“La Valutazione d’ Impatto Ambientale di un’opera” Brindisi, 18 marzo 2008 Ing. Massimo Maffucci

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“La Valutazione d’ Impatto Ambientale di un’opera” Brindisi, 18 marzo 2008 Ing. Massimo Maffucci

2 Programma: Riferimenti normativi e procedurali; Caso esempio: “Valutazione d’ Impatto Ambientale di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale da 800 MWe”

3 Valutazione di Impatto Ambientale VIA: strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, allo scopo di evitare fin dall’inizio l’inquinamento e le altre perturbazioni anziché combatterne i successivi effetti. Scopo: prevenzione degli effetti dell’inquinamento indotti da opere antropiche, mediante valutazione della compatibilità dell’opera in progetto. Prevenzione: “politica di base” dello sviluppo sostenibile (gli enormi costi delle attuali bonifiche ambientali, derivano fondamentalmente dalla mancata politica di previsione degli anni passati).

4 Valutazione di Impatto Ambientale Opera Impatto Ambiente La procedura di VIA deve fornire delle risposte almeno alle seguenti domande: Quali sono i principali fattori di pressione indotti dal progetto? Qual è la risposta dell’ambiente ai fattori di pressione? Si verificano modifiche permanenti sulle matrici ambientali? Quali sono? Si pregiudica in modo irreparabile la qualità ambientale e la qualità di vita dell’uomo?

5 Valutazione di Impatto Ambientale La finalità della VIA può essere più efficacemente compresa considerando che essa costituisce, tra l’altro, uno degli strumenti necessari per realizzare l'obiettivo più generale della protezione dell'ambiente e della qualità della vita, pur salvaguardando un corretto sviluppo economico. Attenzione: non trascurare gli impatti cumulativi e sinergici di più progetti. Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi che contemplano un’analisi complessiva dell’insieme di interventi previsti sul territorio.

6 Valutazione di Impatto Ambientale La VIA non è un mero atto formale Nell'ambito della valutazione, rientra il dovere di esprimere un eventuale giudizio circa la non accettabilità ambientale del progetto. L’autorità competente ha il potere-dovere di emettere un parere negativo se si verificano danni irreparabili all'ambiente. La commissione preposta alla valutazione di un progetto emette un giudizio di compatibilità ambientale positivo o negativo Aspetti economici del progetto: a parità di incidenza ambientale, il parere positivo riguarderà il progetto meno costoso a parità di costi, il parere positivo riguarderà il progetto con minore impatto ambientale sempre tenendo conto di un’analisi dei costi e dei benefici sociali in rapporto ai costi ambientali.

7 Valutazione di Impatto Ambientale Gli attori e le relative competenze “Attori” coinvolti nella procedura VIA: 1.Proponente 2.Autorità competente 3.Pubblico Azioni nella procedura VIA: Individuazione Descrizione Valutazione Decisione

8 Valutazione di Impatto Ambientale Gli attori e le relative competenze Il Proponente: individua e descrive gli impatti di un’opera antropica. L’Autorità competente: esamina impatti previsti, richiede eventuali integrazioni/modifiche alle informazioni fornite valuta se l’impatto è sostenibile per l’ambiente esprime/emette un giudizio. Il Pubblico: esprime pareri.

L’ambito normativo nazionale Il Decreto Legislativo 16 gennaio n. 8 Ing. Massimo Maffucci

10 Valutazione di Impatto Ambientale L’ambito normativo europeo e nazionale nel passato In origine (norme capostipite) Direttiva 337/85/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (integrata e modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 2003/35/CE) Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente; art. 6 contiene le disposizioni transitorie in attesa dell’emanazione della legge attuativa della direttive 85/337/CE (abrogato dal D. Lgs. 152/06) DPCM 10 agosto 1988 n. 377 DPCM 27 dicembre 1988 DPR 12 aprile 1996

11 Valutazione di Impatto Ambientale L’ambito normativo europeo e nazionale nel passato Recente passato Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambientale) Suddiviso in sei parti: 1.Disposizioni comuni 2.VAS, VIA, IPPC 3.Suolo e acque 4.Gestione rifiuti e bonifiche di siti inquinati 5.Aria 6.Danni ambientali e tutela risarcitoria. La Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 interessa VIA, VAS, IPPC, ma è già stata abrogata dopo circa sei mesi dalla sua entrata in vigore dall’art. 36 del D. Lgs. 4/08.

12 Valutazione di Impatto Ambientale L’ambito normativo attuale Più di 20 anni di stratificazione normativa fanno dell’Italia uno dei paesi europei a maggiore complessità nel settore delle norme di Environmental Assessment (dagli albori con l’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.) Autorità competente e proponente si muovono in un contesto normativo che attualmente è stato condensato in circa trenta articoli dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

13 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Il D. Lgs 4/08 rappresenta il primo correttivo che il legislatore emette per rimediare ad alcune impostazioni introdotte dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TU ambientale) in tema di VIA, VAS, bonifiche, ecc. (già esaminati gli aspetti principali nella giornata di studio del 12 febbraio scorso: qui saranno analizzati solo alcuni aspetti di dettaglio). Perché un nuovo decreto a modifica del D. Lgs. 152/06? Obiettivi originari previsti dalla Legge delega n. 308/2004 (pienamente condivisibili ed effettivamente necessari): integrazione delle norme esistenti semplificazione delle procedure burocratiche.

