Il Trasferimento Tecnologico...risvolti fiscali Premessa necessaria per poter analizzare le implicazioni fiscali di questa attività e distinguere: a.se operiamo nel campo dell’ attività commerciale b.se operiamo al di fuori dell’attività commerciale (solitamente si parla di ambito «istituzionale»)
a.…iniziamo dalla prima La domanda: Quando un contratto di Trasferimento Tecnologico rientra nell’ambito dell’attività commerciale dell’Ente? …Una prima esaustiva risposta: «…quando il contratto ha per oggetto: la cessione di un bene la prestazione di un servizio La concessione dell’utilizzo di un bene, anche immateriale (es. licenze PI) ….da un soggetto prestatore (l’Infn) ad un soggetto committente (ditta, altro ente, società estera, etc…), a titolo oneroso»
….a questo punto sorge una «domanda spontanea….» ….quando un contratto di T.T. NON è commerciale??? La risposta consegue naturalmente dalla precedente definizione: non è commerciale tutte le volte che il contratto ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività di collaborazione scientifica nella quale entrambe le parti contraenti mettono a disposizione (l’una dell’altra): conoscenze, personale, apparecchiature e strumentazione varia al fine di portare a compito un «comune obbiettivo» …….rinviando, eventualmente, a successivi accordi contrattuali lo sfruttamento di licenze o la cessione dei risultati conseguiti.
...una volta che è stato stabilito se un contratto di T.T. rientra nell’ambito dell’attività commerciale o meno, è importante tenere presente quali sono le implicazioni fiscali in un caso e nell’altro. a.Contratto al di fuori dell’attività commerciale (attività istituzionale) Il documento di pagamento da emettere è sempre e comunque la nota di debito Trattasi di operazioni fuori campo IVA (in quanto al di fuori dell’attività commerciale) e quindi non soggette a questo tributo Unica imposta prevista per legge: marca da bollo da € 2,00 (se l’importo complessivo della nota supera i 77,47 euro) Essendo al di fuori dell’attività commerciale le somme pattuite a contratto si configurano come: contributi di ricerca, rimborsi spese sostenute per conto di altri,etc… In quanto tali non sono redditi imponibili IRES (non vengono inseriti nella dichiarazione Unico ENC dell’Ente) N.B. da quanto sopra elencato si deduce facilmente quanto sia importante stabilire a priori, in fase contrattuale, se trattasi di attività avente natura commerciale o meno (a prescindere se parliamo di Trasferimento Tecnologico o meno)
….passiamo ora a quello più fiscalmente complesso b. Contratto commerciale Gli importi previsti a contratto devono essere sempre fatturati Assoggettamento all’ IVA sulla base del principio della territorialità e, talvolta, della natura dell’operazione fatturata. Assoggettamento del fatturato (al netto dei costi) ad imposta sul reddito delle società (IRES), con aliquota fissata per gli EPR al 13,75% N.B. quanto appena elencato suggerisce alcuni accorgimenti per la fase di «definizione degli accordi economici» tra le parti. 1.Quando si preventiva un corrispettivo per un’attività commerciale NON pensare mai al fatturato come ad un netto…non lo è! 2.Porre attenzione ai risvolti IVA, a seconda di territorialità o in alcuni casi la natura della prestazione, l’iva «condiziona» pesantemente la destinazione finale di parte degli importi complessivi (per questo esiste l’ufficio fiscale di A.C.) 3.Non dimenticarsi mai che come il nostro stipendio lordo indicato in busta paga è cosa ben diversa da quello che ci mettiamo ‘in tasca’, allo stesso modo esiste l’imposta sui redditi per i compensi da attività commerciale (13,75% dell’utile netto d’esercizio)
