La nuova ispezione del lavoro Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno Lezione n. 12 del 18 settembre 2009.

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La nuova ispezione del lavoro Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno Lezione n. 12 del 18 settembre 2009

Coordinamento dei servizi ispettivi DLgs 23/04/2004 n. 124 Organizzazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale presso il ministero del lavoro con compiti di direzione e coordinamento attività ispettive Commissione centrale del coordinamento Direzioni regionali del lavoro (DRL)coordinano sul territorio regionale l’attività di vigilanza Commissioni regionali del coordinamento Direzione provinciale del lavoro (DPL) coordina nell’ambito territoriale di competenza le funzioni ispettive

Trasparenza e uniformità dell'azione ispettiva (Direttiva 18/09/2008) La Direzione generale del Ministero del lavoro detta specifiche direttive operative al personale ispettivo del Ministero con la duplice finalità di assicurare l'esercizio unitario dell'azione ispettiva e l'uniformità di comportamento dei diversi organi di vigilanza secondo parametri di correttezza e trasparenza. Il comportamento complessivo degli ispettori se consono al ruolo e alle funzioni rivestite evita ogni possibile sospetto di parzialità e accondiscendenza vuoi verso le imprese e i loro consulenti vuoi verso i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.

Personale ispettivo(art. 6) Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo(Ispettori Coordinatori,Ispettori del lavoro e accertatori del lavoro)e dal personale addetto alla vigilanza(addetti alla vigilanza)in forza presso le DRL e le DPL(Circolare n. 47/2004 Minlav). Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche del personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria spetta esclusivamente, nel rispetto della normativa vigente, al solo personale ispettivo del Ministero del Lavoro.

Accesso ispettivo in azienda La programmazione dell’attività di vigilanza può avere ad oggetto: Ispezione su richiesta di intervento: personali,giudiziarie,sindacali Intervento di iniziativa programmata: comunicazioni provenienti da altri enti e amministrazioni

Ispezione in azienda L’ispettore che accede in azienda deve:  qualificarsi e su richiesta esibire la tessera di riconoscimento  dialogare con il datore di lavoro  dialogare con il consulente del lavoro  esaminare i documenti  assumere informazioni presso i lavoratori  redigere il verbale di primo accesso

Ruolo del consulente I soggetti che svolgono ai sensi della legge n. 12/1979 consulenza in materia di lavoro presso l’azienda ispezionata hanno diritto di assistere a tutte le attività di indagine ispettiva.

Verbalizzazione  Verbale di primo accesso:l'ispettore verbalizza le circostanze di fatto oggetto di investigazione(lavoratori intenti al lavoro,attrezzature utilizzate, luoghi di lavoro....)  Verbale di accertamento e notificazione: contiene gli esiti dell'accertamento e la possibilità di estinguere gli illeciti mediante ottemperanza alla diffida e pagamento della sanzione ridotta

Attività del personale ispettivo Vigilanza (art. 7) Vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato. Prevenzione e promozione (art. 8 c. 1) Per favorire il rispetto delle norme previdenziali e sul lavoro, a livello regionale e provinciale sono organizzate, direttamente nelle aziende, attività di promozione e prevenzione, in particolare su: Questioni socialmente più rilevanti Sulle novità legislative Sulle novità interpretative

Consulenza (art. 8 c. 2) L’ispettore del lavoro, nel corso dell’attività ispettiva, quando non emergono profili sanzionatori,penali o amministrativi, fornisce chiarimenti operativi sulla corretta attuazione della normativa, fondandosi sulle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, esclusa ogni attività di consulenza diretta sui casi specifici, che resta di esclusiva competenza dei professionisti di cui alla legge n. 12/1979. Informazione - aggiornamento (art. 8 c. 3) La DG dell’attività ispettiva, le DRL e le DPL, anche di intesa con gli enti previdenziali, sempre mediante il personale ispettivo, propongono ad Enti, datori di lavoro ad associazioni, attività di informazione e di aggiornamento da svolgersi a cura e spese dei destinatari interessati.

Coordinamento attività ispettiva (art. 10) Per uniformare l’attività di tutto il personale impegnato nella vigilanza, il Ministero del lavoro, l’INPS e l’INAIL hanno elaborato un codice di comportamento unitario per tutti gli operatori che effettuano attività di verifica in materia di lavoro e previdenza. Al fine di razionalizzare gli interventi viene istituita una banca dati telematica dei datori di lavoro ispezionati ed a cui hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano la vigilanza. Adozione, con decreto del Ministero del lavoro, del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza.

