CAPO II Competenza Sezione I - Disposizione generale Art. 4. Regole per la determinazione della competenza. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [56 c.p.]. Non si tiene conto della continuazione [81 c.p.], della recidiva [99 c.p.] e delle circostanze del reato [61 s. c.p.], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [63 c.p.; 210 coord.; 259 trans.].
Sezione II - Competenza per materia Art. 5. Competenza della corte di assise. La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti); b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579 (Omicidio del consenziente), 580 (Istigazione o aiuto al suicidio), 584 (Omicidio preterintenzionale) del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 588 (Rissa) e 593 (Omissione di soccorso) del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (Riorganizzazione del disciolto partito fascista, Apologia del fascismo, Manifestazioni fasciste), dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio) e nel titolo I del libro II del codice penale (Delitti contro la personalità dello Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma (Associazione per delinquere), 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 602 del codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. Art. 6. Competenza del tribunale. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.
CAPO VI Capacità e composizione del giudice Art. 33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale. 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3)delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4)delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma (Ricostituzione, anche sotto falso nome o forma simulata, di associazioni sovversive), e 306, secondo comma (Partecipazione a banda armata), del codice penale; 5)delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione), esclusi quelli indicati dagli articoli 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica), 331, primo comma (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 332 (abrogato), 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa) e 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa); c) delitti previsti dagli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso), 420, terzo comma (abrogato), 429, secondo comma (Danneggiamento seguito da naufragio), 431, secondo comma (Disastro ferroviario causato da danneggiamento), 432, terzo comma (Disastro derivante da attentato alla sicurezza dei trasporti), 433, terzo comma (Disastro derivante da attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni), 433-bis, secondo comma (Disastro derivante da attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari), 440 (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 449, secondo comma (Disastro colposo), 452, primo comma, numero 2 (Delitti colposi contro la salute pubblica: epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), 564 (Incesto), da 600-bis a 600-sexies (Prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, circostanze aggravanti ed attenuanti) puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609- bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e 644 (Usura) del codice penale;
d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi), nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione (Nave sospetta di pirateria); f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 (Reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni e in concorso con gli stessi da altre persone) della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli articoli 216 (Bancarotta fraudolenta), 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta), 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento) e 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 (Riorganizzazione del disciolto partito fascista, Apologia del fascismo, Manifestazioni fasciste), attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
l) delitto previsto dall'articolo 18 (Interruzione della gravidanza senza il consenso della donna o con azioni dirette a provocare lesioni alla stessa) della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), in materia di interruzione volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Associazione a delinquere di tipo mafioso e disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1 (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4 (Atti aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; q) delitti previsti dall'articolo 10 (Importazione/esportazione non autorizzata di composti chimici) della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche. 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33- ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
Art. 33-ter. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica. 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti), sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, del medesimo testo unico. 2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.