14 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Perché si parla di “fallimento” nel recepimento della legge delega? non sono trattati alcuni temi fondamentali del settore ambientale (aree protette?) numerose norme rimangono appannaggio di specifiche disposizioni di legge alcune direttive europee in campo ambientale devono ancora essere recepite mediante specifiche norme nazionali procedure previste dal TU ambientale inducono un notevole appesantimento burocratico.

15 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori problemi del TU ambientale: difformità rispetto alle direttive comunitarie incongruenze che inducono a creare difficoltà nella sua applicazione dare seguito ai rilievi effettuati dalle Commissioni parlamentari. E’ atteso un secondo correttivo al decreto. Il D. Lgs. 4/08 nasce da una maggiore concertazione e sintonia tra amministrazione centrale e Regioni, concluso con la definizione del testo finale da parte del Consiglio di Ministri il 21 dicembre 2007.

16 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Uno dei principali obiettivo del correttivo al TU ambientale è rappresentato dalla semplificazione normativa e dal coordinamento tra gli strumenti di previsione (VIA, VAS, IPPC): art. 10 commi 3, 4, 5. “Il presente decreto individua nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (…)” (art. 4, comma 2). Introduce la Verifica di Assoggettabilità, come punto cardine per l’avvio del processo di VIA.

17 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Iter procedurale Iter procedurale: a.verifica di assoggettabilità b.contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) c.presentazione progetto d.consultazioni (pubblico) e.valutazione sui contenuti del SIA e sugli esiti delle consultazioni f.adozione di una decisione g.pubblicizzazione della decisione adottata h.monitoraggio.

18 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4–Verifica assoggettabilità Progetto senza significativi impatti ambientali: esclusione dalla procedura, con eventuali prescrizioni obbligatorie per la mitigazione degli impatti, senza ulteriori oneri a carico dell’Autorità competente e del proponente. Criteri da adottare per la verifica sono riportati nell’allegato V al decreto. La verifica viene effettuata sulla base di Progetto preliminare Studio ambientale preliminare. Alleggerimento del carico di lavoro gravante sulle autorità competenti in materia di VIA. L’Autorità competente dispone di 45 gg per rilasciare il parere (sono possibili osservazioni pubbliche).

19 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Monitoraggio Monitoraggio ambientale: aspetto importante nell’ambito del decreto (viene promosso alla pari di uno degli altri sette passi che costituiscono le fasi procedurali della VIA). Scopo del monitoraggio (in corso di realizzazione dell’opera e in fase di suo esercizio): assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente verificare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni imposte individuare tempestivamente gli impatti negativi sull’ambiente permettere l’adozione di eventuali misure correttive.

20 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Monitoraggio Il monitoraggio deve essere opportunamente pubblicizzato (via web). L’Autorità competente ha il compito del monitoraggio (eventualmente servendosi della struttura delle Agenzie regionali).

21 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Monitoraggio Nelle direttive europee in tema di VIA, ad oggi non esistono espliciti riferimenti al monitoraggio ambientale. La Commissione istituita dal Parlamento Europeo per valutare l’efficacia della direttiva VIA, con Comunicazione n. 334 del 23 giugno 2003 aveva già sottolineato il problema. L’Italia ha anticipato la norma europea!

22 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Monitoraggio In caso non sia verificata la rispondenza dell’opera al progetto ed alle prescrizioni, nel caso gli impatti siano negativi rispetto quanto previsto: Autorità competente può imporre l’adeguamento dell’opera al progetto originario ed alle prescrizioni, imponendo tempi e modalità Autorità competente può erogare sanzioni Autorità competente può disporre la sospensione dei lavori, la demolizione delle strutture ed il ripristino dei luoghi!

23 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - SIA Studio di Impatto Ambientale definito dall’allegato VII al decreto. Predisposto dal proponente. Deve contenere una Sintesi non Tecnica. Proponente può rendere non pubbliche alcune parti del SIA (segreto industriale o commerciale). Copia degli atti all’Aut. competente e alla Regione, Provincia e Comune in cui sarà ubicata l’opera in progetto. Sulla base del SIA e delle osservazioni pubbliche presentate l’Autorità competente può indire un’inchiesta pubblica. L’Aut. competente può richiedere integrazioni alla documentazione del SIA.

24 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Giudizio dell’autorità Autorità competente si pronuncia sulla compatibilità ambientale entro 90 gg successivi al termine relativo alla ricezione di osservazioni da parte dei soggetti competenti. Pronuncia dei compatibilità positiva (opportunamente pubblicizzata) sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri in materia ambientale, compresa l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D. Lgs. 59/05. Il giudizio di compatibilità contiene le direttive per la realizzazione, esercizio e dismissione dell’opera (inizio lavori entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento) ed anche per il suo monitoraggio.

