DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54) Titolo I Rapporti civili (artt ) Sono qui specificate le fondamentali libertà civili e i limiti di esse. Titolo II Rapporti etico-sociali (artt ). Si specifica il ruolo della famiglia e i suoi dovei riguardo ai figli, si affrontano i temi del diritto alla salute e all’istruzione, si riconosce la libertà di ricerca e di insegnamento. Titolo III Rapporti economici (artt ). Si sanciscono la tutela costituzionale del lavoro, la libertà sindacale, il diritto di sciopero, la libertà di impresa – purché non in contrasto con l’utilità sociale -, la tutela della proprietà privata e delle cooperative. Titolo IV Rapporti politici (artt ). Sono contemplati i diritti politici – in primo luogo quello democratico del voto – e gli obblighi connessi all’esercizio della cittadinanza: servizio militare, contribuzione fiscale (secondo il principio della progressività), fedeltà alla Repubblica e disciplina delle cariche pubbliche. PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (artt ) Qui sono delineate le istituzioni della Repubblica. Su questa parte, dopo l’approvazione nel 1948, sono intervenute alcune modifiche. Si articola in sei “titoli”: Titolo I Il Parlamento (artt ). È qui indicata la centralità del Parlamento nel nostro sistema e ne viene delineata la forma bicamerale. Alla Camera dei deputati e al Senato è affidata la funzione legislativa. Sono qui prescritte le norme che regolano la formazione delle leggi da parte del Parlamento. L’art. 75 prevede limiti e regole per il referendum abrogativo. Titolo II Il Presidente della Repubblica (artt ). Si tracciano modalità di elezione, durata della carica, poteri e funzioni del capo dello Stato. Titolo III Il Governo (artt ) Sono delineate la struttura dell’esecutivo, le condizioni dell’esercizio dell’attività di governo, le caratteristiche della Pubblica amministrazione. Titolo IV La magistratura (artt ). Affronta condizioni e limiti della funzione giudiziaria. Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni (artt ). Sono fissate attribuzioni, competenze, organi di governo degli Enti territoriali. Questo titolo ha subito fondamentali modifiche con legge costituzionale Titolo VI Garanzie costituzionali (artt ). Sono affrontati poteri e composizione della Corte costituzionale (effettivamente attivata nel 1955) e indicate le procedure per modificare la Costituzione (art. 138). DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Si tratta di 18 disposizioni transitorie. Alcune sono relative al passaggio agli organi costituzionali dei poteri esercitati provvisoriamente, in attesa della ratifica della Costituzione. Altre disposizioni vietano di ricostituire il Partito fascista ed escludono dal territorio italiano i discendenti maschi di casa Savoia. Quest’ultima disposizione è stata abrogata nel 2002 con legge costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE Competenze Giudica: le controversie relative alla costituzionalità delle leggi dello Stato e delle Regioni; i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato o tra Stato e Regioni; le accuse contro il Presidente della Repubblica; l’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. Composizione 15 giudici in carica per 9 anni, non rieleggibili: 1/3 nominati dalle supreme magistrature 1/3 nominati dal Parlamento 1/3 nominati dal Presidente della repubblica.
Procedure speciali previste dall’articolo 138 : Doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera a intervallo non minore di tre mesi, e approvazione a maggioranza assoluta. Referendum popolare se richiesto da 1/5 di una Camera, o 5 Consigli regionali, o elettori. (senza il vincolo del quorum). Se non è approvata dalla maggioranza dei voti, la legge non è promulgata. Non c’è referendum se la legge è approvata in seconda votazione dai 2/3 di ciascuna Camera.