LA NOTIFICA TELEMATICA LA NORMATIVA DI BASE -Art.149 bis c.p.c. -Art.48 D.Lgs.7/3/2005, n.82 -Art.3 bis Legge 21/1/1994, n.53 -Art.11 Legge 21/1/1994, n.53 -Art.18 D.M. 21/2/2011, n.44
OGGETTO della NOTIFICA a) documento originariamente informatico b) copia informatica di documento cartaceo REQUISITI e PERFEZIONAMENTO 1.Sottoscrizione digitale dell’atto 2.Trasmissione alla PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi 3.Perfezionamento della notifica quando il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di PEC del destinatario.
4. Relata di notifica con firma digitale su documento separato NB. L’atto e la relata di notifica devono essere congiunti con strumenti informatici 5. Ricevuta di invio 6. Ricevuta di consegna
LA NOTIFICA ESEGUITA DALL’AVVOCATO Possibilità: Dubbio, nel caso l’atto non sia documento informatico, derivante ex art.3 bis, 2^c. e 5^c., l. g), L.n.53/94 per l’assenza delle regole tecniche previste ex art.71 Codice amministrazione digitale Modalità: se l’atto è cartaceo l’avv. ne estrae copia informatica e ne attesta la conformità all’originale la notificazione si esegue esclusivamente dall’indirizzo e all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi
la notifica si perfeziona: - per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione - per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna che deve essere quella “completa” ex art.6, 4^c., DPR 11/2/2005 n.68 la relata deve essere redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio di PEC. la relata deve contenere gli elementi di cui al 5^comma dell’art. 3 bis, L. n.53/94
LA NULLITA’ DELLA NOTIFICA TELEMATICA PRINCIPI GENERALI del C.P.C. -art.160: violazione della norma circa la persona cui deve essere consegnata; incertezza assoluta della persona cui è fatta la notifica; circa la data -art. 156, 2^ c.: mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (ad es. luogo della notifica)
devono essere integrati con - art. 149 bis, 4^c. c.p.c. e 148, 2^c. c.p.c.: luogo di consegna è sostituito dall’indirizzo PEC - art.11, L. n.53/94: mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi, incertezza della persona cui è consegnata la copia o sulla data. - art.3, 5^c., L. n.53/94: requisiti richiesti per la relata ai fini della validità della notifica.