…Attenzione ai costi!!! Con i Progetti Europei abbiamo «tristemente scoperto» l’importanza della rendicontazione. Analogo discorso va tuttavia applicato, per ragioni diverse, ai progetti commerciali. Difatti bisogna sempre tenere presente che: Ogni importo fatturato genera sempre e comunque un ricavo, cioè un «potenziale reddito soggetto a tassazione al 13,75%» L’unico modo di ridurre/abbattere i ricavi fatturati, in modo tale che determinino un reddito imponibile inferiore (ossia corrispondente al reale ammontare dell’utile netto generato dal singolo progetto), è attraverso una: Chiara Precisa Sempre aggiornata Rendicontazione dei costi sostenuti nell’ambito del progetto commerciale
Sempre sui costi…. I costi di progetto (dal punto di vista fiscale) si dividono in tre macro-categorie: 1.Diretti => direttamente imputabili alla singola iniziativa commerciale. (Es: ordini effettuati per il progetto, consulenze ricevute, spese di personale a tempo determinato pagato interamente con fondi di Progetto). 2.Indiretti => direttamente imputabili all’attività commerciale ma «spalmabili» su più progetti sempre di natura commerciale. (Es: un apparecchiatura utilizzata su due diversi progetti commerciali o un dipendente a tempo det./assegnista che lavora contemporaneamente su più iniziative commerciali, etc…) 3.Promiscui => ossia tutti i costi che, come dice la parola stessa, non possono essere imputati esclusivamente all’attività commerciale ma, per loro natura, afferiscono sia all’attività istituzionale che a quella commerciale. (Es: quota parte (%) del personale a tempo indeterminato che ha lavorato anche su progetti commerciali)
…un suggerimento La rendicontazione dei costi di progetto è quindi fondamentale dal punto di vista fiscale al fine di evitare oneri tassativi eccessivi che NON hanno alcuna corrispondenza con il reale guadagno netto apportato dal progetto all’Ente. Particolare attenzione, ma soprattutto prudenza, va tuttavia riposta nella rendicontazione dei «costi promiscui». Trattasi di costi per loro natura assai «opinabili» e come tali, nella loro quantificazione percentuale sul singolo progetto, è opportuno ispirarsi sempre e comunque a criteri prudenziali. Per dirla in modo semplice: «Nel dubbio non imputate o imputate una quota minima» …anche perché lo schema di rendicontazione dei costi sostenuti nell’anno (compresi i promiscui) deve essere controfirmato dal referente scientifico dell’iniziativa.
…attenzione anche alle Anticipazioni Quando previste, è sempre buona norma conteggiarle in modo preciso evitando cioè eccessi di anticipazione che determinerebbero poi degli importi che resterebbero «fermi» per mesi e mesi (se non anni) senza generare alcun costo, in quanto non immediatamente necessari allo sviluppo del progetto. La ragione è ovviamente fiscale: c’è il rischio che tali anticipi vadano tassati interamente nell’anno in cui sono stati fatturati, accrescendo l’imponibile soggetto a tassazione a fronte di costi NON sostenuti. (N.B. è in corso da parte nostra un’istanza di interpello all’ Agenzia delle Entrate in merito al corretto criterio da seguire riguardo l’imponibilità fiscale delle anticipazioni previste nei contratti commerciali).
…Concludiamo con alcune indicazioni operative per i referenti di Progetto Ai fini della dichiarazione Unico ENC dell’Infn, ogni anno, entro e non oltre il 31/03 dell’anno successivo a cui la dichiarazione si riferisce, devono pervenire all’Ufficio Adempimenti Fiscali di AC gli schemi di rendicontazione dei costi sostenuti nell’anno da tutti i progetti commerciali, firmati dai referenti di Progetto. Le amministrazioni locali, su richiesta sia di AC che dei referenti, dovranno approntare la documentazione cartacea attestante quanto indicato negli schemi di rendicontazione costi e farla pervenire in AC, sempre all’Ufficio Fiscale, entro e non oltre il 31/05 dell’anno successivo etc…allo scopo di archiviarla e averla disponibile in caso di controlli.
…Grazie a tutti per l’attenzione