO DI UN'IMPRESA (SOMMINISTRATI, A PROGETTO, SOCI LAVORATORI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ECC. CON ESCLUS. DI BABY SITTER, DOMESTICI E BADANTI ) I LAVORATORI IN APPALTO SONO CREDITORI DELLE NORME DI SICUREZZA VERSO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO Alcuni obblighi (DPI e attrezzature di lavoro) entrano in vigore anche per gli autonomi
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI ABROGAZIONE DI NORME PREVIGENTI QUASI TUTTE LE NORMATIVE PRECEDENTI VENGONO ABROGATE: il D. Lgs. 626/94 il D.P.R. 547/55 (infortuni) il D.P.R. 303/56 (igiene) escluso art. 64 il D. Lgs. 494/96 (cantieri) e tante altre non esistono più! Il loro contenuto è stato assorbito dal D.Lgs. 81
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI RLS IL RLS DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE NOMINATO IN TUTTE LE AZIENDE OVE NON VERRA' NOMINATO VERRA' ASSEGNATO UN RLS TERRITORIALE.
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI RLS IL RLS RICEVE OLTRE ALLA FORMAZIONE INZIALE DI 32 ORE (12 delle quali dedicate ai rischi del proprio comparto) RICEVE UN PACCHETTO DI FORMAZIONE PERIODICA ANNUALE: 4 ore annue per rls di aziende tra 15 e 50 dip. 8 ore annue per rls di aziende con più di 50 dip. ************************ Il RLST ha diritto ad un pacchetto iniziale di 64 ore + 8 ore annue di aggiornamento
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI RLS IL RLS DEVE ESSERE SENTITO DALL'AZIENDA PRIMA CHE LA STESSA ORGANIZZI DEI CORSI DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER I LAVORATORI IL SUO PARERE DEVE ESSERE VERBALIZZATO.
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI RLS IL RLS DEVE ESSERE SENTITO DALL'AZIENDA PRIMA CHE LA STESSA NOMINI LE FIGURE IMPEGNATE NELLA SICUREZZA. IL PARERE DEL RLS DEVE ESSERE VERBALIZZATO
LA RIUNIONE PERIODICA IL RLS PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA INDETTA DAL DATORE DI LAVORO ALMENO UNA VOLTA L’ANNO INSIEME AL RSPP E AL MEDICO COMPETENTE SE NOMINATO NELLA RIUNIONE SI ESAMINA IL DVR, L’ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, LA SORVEGLIANZA SANITARIA, L’EFFICACIA DEI DPI, I PROGRAMMI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SI POSSONO INDIVIDUARE CODICI DI COMPORTAMENTO E BUONE PRASSI PER PREVENIRE I RISCHI D’INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI E OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZA COMPLESSIVA DELLA RIUNIONE VA REDATTO VERBALE
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI RLS (già introdotte dalla legge 123/07) IL RLS DEVE RICEVERE TUTTI I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ELABORATI DALL'AZIENDA (DVR+DUVRI) (I DOCUMENTI DEVONO ESSERE CONSULTATI IN AZIENDA)
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI RLS (già introdotte dalla legge 123/07) Nella scuola il rls può essere designato dalle RSU al loro interno o può esssere indicato dalle RSU tra il personale della scuola. Dovrà in ogni caso ottenere il gradimento dei lavoratori
PRINCIPALI MODIFICHE IN TEMA DI RLS ( rispetto a quanto introdotto dalla legge 123/07 ) IL RLS NON PUO' PIU' RICEVERE COPIA DEL REGISTRO INFORTUNI MA POTRA' SOLO ACCEDERVI PER VERIFICARE I DATI INFORTUNISTICI DEI DIPENDENTI QUESTO DIRITTO SI TRASFORMERA' NEL DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI INFORTUNISTICI RIGUARDANTI TUTTI I “LAVORATORI” DELL'IMPRESA” ( DIPENDENTI, SOMMINISTRATI, SOCI LAVORATORI, A PROGETTO, DISTACCATI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ECC.)