Strumenti di difesa Difesa preventiva  Interpello  Conciliazione monocratica Difesa contestuale  Diffida obbligatoria  Scritti difensivi e audizione  Ricorso amministrativo

Interpello (art. 9) Le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici possono inoltrare alla Direzione Generale Attività Ispettive tramite le Direzioni Provinciali del Lavoro a mezzo quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di Competenza del Ministero del Lavoro. Il comportamento adesivo del datore di lavoro ispezionato ad una risposta “ad interpello” è valutato quale “scusante “ai fini della sussistenza degli illeciti e per l’applicazione di sanzioni civili in materia previdenziale.

Conciliazione monocratica (art. 11) La conciliazione monocratica può attivarsi attraverso due forme: Preventiva: quando c’è una richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore Contestuale :quando si verifica nel corso dell’espletamento di un accesso ispettivo

Conciliazione monocratica preventiva A fronte di una richiesta di intervento ispettivo, la DPL mediante un proprio funzionario anche con qualifica ispettiva, può procedere alla convocazione degli interessati per un tentativo di conciliazione tra prestatore e datore di lavoro quando emergono “elementi per una soluzione conciliativa della controversia”. Presupposti per la conciliazione: non deve già essere rilevata la sussistenza di profili di rilevanza penale su qualsiasi aspetto oggetto di indagine; le questioni che rilevano devono essere attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore, siano essi, indifferentemente, di origine contrattuale o legale.

Effetti della conciliazione In caso di accordo il verbale acquisisce piena efficacia, con effetto immediato rispetto al procedimento ispettivo che si estingue se il datore di lavoro provvede al pagamento delle somme dovute al lavoratore e al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti, determinati, sulla base della legislazione vigente, quindi anche con riferimento al rispetto dei minimali contributivi, riguardo alle somme concordate in sede di conciliazione, nel termine stabilito nel verbale di accordo.

Conciliazione monocratica contestuale Nel corso dell’espletamento di un accesso ispettivo, l’ispettore del lavoro può procedere a raccogliere il consenso delle parti per un tentativo di conciliazione sulle questioni dalle quali emergono “elementi per una soluzione conciliativa della controversia”, dandone notizia alla DPL mediante apposita relazione da cui si attiva la procedura conciliativa. Presupposti per la conciliazione: non deve già essere rilevata la sussistenza di profili di rilevanza penale su qualsiasi aspetto oggetto di indagine; Le questioni che rilevano devono essere attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore, siano essi, indifferentemente, di origine contrattuale o legale; Deve essere acquisito il consenso di entrambe le parti interessate, all’espletamento della procedura conciliativa.

Diffida accertativa (art. 12) Il personale ispettivo delle DPL può diffidare in sede ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro Entro 30 giorni dalla notifica: tentativo di conciliazione presso la DPL In caso di mancato accordo la diffida accertativa acquista valore di accertamento tecnico

Diffida obbligatoria (art. 13) L’ispettore del lavoro che, durante un accertamento ispettivo, constata l’inosservanza di norme per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere “a diffidare il datore di lavoro (Nota DG Ispettiva 16 marzo 2005) alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine”. La diffida opera dunque: Obbligatoriamente, quale condizione di procedibilità; Ipotesi di illeciti amministrativi accertati e provati; Se le inadempienze risultano comunque sanabili. Sono da ritenersi “sanabili”le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente e concretamente realizzabili.

Effetti della diffida obbligatoria Verbale di ispezione con provvedimento di diffida Ottempera e regolarizza Ammesso a pagare il minimo o ¼ del fisso Il procedimento sanzionatorio si estingue Non ottempera e non regolarizza Notificazione di illecito Il procedimento segue la legge 689/81

Scritti difensivi Entro 30 giorni dalla contestazioni o notificazione degli illeciti amministrativi Scritti difensivi con richieste di annullamento o riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Obbligo di convocazione per audizione se chiede di essere sentito personalmente. Esito Ordinanza - ingiunzione Ordinanza di archiviazione

Ricorso amministrativo (art ) Il DLgs n. 124/2004 ha introdotto due tipologie di ricorsi amministrativi entrambi esenti da bollo. Ricorso alla Direzione Regionale del lavoro nei confronti dell’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981 in alternativa al ricorso in Tribunale. Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro avverso gli atti di accertamento, le ordinanze ingiunzioni delle DPL, i verbali degli istituti previdenziali che riguardano la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

NUOVE MODALITA' ISPEZIONE  D.L. 25/06/2008 n.112 convertito in L.6/08/2008 n.133  Circolare Ministero del lavoro n.20/2008  Direttiva Ministro Sacconi del 18 settembre 2008

Emersione del lavoro irregolare  Maxisansione per il lavoro nero (DL n. 12/2002)  Emersione e sicurezza nei cantieri edili (art. 36 bis DL n. 223/2006)  Emersione e sicurezza per le imprese in genere (art. 5 L. n. 123/2007)  Riordino norme su emersione e sicurezza(DLgs 9/04/2008 n.81 che abroga l'art.36 bis DL n.223/2006 e art.5 L. n.123/2007)