Il disegno organizzativo della pa Conformazione normativa e dipendenza dal contesto.

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Il disegno organizzativo della pa Conformazione normativa e dipendenza dal contesto

Un assetto organizzativo stabile Articolazione della p.a. in una pluralità di figure e strutture Varietà dei compiti pubblici Criteri predefiniti di funzionamento

La riserva di legge in materia di organizzazione Art. 95, co. 3, Cost. Art. 97, co. 1, Cost. Art. 117, co. 2, lett. g, Cost.

La dipendenza dal contesto L’assetto amministrativo è path dependent È il risultato di una continua tensione tra innovazione e persistenza

la p.a. nasce come apparato servente del governo All’indomani dell’unificazione (1861) la p.a. si configura come un assetto unitario basato sul governo: -al centro un numero limitato di ministeri -sul territorio le articolazioni periferiche dell’amministrazione centrale (prefetture) e gli enti locali (comunque subordinati allo Stato)

La dilatazione della p.a -varietà delle soluzioni organizzative → enti pubblici, imprese pubbliche, società a partecipazione pubblica (soprattutto anni Trenta e Quaranta) Il sistema delle partecipazioni statali L’autonomia degli apparati degli enti locali (delle Regioni e degli enti locali) le amministrazioni ultrastatali (dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali)

Le attuali trasformazioni dell’organizzazione amministrativa Privatizzazione di imprese ed enti pubblici (→ nascita di figure giuridiche spurie) Agenzie amministrative con funzioni tecnico- scientifiche e operative Autorità indipendenti

Le definizioni di p.a.

Il problema giuridico delle definizioni legali di p.a. in presenza di una pluralità di forme dell’organizzazione amministrativa

Le definizioni espresse: la tecnica dell’enumerazione Le pubbliche amministrazioni soggette all’applicazione della presente legge sono le seguenti…: Elenco dei tipi di amministrazione: ministeri, enti pubblici non economici, agenzie, ecc. Elenchi tassativi ed elenchi esemplificativi

La definizione del d.lgs. n. 165/2001 Art. 1, co. 2: «Per amministrazioni pubbliche si intendono -tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, -le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, -le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, -tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, -le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Aran (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300»

La ‘fortuna’ della definizione del d.lgs. n.165/2001 La definizione di cui al d.lgs n. 165/2001 serve a delimitare il campo di applicazione delle norme in materia di rapporto di lavoro con le pp.aa. Definizione ampia ma non comprensiva di tutto il pubblico (sono esclusi gli enti pubblici economici) Rinvio alla definizione del d.lgs. n. 165/2001 da parte di altre normative (ad es. in materia di trasparenza: d.lgs. n. 33/2013; inconferibilità degli incarchi pubblici: d.lgs. n. 39/2013)

Le definizioni di pp.aa. nell’ordinamento europeo Non hanno una vocazione generale: applicazione limitata ad una specifica disciplina A seconda dei fini: -nozioni estensive (es. le norme in materia di appalti pubblici si applicano anche agli enti privati “organismi di diritto pubblico” → per consentire la libera circolazione dei servizi) -nozioni restrittive (es. accesso impieghi con la p.a. → per circoscrivere l’ambito di applicazione di norme derogatorie o di privilegio)

Assenza di una definizione unitaria di pubblica amministrazione Le p.a. possono essere definite con criteri formali o sostanziali Le nozioni sono di fonte normativa o di fonte giurisprudenziale Hanno contenuto variabile (a seconda dello scopo perseguito/interesse protetto) Necessità di un’interpretazione funzionale in relazione allo scopo perseguito dalla singola norma

P.a. e soggetti equiparati Art. 1, co 1. ter, l. n. 241/1990: «i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi» dell’attività amministrativa Art. 7, co. 2, c.p.a.: «per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo»