Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.

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Institutiones sive elementa libro III, tit. 13
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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

Gai 3.88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Ed ora passiamo alle obbligazioni, delle quali la più importante suddivisione si fa in due specie: infatto ogni obbligazione nasce o da contratto o da delitto.

Gai 3.89: Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu. E prima vediamo queste che nascono da contratto. Ve ne sono di quattro generi: l’obbligazione si contrae o con la dazione della cosa o con le parole (pronuncia di parole solenni), o con la scritturazione o con il consenso.

Gai 3.90: Re contrahitur obligatio velut mutui datione; mutui autem datio proprie in his fere rebus contingit, quae res pondere, numero, mensura constant, qualis est pecunia numerata, vinum, oleum, frumentum, aes, argentum, aurum; quas res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed aliae eiusdem naturae reddantur. Unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit. L’obbligazione “re” si contrae come con la dazione a mutuo; la dazione a mutuo consiste propriamente nelle cose che consistono in un peso, un numero o una misura, come è la moneta, il vino, l’olio, il grano, il bronzo, l’argento, l’oro; quando diamo queste cose contando, misurando o pesando, lo scopo è di farle diventare dell’accipiente, e che ci siano restituite non le stesse, ma altre della medesima natura. Quindi si chiama mutuo, perché quel che è stato dato a te da me, da mio diventa tuo.

Gai Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur; nam proinde ei condici potest SI PARET EVM DARE OPORTERE, ac si mutuum accepisset. Anche colui che ha ricevuto l’indebito da quello che per errore ha pagato, è obbligato re; infatti si può esercitare contro di lui la condictio “Se risulta che egli debba dare…”, come se avesse ricevuto a mutuo.

Condictio certae creditae pecuniae (o certae rei): TUTELA DEL MUTUANTE Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere (o: tritici Africi optimi centum modios dare oportere), iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia (oppure: quanti ea res tantae pecuniae) condemnato; si non paret absolvito. Se risulta che Numero Negidio deve dare ad Aulo Agerio sesterzi (oppure 100 modii di ottimo grano d’Africa), giudice condanna Numerio Negidio (a dare) ad Aulo Agerio sesterzi (oppure: quanto è il valore della cosa, tanto denaro); se non risulta, assolvilo.

Actio depositi IN FACTUM Si paret Am Am apud NmNm mensam argenteam deposuisse eamque dolo malo N.iN.i A.oA.o redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam, iudex, N.m Negidium Aulo Agerio condemnato. Si non paret absolvito. Se risulta che Aulo Agerio ha depositato un vassoio d’argento presso Numerio Negidio e che questo non è stato restituito ad Aulo Agerio con dolo malevolo di Numerio Negidio, quanto sarà il valore della cosa, a tale somma condanni il giudice Numerio Negidio nei confronti di Aulo Agerio.

ACTIO DEPOSITI IN IUS C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. Sia giudice Caio Aquilio. Poiché Aulo Agerio ha depositato presso Numerio Negidio un vassoio d’argento – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, Numerio Negidio deve dare o fare in favore di A.A. secondo buona fede, il giudice C. Aquilio condanni N.N. nei confronti di A.A.; se non risulta lo assolva.

Gai Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, ut DARI SPONDES? SPONDEO, DABIS? DABO, PROMITTIS? PROMITTO, FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO, FIDEIUBES? FIDEIUBEO, FACIES? FACIAM. L’obbligazione verbale avviene in base ad una domanda e risposta, come: TI IMPEGNI A DARE? MI IMPEGNO. DARAI? DARO’. PROMETTI? PROMETTO, PROMETTI SULLA TUA LEALTA’? PROMETTO SULLA MIA LEALTA’; TI RENDI FIDEIUSSORE? MI RENDO FIDIUSSORE; FARAI? FARO’.

Gai Sed haec quidem verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos, valent. Et quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, velut hoc modo ”doseis; doso, homologeis; homologo, pistei keleueis; pistei keleuo, poieseis; poieso", etiam hae tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant; et e contrario quamvis Latine enuntientur, tamen etiam inter peregrinos valent, si modo Latini sermonis intellectum habeant. Ma questa obbligazione verbale DARI SPONDES? SPONDEO (TI IMPEGNI A DARE? MI IMPEGNO) è propria dei cittadini romani; le altre invece sono di ius gentium, e dunque valgono tra tutti gli uomini, sia cittadini romani sia peregrini, Ed anche se sono state espresse con parole greche, come ”doseis? doso, homologeis? homologo, pistei keleueis? pistei keleuo, poieseis? poieso” (darai? Darò; prometti? Prometto; dai la tua parola? Do la mia parola; farai? Farò), anche queste valgono tra cittadini romani, se solo conoscono la lingua greca; e al contrario se vengono pronunciate in latino, valgono anche tra stranieri, se soltanto hanno conoscenza della lingua latina.

At illa verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca voce figurata esse. Ma quella obbligazione verbale DARI SPONDES? SPONDEO è propria dei cittadini romani, a tal punto che non si può riportare in greco con la traduzione i modo preciso, per quanto si dica che derivi da una parola greca.