LoStatuto albertino. Come nasce lo Statuto?  ARCHIVIO DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALI ARCHIVIO DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALI  Precedente napoletano.

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Transcript della presentazione:

LoStatuto albertino

Come nasce lo Statuto?  ARCHIVIO DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALI ARCHIVIO DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALI  Precedente napoletano  23.I.1848 Re Ferdinando II di Borbone concede una costituzione  Sommosse in Sicilia: costituzione 11.II.1848  7.II.1848: costituzione in Toscana  14.III.1848: costituzione nello Stato Pontificio  3.II.1848  i ministri di re Carlo Alberto all’unanimità chiedono la costituzionei ministri di re Carlo Alberto all’unanimità chiedono la costituzione  Consiglio di Conferenza straordinario 7.II.1848  7 ministri, 10 personalità Consiglio di Conferenza straordinario

 7 gennaio-3 febbraio 1848: riunioni del Consiglio di Conferenza  ruolo di Cavour: «Il Risorgimento» (politica di istituzionalizzazione delle tensioni)  Proclama Regio 8.II.1848 (14 articoli): annuncia un "compiuto sistema di governo rappresentativo"  Promulgazione dello Statuto 4.III.1848  Manifesti murali nella città  Gazzetta Piemontese Come nasce lo Statuto?

 Interpretazione tradizionale: Lo Statuto si è ispirato alla Costituzione belga del 1831  Nuova interpretazione: Lo Statuto si è ispirato alla Carta francese del 1814 e allaCarta francese del 1830  Per verificare questa ipotesi bisogna confrontare i testi Carte francesiCostituzione belga del (Restaurazione) 1830 (Monarchia di Luglio) Come nasce lo Statuto?

 Modalità di adozione Concessione dall’alto Potere costituente Francia 1814Belgio 1831 Regno di Sardegna 1848 Insurrezione contro l’Olanda Congresso costituente Lo Statuto e le altre Carte

 STRUTTURA INTERNA:  Centralità del RE  Francia 1814, 1830; Regno di Sardegna 1848  Centralità di:  Parlamento Consiglio dei Ministri Belgio 1831 Lo Statuto e le altre Carte

Elementi in comune: 1) Centralità del RE 2) Mancano disposizioni su Consiglio dei Ministri Presidente del Consiglio 3) Parlamento bicamerale Camera dei deputati: eletta con sistema censitari Senato del Regno: nominato dal Re Nobiltà ereditaria (Carta 1814) Nomina a vita (Carta 1830, Statuto) Lo Statuto e le altre Carte

IL TESTO DELLO STATUTO – LA CORONA  Art. 3 – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.  Art. 4 – La persona del Re è sacra ed inviolabile.  Art. 5 – Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.

IL TESTO DELLO STATUTO – LA CORONA  Art. 6 – Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne.  Art. 7 – Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.  Art. 9 – Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.  Art. 10 – La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

IL TESTO DELLO STATUTO – I MINISTRI  Art. 65 – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.  Art. 66 – I Ministri non hanno voto deliberativo nell’uno o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.  Art. 67 – I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

IL TESTO DELLO STATUTO – L’ORDINE GIUDIZIARIO  Art. 68 – La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.  Art. 69 – I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.  Art. 70 – I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.  Art. 71 – Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.  Art. 72 – Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.  Art. 73 – L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Caratteri essenziali dello Statuto  È una carta flessibile  Non è prevista una procedura “rinforzata” per la sua modifica  Modificabile con legge ordinaria (differenza con la Costituzione repubblicana art. 138)  Fondamentale centralità del Re (artt. 5, 6, 9, 65)  il governo può essere "silurato" dal Re (es. Ricasoli, Minghetti, Cavour nel 1859)  Anche il Parlamento è nelle mani del re  proroga e scioglimento  il trono non è mai vuoto

Il "valore" dello Statuto  Testo importante politicamente  valore metalegislativo  Non è in rapporto di supremazia con la legislazione ordinaria  Non esiste un vaglio di costituzionalità  Ricordate Marbury v. Madison (1803)?  I codici civile e penale voluti da Carlo Alberto contrastano con lo Statuto: nonostante ciò restano in vigore fino alle leggi Rattazzi del 1859

IL CONSIGLIO DI CONFERENZA  Ministri: Giacinto Borelli (Interno), Fedele Giacinto Avet (Grazia e Giustizia), Ottavio Thaon di Revel (Finanze), Francesco Luigi Des Ambrois De Nevache (Lavori Pubblici), Ermolao Asinari di San Marzano (Affari Esteri), Mario Broglia di Casalborgone (Guerra e Marina), Cesare Alfieri di Sostegno (Istruzione)  Altre personalità: vice-presidente annuale e presidenti delle tre sezioni del Consiglio di Stato (Vittorio Amedeo Sallier della Torre, Ludovico Peyretti di Condove, Giovanni Antonio Raggi e Luigi Provana di Collegno); ex ministro ed ex ambasciatore, allora consigliere di Stato straordinario annuale per la divisione di Cuneo (Carlo Giuseppe Beraudo di Pralormo); primo e secondo presidente del Magistrato di Cassazione (Gaspare Coller e Giuseppe Antonio Gromo); sovraintendente degli archivi di Corte (Stefano Gallina); procuratore generale presso la Camera dei Conti (Celestino Quarelli di Lesegno); avvocato generale presso il R. Senato o Corte di appello di Piemonte (Federico Sclopis di Salerano)

SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1848  “Se S.M. giudica inevitabile una Costituzione, come tutto porta a credere, bisognerebbe preparare tutto per darla, con la maggiore dignità possibile per la Corona, con il minor male possibile per il paese… Ma se S.M. non entra in questo ordine di idee, che Ella si degni di considerare la crudele alternativa nella quale si troverebbero i suoi ministri… nell’obbligo di pregare S.M. di scegliere consiglieri meglio adatti ad assecondare le vedute sovrane” - Giacinto Borelli, Ministro dell’Interno