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1 Studio Legale Perrotti Via Solferino Brescia

2 GUIDA ALLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” GUIDA ALLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Normativa di riferimento : Legge 19 febbraio 2004,n.40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” La normativa in questione viene esaminata a necessaria integrazione del percorso di analisi concernente la maternità ed i suoi molteplici aspetti, rilevato che ogni conseguenza ricollegata allo status genitoriale si applica indistintamente ad ogni figlio, ivi compreso quello nato con l’ausilio di fecondazione artificiale.

3 1) PRINCIPI GENERALI : Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito dalla legge al fine di : a)Favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana ; b) Qualora non sia possibile applicare altri metodi terapeutici che siano efficaci a rimuovere le cause ostative alla fecondazione

4 2) ACCESSO ALLE TECNICHE 2) ACCESSO ALLE TECNICHE : La legge stabilisce dei criteri per selezionare l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita, stabilendo dei requisiti per i soggetti che vi accedono e determinando i principi generali da seguire

5 PRINCIPI : a)Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è consentito solo allorchè non sia possibile rimuovere in altro modo le cause impeditive della procreazione ; b) Le tecniche di procreazione assistita vanno applicate secondo GRADUALITA’, evitando ricorso ad interventi invasivi sia dal punto di vista tecnico che psicologico (minore invasività) ;

6 PRINCIPI : c)CONSENSO INFORMATO : vi è obbligo del medico di informare in maniera dettagliata i soggetti che ricorrono alle tecniche di procreazione, in particolare su : - problemi bioetici; - effetti collaterali possibili (biologici e psicologici); - costi economici ; - deve essere prospettata la possibilità di ricorrere, in alternativa, a procedure di adozione ; - le conseguenze giuridiche

7 PRINCIPI : d) DIVIETO di ricorrere a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo.

8 REQUISITI SOGGETTIVI : Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solamente : coppie di maggiorenni di sesso diverso: -coniugate o conviventi ; -in età potenzialmente fertile; -entrambi viventi.

9 MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ -La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere espressa PER ISCRITTO CONGIUNTAMENTE al medico responsabile della struttura, secondo modalità stabilite con decreto dei Ministri della Giustizia e della Salute -La volontà può sempre essere REVOCATA da ciascuno dei soggetti coinvolti sino al momento della fecondazione dell’ovulo - Anche il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere con la fecondazione, ma solo per motivi di ordine medico-sanitario; in tal caso deve fornire alla coppia una motivazione scritta di tale decisione.

10 3) TUTELA DEL NASCITURO La normativa stabilisce una serie di disposizioni miranti a salvaguardare lo status giuridico del nascituro, alla luce del principio del c.d. “favor filiationis”

11 a) STATO GIURIDICO DEL NATO : I nati a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita assumono lo status di : - f i g l i l e g i t t i m i, qualora la coppia che accede alle tecniche sia coniugata ; - f i g l i n a t u r a l i r i c o n o s c i u t i, quando la coppia che accede alle tecniche sia convivente more uxorio.

12 b) DIVIETO DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA’ : Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (in violazione del divieto di cui sopra), il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’art. 235 del codice civile, né l’impugnazione di cui all’art. 263 dello stesso codice.

13 c) DIVIETO DI ANONIMATO DELLA MADRE : La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata.

14 d) ALTRE CONSEGUENZE In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui sopra, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi.

15 4) STRUTTURE AUTORIZZATE AD APPLICARE LE TECNICHE : Posto il delicato ambito cui si riferisce la normativa, ogni intervento di procreazione medicalmente assistita va effettuato esclusivamente presso le strutture a ciò preposte ed autorizzate a livello regionale.

16 a) gli interventi di procreazione medicalmente assistita devono essere realizzati presso strutture (pubbliche o private) che siano AUTORIZZATE dalle regioni ed iscritte in apposito registro; ogni regione definisce con proprio atto i requisiti di tali strutture, le caratteristiche del personale, nonché i criteri per determinare durata e revoca delle autorizzazioni. b) è istituito presso l’Istituto Superiore della Sanità il REGISTRO NAZIONALE delle strutture autorizzate, degli embrioni formati e dei nati a seguito di applicazione delle tecniche medesime; l’ISCRIZIONE AL REGISTRO E’ OBBLIGATORIA.

