Dai diritti alle autorizzazioni: gli strumenti per la gestione del patrimonio vitivinicolo nazionale.

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Dai diritti alle autorizzazioni: gli strumenti per la gestione del patrimonio vitivinicolo nazionale

Sistema autorizzativo per gli impianti viticoli Dal I° gennaio 2016 si passerà dal Regime transitorio dei diritti d’impianto al nuovo sistema autorizzativo degli impianti viticoli; Il nuovo sistema autorizzativo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2030, con un riesame intermedio da parte della Commissione, con l’obiettivo di valutarne il funzionamento ed, eventualmente, la presentazione di proposte di modifica; N.B. La stessa PAC prevede un esame intermedio dei testi approvati nel novembre del 2013, che presumibilmente avverrà nel 2017.

Cosa cambia dal I° gennaio 2016? Autorizzazioni al nuovo impianto Autorizzazioni al reimpianto Autorizzazioni generate da riconversione di diritti d’impianto

Nuovi impianti Ogni anno potranno essere disponibili autorizzazioni per i nuovi impianti equivalenti fino all’1% della superficie vitata nazionale (3 mio ha vitati in UE  circa 30 mila ha di nuovi impianti ogni anno) Le autorizzazioni sono concesse gratuitamente su richiesta presentata dal produttore Bandi annuali Le autorizzazioni durano 3 anni, alla scadenza, se il produttore non ha proceduto ad impiantare i nuovi vigneti è soggetto ad una sanzione amministrativa

Lo Stato membro può: Stabilire che, per un dato anno, le superfici messe a disposizione per i nuovi impianti siano inferiori all’1% della superficie vitata nazionale, ma comunque superiori allo 0% Limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d’origine (DOP), vini ad indicazione geografica (IGP), vini senza indicazione  In altre parole, lo Stato membro ha la possibilità di modulare la crescita degli impianti sul territorio nazionale

Con quale obiettivo? Evitare un rischio di offerta eccedentaria rispetto alle prospettive di mercato e/o Evitare un rischio di significativa svalutazione di una determinata DOP o IGP  In altre parole, è necessario giustificare le eventuali limitazioni!

Come funzionerà? Bando annuale Ettari richiesti inferiori ad ettari disponibili: tutte le domande saranno soddisfatte Ettari richiesti superiori ad ettari disponibili:  Distribuzione proporzionale a tutti i richiedenti  Criteri di priorità - graduatoria

Reimpianti Autorizzazioni al reimpianto concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata Possibile richiedere il reimpianto anticipato (4 anni) Le autorizzazioni al reimpianto devono essere utilizzate nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l’estirpazione L’autorizzazione al reimpianto durano 3 anni, alla scadenza, se il produttore non ha proceduto ad impiantare i nuovi vigneti è soggetto ad una sanzione amministrativa Le superfici corrispondenti alle autorizzazioni al reimpianto non vengono considerate ai fini del calcolo degli ettari ammissibili ogni anno per i nuovi impianti

Cosa succede ai diritti di reimpianto in portafoglio?

Autorizzazioni generate da riconversione di diritti d’impianto I diritti di reimpianto ancora in portafoglio ed ancora in corso di validità al 31 dicembre 2015 potranno essere riconvertiti in autorizzazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020 Dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 i diritti di reimpianto ancora validi potranno SOLO essere riconvertiti in autorizzazioni e non trasferiti tra i produttori Le autorizzazioni al reimpianto generate dalla riconversione dei diritti di reimpianto hanno durata uguale alla validità dei diritti di reimpianto da cui provengono Gli ettari equivalenti ai nuovi impianti concessi come autorizzazioni al reimpianto non vengono calcolati nell’1% di crescita massima della superficie viticola nazionale

Trasferimento dei diritti fuori Regione Validità dei diritti Durata delle autorizzazioni ? Diritto di reimpianto di 1 ha = Autorizzazione di 1 ha ?

Gestione delle DO e IG - 1  Restringere il rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini DOP, IGP [o anche vini senza indicazione] In tal caso, lo Stato membro deve giustificare la restrizione sulla base di una o più delle seguenti argomentazioni: a)Evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato di tali produzioni; e/o b) Evitare un rischio di svalutazione di una particolare DOP o IGP.