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI effettuata dalle imprese dovrà arricchirsi di nuovi aspetti da valutare: § rischi da STRESS CORRELATO AL LAVORO (come definito dall'Accordo europeo dell' 8 ottobre 2004 v. slides successive) § rischi maggiori in base al genere (uomo/donna), § rischi maggiori in base all'età, § rischi maggiori per chi proviene da altri paesi PER LO STRESS LA SCADENZA E’ IL 1/8/2010 O QUANDO SARANNO DIFFUSE LE INDICAZIONI DI CUI ALL’ART.6 COMMA 8
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Cosa dice l'Accordo europeo in tema di stress lavoro correlato:....Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.....un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavorosegue
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Segue: Cosa dice l'Accordo europeo in tema di stress lavoro correlato:..L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.):
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Il documento di VALUTAZIONE DEI RISCHI deve contenere anche l’indicazione delle misure per il superamento dei rischi, il programma di attuazione e anche l'indicazione delle persone (figure aziendali) incaricate di attuare le procedure che portano a rimuovere i rischi elencati nel DVR.
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazionedei rischi deve essere RIELABORATA: - in caso di infortuni significativi - quando dalle visite mediche risultano problemi - in caso di evoluzione della tecnica -modifiche del processo produttivo e della organizzazione del lavoro ( se attengono alla sicurezza ) LE MISURE DI PREVENZIONE DEVONO ESSERE AGGIORNATE DI CONSEGUENZA
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI VISITE MEDICHE E’ REINTRODOTTA LA VISITA MEDICA PREASSUNTIVA IL MEDICO DEVE TENERE UNA CARTELLA SANITARIA PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA. CUSTODISCE LA CARTELLA E LA CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO E IN COPIA AL LAVORATORE ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO. L’ORIGINALE VA CONSERVATO PER 10 ANNI. DIVENTA OBBLIGATORIO SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI PER INDIVIDUARE EVENTUALE UTILIZZO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE O PER ALCOOLDIPENDENZA PER: - FORZE ARMATE E POLIZIA + VV.FF - ADDETTI A GAS TOSSICI, ESPLOSIVI, FUOCHI ARTIFICIO, IMPIANTI NUCLEARI, - MANSIONI CHE PREVEDONO PATENTE C, D, E, TAXI, TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - CONDUCENTI DI NAVI, TRENI, AEREI - ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - CONDUCENTI DI MACCHINE DI MOVIMENTAZIONE TERRRA E MERCI
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI VISITE MEDICHE IN CASO DI IDONEITA' CON PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI IL MEDICO DEVE PRECISARE SE LE STESSE SONO : - PERMANENTI O TEMPORANEE - OPPURE SE L'IDONEITA' E' SOLO PARZIALE (alcune delle attività del mansionario non possono essere svolte) IN CASO DI INIDONEITA' TEMPORANEA IL MEDICO DEVE PRECISARE LA DURATA DEL PERIODO DI INIDONEITA'
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI VISITE MEDICHE ANCHE IN CASO DI IDONEITA' PIENA SI PUO' FARE RICORSO ( ENTRO 30 GG. ) ANCHE IN CASO DI IDONEITA' PIENA IL MEDICO DEVE RILASCIARE UN REFERTO DI VISITA SIA ALLA AZIENDA CHE AL LAVORATORE IL RISULTATO ANONIMO E COLLETTIVO DELLE VISITE DEVE ESSERE PRESENTATO DAL MEDICO IN FORMA SCRITTA DURANTE LA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE IL MEDICO DEVE RELAZIONARE ANCHE ALLA ASL CIRCA L'ANDAMENTO DELLA SORV. SANITARIA
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI APPALTI (già introdotte dalla legge 123/07) Il datore di lavoro committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottate per eliminare i rischi che possono generarsi dalla interferenza fra i lavoratori di ditte diverse (compresi i lavoratori dl committente se esistenti) presenti in un cantiere/azienda si tratta del: DUVRI Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI APPALTI (già introdotte dalla legge 123/07) Nei contratti di somministrazione di servizi, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI APPALTI (già introdotte dalla legge 123/07) COSTI PER LA SICUREZZA QUALI? A) QUELLI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE: B) QUELLI DELL'APPALTATORE NECESSARI A PROTEGGERE I PROPRI LAVORATORI
OBBLIGHI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO OBBLIGHI DEI PREPOSTI OBBLIGHI DEI LAVORATORI