17 5) DIVIETI E SANZIONI : Contro le violazioni dei divieti stabiliti dalla normativa in materia di procreazione medicalmente assistita, a tutela degli interessi sottostanti meritevoli di protezione, sono previste una serie di sanzioni GENERALI :

18 a) Divieto di utilizzare a fini procreativi dei gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente : sanzione amministrativa pecuniaria da a euro ; b) Divieto di applicare tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi oppure siano minorenni (uno od entrambi) : sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Detti requisiti vengono accertati dal medico mediante una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti ;

19 c) Divieto di applicare tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità sopra indicate : sanzione amministrativa pecuniaria da a euro; d) Divieto di applicare tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate : sanzione amministrativa pecuniaria da a euro ;

20 e) Divieto di realizzare, organizzare o pubblicizzare la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità : reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da a 1 milione di euro; f) Divieto di realizzare un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico come patrimonio genetico, ad altro essere umano in vita o morto (c.d. Clonazione): reclusione da 10 a 20 anni e multa da ad 1 milione di euro;

21 g) Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi in cui è prevista a carico del sanitario la sola sanzione amministrativa (casi a, b, c e d di cui sopra).

22 A TUTELA DELL’EMBRIONE : a)Divieto di sperimentazione su embrioni umani; la ricerca clinica e sperimentale è consentita SOLO a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso; b) Divieto di produzione di embrioni umani a fini diversi da quelli indicati nella normativa di riferimento qui analizzata;

23 c) Divieto di selezione a scopo eugenetico di embrioni e di gameti oppure di interventi di selezione, manipolazione o comunque artificiali, che siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche; d) Divieto di clonazione ;

24 e)Divieto di fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa, o la produzione di ibridi. Per la violazione di tutti questi ultimi divieti, è stabilita la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da a euro.

25 6) LIMITI ALL’APPLICAZIONE DI TECNICHE SUGLI EMBRIONI 6) LIMITI ALL’APPLICAZIONE DI TECNICHE SUGLI EMBRIONI : a)Divieto di crioconservazione e soppressione di embrioni, con le eccezioni previste nella normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza (legge 22 maggio 1978, n.194); b)Divieto di creazione di embrioni in numero superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto;

26 c) Nel caso in cui il trasferimento degli embrioni nell’utero risulti impossibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa al momento della fecondazione, è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzarsi non appena possibile.

27 7) OBIEZIONE DI COSCIENZA : Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione ; essa, deve : - Essere comunicata entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge 40, al direttore dell’azienda sanitaria locale oppure ospedaliera (nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario) ;

28 - L’obiezione può essere sempre revocata o venire proposta al di fuori dei termini previsti, anche se in tale caso la dichiarazione produce effetti dopo un mese dalla sua presentazione ; - L’obiezione di coscienza ESONERA il personale sanitario ed ausiliario dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento di procreazione medicalmente assistita e NON DALL’ASSISTENZA ANTECEDENTE E CONSEGUENTE L’INTERVENTO.

29 8) FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA : Per favorire l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti idonei, è istituito presso il Ministero della Salute il FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Per la dotazione del fondo, a decorrere dall’anno 2004 (entrata in vigore della normativa analizzata), è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro.

30 9) LA DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO (DGP) La Diagnosi Genetica Preimpianto (DGP) è lo Studio di alterazioni cromosomiche e genetiche nell’embrione prima del suo trasferimento alla madre. La DGP permette di riconoscere quali embrioni non sono soggetti ad anomalie cromosomiche e mutazioni genetiche. I suoi obiettivi sono quelli di assicurare una discendenza sana e porre fine alla trasmissione di una determinata patologia.

31 La Diagnosi Genetica Preimpianto (DGP), nella legge 40/2004, non viene mai espressamente menzionata tranne che nelle linee guida, ovvero nel capitolo VI riguardante “Misure di tutela dell’embrione”. La DGP in questa legge non viene vietata direttamente, ma di fatto, come il risultato di divieti che a prima vista sembrano non interessare la DGP. Il divieto della legge 40/04 nei confronti della DGP si concretizza con una duplica azione, ovvero da una parte si prospetta all’embrione la strada obbligatoria del trasferimento in utero e dall’altra, nelle linee guida, si indica come unica possibilità di indagine sullo stato di salute dell’embrione, la via osservazionale.

32 Da notare, infatti : art. 14: - comma 2 – “è vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni”. - comma 5 – “i soggetti sono informati…su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero” ; “Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14,comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale”.

33 Puntualizzando dunque che il tipo di indagine utilizzabile per stabilire lo stato di salute dell’embrione è la sola osservazione microscopica, la legge italiana completamente esclude ogni possibilità di indagine sulle malattie genetiche.

34 GRAZIE! Studio Legale Perrotti Via Solferino Brescia