Gestione delle DO e IG - 2  La domanda di nuova autorizzazione non pone un rischio di usurpazione della notorietà di DOP o IGP specifiche. (? sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta ?) Il rischio di usurpazione deve essere dimostrato. Considerando n. 3 del reg. delegato 2015/560: «[…] proteggere la notorietà di specifiche indicazioni geografiche analogamente alla notorietà di specifiche denominazioni di origine, garantendo che non siano minacciate dai nuovi impianti […]»

Il criterio si considera soddisfatto quando una delle seguenti condizioni è rispettata:  Il nuovo impianto è destinato alla produzione di vini con la DOP o IGP specifica; Oppure, in caso contrario  Il produttore deve prendere i seguenti impegni: a) Non usare, né commercializzare le uve raccolte da quel nuovo impianto per la produzione di vini a DOP o IGP, se le aree su cui sorge il nuovo impianto sono comprese in una o più zone geografiche delimitate per la produzione di vini DOP o IGP; + b) Non estirpare e reimpiantare con lo scopo di rendere il vigneto ammissibile alla produzione di vini con quella specifica DOP o IGP. Attenzione: - Il produttore sottoscrive gli impegni sopra descritti per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro, che non può andare oltre il 31 dicembre 2030; - la domanda di autorizzazione per il nuovo impianto deve contenere quali vini il richiedente intende produrre nel nuovo impianto, specificando se si tratta di vini a DO, IG o vini senza indicazione geografica, compresi i vini varietali o una combinazione di essi.

Gestione delle DO e IG - 3  Lo Stato membro può limitare il reimpianto nelle aree geografiche in cui si producono vini DOP o IGP. Questa limitazione si attiva solo su richiesta delle organizzazioni professionali, che devono presentare una raccomandazione in tal senso. La decisione di restringere il rilascio di autorizzazioni al reimpianto ha validità da 1 anno a 3 anni.

Il reimpianto deve essere localizzato in un’area in cui lo Stato membro ha già limitato il rilascio di autorizzazioni al nuovo impianto per evitare una svalutazione di una particolare DOP o IGP Attenzione: Il rischio di svalutazione della DOP o IGP corrispondente non esiste e quindi la restrizione al reimpianto non si applica se: a)Il reimpianto avviene entro la stessa area per la produzione di vini DOP o IGP in cui era localizzata la superficie estirpata e il nuovo vigneto è conforme al disciplinare di produzione della DOP o IGP relativo al vino che poteva essere prodotto nell’area estirpata; b)Il reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica. In questo caso, il produttore si impegna a: i)Non usare, né commercializzare le uve raccolte da quel nuovo impianto per la produzione di vini a DOP o IGP; ii)Non estirpare e reimpiantare con lo scopo di rendere il vigneto ammissibile alla produzione di vini con quella specifica DOP o IGP. Anche in questo caso, l’impegno può assumere una durata variabile, stabilita dallo Stato membro, ma che non può andare oltre il 31 dicembre 2030.

Le scelte nazionali Tasso di incremento annuale della superficie vitata: > o < 1% Uso di criteri di ammissibilità Meccanismo di distribuzione delle autorizzazioni Meccanismo di gestione in caso di eccesso di domanda di ettari: distribuzione pro-rata o criteri di priorità?

Germania Tasso di crescita:  0,3% - 0,5% (superficie vitata 100 mila ha  300 ed i 500 ha) Attenzione: circa 3 mila ha di diritti di reimpianto ancora in portafoglio Criteri di ammissibilità:  disporre di una superficie agricola Meccanismo di distribuzione delle autorizzazioni:  nazionale;  restrizioni per le aree a DO e IG Meccanismo di gestione in caso di eccesso di domanda di ettari:  criteri di priorità – superfici in forte pendenza

Spagna Tasso di crescita:  0,25% (superficie vitata 950 mila ha -> circa ha) Attenzione: circa 70 mila ha di diritti di reimpianto ancora in portafoglio Criteri di ammissibilità:  disporre di una superficie agricola ?  rischio di usurpazione di vini a DO e IG ? Meccanismo di distribuzione delle autorizzazioni:  nazionale;  restrizioni per le aree a DO e IG (Rioja) Meccanismo di gestione in caso di eccesso di domanda di ettari:  criteri di priorità – nuovo entrante con meno di 40 anni + comportamento precedente del produttore

Francia Tasso di crescita:  1%, con programmazione nazionale (superficie vitata 800 mila ha -> circa ha) Attenzione: circa 50 mila ha di diritti di reimpianto ancora in portafoglio Criteri di ammissibilità:  rischio di usurpazione di vini a DO e IG  comportamento precedente del produttore Meccanismo di distribuzione delle autorizzazioni:  nazionale  restrizioni per le aree a DO e IG Meccanismo di gestione in caso di eccesso di domanda di ettari:  criteri di priorità – nuovo entrante con meno di 40 anni + ? pro – rata ?

Italia Tasso di crescita:  1% (superficie vitata 641 mila ha -> circa ha) Attenzione: circa 45 mila ha di diritti di reimpianto ancora in portafoglio Criteri di ammissibilità:  disporre di una superficie agricola Meccanismo di distribuzione delle autorizzazioni:  nazionale Meccanismo di gestione in caso di eccesso di domanda di ettari:  pro – rata

Grazie! Gabriele Castelli Fedagri - Confcooperative Responsabile Nazionale Settore Vitivinicolo