25 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Competenze Il quadro dei progetti delle opere assoggettate a VIA nel D. Lgs. 4/08 è suddiviso in due insiemi: Progetti di competenza statale (allegato II al decreto) Progetti di competenza regionale (allegati III e IV al decreto). Per i progetti di opere ubicate sul territorio di confine tra più regioni, la procedura è effettuata d’intesa tra le regioni competenti. Per i progetti di opere il cui impatto presumibilmente interesserà più regioni, sarà cura dell’autorità regionale sul cui territorio sarà realizzata l’opera, informare le altre autorità regionali per acquisirne il parere. Se si verifica un palese ed insormontabile contrasto tra le regioni interessate, la decisione viene rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

26 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Progetti statali Alcuni esempi di progetti di competenza statale (allegato II): Raffinerie di petrolio greggio Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW (…) Elettrodotti aerei con tensione di esercizio superiore ai 150 kV e con tracciato superiore ai 15 km Acciaierie integrate di prima fusione dell’acciaio Impianti chimici integrati (…) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (…) Oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km (segue)

27 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Progetti statali (…) Porti marittimi commerciali (…) accessibili a navi di stazza superiore a tonnellate (…) Interventi per la difesa del mare (…) Trivellazioni i profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari (…) Interporti finalizzati al trasporto merci (…) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d’acqua (…) Stoccaggio di gas combustibile o di CO 2 i serbatoi sotterranei naturali (…) (…)

28 Valutazione di Impatto Ambientale Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Progetti regionali L’allegato III riporta i progetti di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’allegato IV riporta i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

29 Valutazione di Impatto Ambientale Opere soggette a VIA speciale Procedura VIA speciale introdotta dal D. Lgs. 190/2002 e ss.mm.ii. (abrogato dall’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (Codice de Lise) di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163). Capo IV, Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi - Sezione I, Infrastrutture e insediamenti produttivi - Art. 165, comma 3 “(…) Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. (…)”.

30 Valutazione di Impatto Ambientale Opere soggette a VIA speciale Commissione VIA speciale incaricata di procedere all’istruttoria. Verifica completezza della documentazione presentata e della compatibilità ambientale. Esprime parere al MATT che si occupa di emanare giudizio di compatibilità negativa o positiva con eventuali prescrizioni.

31 Valutazione d’incidenza La Valutazione di Incidenza è un procedimento a carattere preventivo cui vengono sottoposti progetti o piani che possano avere incidenze significative su un sito facente parte della rete Natura La normativa che definisce il procedimento di Valutazione di Incidenza è la Direttiva Habitat 92/43/CEE che in Italia è stata recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 Agosto 1999 n° 357 (di seguito DPR 357/97) e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Marzo 2003 n° 120 (di seguito DPR 120/03). I requisiti minimi dello studio che deve esser sottoposto alle autorità competenti sono elencati nell’Allegato G del DPR 357/97. La Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, prevede la creazione di una rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”, costituita da zone di protezione speciale e siti di interesse comunitario. Le zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e recepita in Italia con la Legge 11/02/1992, n° 157, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’Allegato I della direttiva sopra citata. I siti di interesse comunitario (SIC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”), sono costituiti da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata che :

32 Valutazione d’incidenza contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali e che contribuiscono in modo significativo a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie della flora o della fauna selvatiche di cui all’Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo; sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l’area è designata. I SIC vengono identificati dalle Regioni e dalle Province autonome e, attraverso il Ministero dell’Ambiente e del Territorio, trasmessi alla Commissione Europea per approvazione. In attesa della ratifica della Commissione, tali siti vengono definiti come proposti siti di interesse comunitario (pSIC). Ai sensi del DPR 357/99, così come modificato dal DPR 120/03, le norme di tutela e conservazione, incluso l’obbligo di valutare l’incidenza degli interventi, valgono anche per i pSIC nelle more della loro approvazione. Entro sei anni dalla definizione dei SIC, il Ministero dell’Ambiente designa con proprio decreto i siti di cui sopra quali zone speciali di conservazione (ZSC).

33 Valutazione d’incidenza SI NO LIVELLO I: SCREENING Il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ai fini della conservazione della natura? Il progetto potrà avere un effetto significativo sul sito? L’autorizzazione può essere rilasciata Valutare le implicazioni per gli obiettivi di conservazione del sito LIVELLO II VALUTAZIONE “APPROPRIATA” NO SI NOSI NO LIVELLO III VALUTAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE LIVELLO IV: VALUTAZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE Il progetto inciderà negativamente sulla integrità del sito? Esistono soluzioni alternative? Riformulare il progetto Nel sito sono presenti specie prioritarie? Esistono considerazioni connesse con la salute umana e la sicurezza o con importanti benefici per l’ambiente? L’autorizzazione può essere rilasciata. Sono prese misure di compensazione. La Commissione è informata Esistono motivi imperanti di rilevante interesse pubblico? L’autorizzazione non deve essere rilasciata L’autorizzazione può essere rilasciata per motivi imperanti di interesse pubblico, previa consultazione con la Commissione Si devono prendere misure di compensazione NO SI NO SI NO