Torna alla prima pagina Parte II - Capitolo 5 LE FONTI DELLE AUTONOMIE R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
Torna alla prima pagina 2 Cap.II- 5 - Par. 1 STATUTI REGIONALI SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, Gli Statuti regionali: Tutte le Regioni italiane sono dotate di un proprio Statuto. Ma si possono distinguere due tipi di Statuto. Statuti speciali: disciplinati dall’art. 116 Cost. adottati con legge costituzionale ma modificabili con legge regionale le modifiche agli Statuti speciali non sono sottoponibili a referendum Statuti ordinari: disciplinati dall’art.117 Cost. ciascuna Regione si dota di un proprio Statuto entro 3 mesi dalla pubblicazione, 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei Consiglieri regionali può proporre un referendum
Torna alla prima pagina 3 R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO Cap.II- 5 - Par. 2 LE LEGGI REGIONALI La legge regionale: E’ una legge ordinaria formale, quindi collocata tra le fonti primarie. Ad essa è equiparata la legge provinciale, emanata dalle Province di Trento e Bolzano. Il procedimento di formazione della legge regionale è il seguente: iniziativa: spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e agli altri soggetti individuati dagli Statuti approvazione: le leggi regionali sono approvate dai Consigli regionali a maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate. E’ previsto anche il ruolo delle Commissioni consiliari in sede referente. promulgazione: spetta al Presidente della Regione. E’ prevista la pubblicazione sul B.U.R.
Torna alla prima pagina 4 R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO La riforma del Titolo V della Costituzione: Prima della riforma del Titolo V e, in particolare dell’articolo 117 della Costituzione, il testo elencava le materie su cui le Regioni ordinarie avevano potestà legislativa (potestà concorrente), aggiungendo che le leggi statali potevano delegare ulteriori competenze alle Regioni (potestà attuativa). Oggi il nuovo articolo 117 stabilisce: un elenco di materie su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente: lo Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni tutte le materie non comprese nei due elenchi sono disciplinati dalle Regioni (potestà legislativa residuale delle Regioni). Cap.II- 5 - Par. 2 LE LEGGI REGIONALI
Torna alla prima pagina 5 R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO Cap.II- 5 - Par. 2 LE LEGGI REGIONALI Le conseguenze della Riforma : 1) Gli obblighi internazionali: in precedenza era solo la legislazione regionale ad essere tenuta al rispetto degli obblighi internazionali contratti dallo Stato. Ora, il nuovo art.117 sembra parificare le posizioni del legislatore regionale e statale. 2) Le interferenze statali nelle materie regionali: tra le competenze esclusive dello Stato, alcune “tagliano” le materie di competenza regionale. Ciò consente allo Stato di imporre scelte uniformi sul piano nazionale, ma costituiranno un’area di forte conflittualità tra Stato e Regioni. 3) La successione delle leggi nel tempo: in presenza di precedenti leggi regionali contrastanti, resta dubbio come lo Stato potrà imporre alle Regioni il rispetto delle proprie leggi, in particolar modo per quanto riguarda le leggi cornice. 4) La potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale: i vecchi Statuti speciali restano formalmente in vigore, ma sono legati alla vecchia logica per cui sono elencate le materie di competenza regionale con clausola residuale a favore dello Stato.
Torna alla prima pagina 6 SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, Cap.II-5 - Par. 3 REGOLAMENTI REGIONALI Regolamenti regionali: Prima della Riforma, il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale, mentre oggi spetta alla Giunta. La Riforma, inoltre, ha introdotto il principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari: il governo può emanare regolamenti solo sulle materie di esclusiva competenza statale. Cap.II-5 - Par. 4 FONTI DEGLI ENTI LOCALI Fonti degli enti locali: La Riforma del Titolo V ha parificato Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e Stato quali componenti che “costituiscono la Repubblica” (art.114). Inoltre, è stata attribuita rilevanza costituzionale agli Statuti degli enti locali (anche Comuni e Province, infatti, sono tenuti a dotarsi di uno Statuto). Comuni e Province adottano, infine, regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare, per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.