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI OBBLIGHI Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI OBBLIGHI Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità deI soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti ALL’ART.18 C’E’ L’ELENCO DEGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI OBBLIGHI DEL PREPOSTO SOVRAINTENDERE E VIGILARE SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE NORME DI SICUREZZA E SULL’USO DEI DPI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO EVENTUALI CARENZE DEVE ESSERE FORMATO (ART.37) IL PREPOSTO E’ SOGGETTO A SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO A I SUOI OBBLIGHI
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI OBBLIGHI DEI LAVORATORI PRENDERSI CURA DELLA SUA SICUREZZA E DI QUELLI SUI QUALI POSSONO RICADERE EVENTUALI CONSEGUENZE DELLE SUE AZIONI OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI E I PREPOSTI DEVE ESSERE INFORMATO E FORMATO UTILIZZARE I DPI ED AVERNE CURA LA MANCATA OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI E’ SANZIONABILE
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI FORMAZIONE IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVVEDERE ALLA FORMAZIONE E ALL’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI SUOI RAPPRESENTANTI IN COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI. LA FORMAZIONE DEVE AVVENIRE DURANTE L’ORARIO DI LAVORO E NON PUO’ COMPORTARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEI LAVORATORI
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI FORMAZIONE I DIRIGENTI (VICE PRESIDI, DSGA, RESPONSABILI DI PLESSO) E I PREPOSTI RICEVONO A CURA DEL DATORE DI LAVORO UN’ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. LA FORMAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ANCHE PRESSO GLI ORGANISMI PARITETICI O PRESSO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI ORGANISMI PARITETICI GLI ORGANISMI PARITETICI COSTITUISCONO PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN MERITO A CONTROVERSIE SUI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE GLI ORGANISMI PARITETICI SVOLGONO O PROMUOVONO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SU RICHIESTA DELLE IMPRESE RILASCIANO UNA ASSEVERAZIONE DELLA ADOZIONE E DELLA EFFICACE ATTUAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 30 DEL DECRETO, DELLA QUALE GLI ORGANI DI VIGILANZA POSSONO TENER CONTO, OSSIA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI ORGANISMI PARITETICI ART. 30 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SISTEMA AZIENDALE FINALIZZATO A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO-STRUTTURALI RISPETTO DELLE PROCEDURE DI NATURA ORGANIZZATIVA ATTIVITA’ DI VIGILANZA VERIFICHE PERIODICHE DELL’APPLICAZIONE E DELL’EFFICACIA DELLE PROCEDURE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ SISTEMA DISCIPLINARE PER SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE PREVISTE DAL MODELLO ORGANIZZATIVO SISTEMA DI CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLA IDONEITA’ DELLE MISURE ADOTTATE
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA E’ PREVISTO IL FINANZIAMENTO, DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELLE ATTIVITA’ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI FINALIZATE ALL’INSERIMENTO DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI VOLTI A FAVORIRE LA CONOSCENZA DELLE TEMATICHE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEL RISPETTO DELL’AUTONOMIA DIDATTICA. E’ PREVISTO CHE TALE FINALITA’ SIA PERSEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DAI FINANZIAMENTI SUDDETTI NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI DEGLI ISTITUTI
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI: SANZIONI CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI Sezione I SANZIONI Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da a euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2; 3. E’ punito con l’ammenda da a euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e E’ punito con l’ammenda da a euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed O.
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI: SANZIONI 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da a euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a); c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da a euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), 1) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da a euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, ultimo periodo, o 3-ter.
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI: SANZIONI. e) con l’ammenda da a euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4; flcon la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI: SANZIONI Sanzioni per il preposto 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed 1); b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), 1), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI: SANZIONI Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e 1); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.