Accordo Stato Regioni Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 Dott. Gianfranco Rosselli RSPP dell’IC di via S. Domenico Savio di Agrate
In cosa consiste??? Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Perché la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione …………. sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Cosa si intende per formazione??? Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: aa. «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
Cosa si intende per informazione Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: bb. «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ………
Accordo Stato-Regioni Il recente accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha modificato contenuti e modalità di fruizione della formazione dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro, che deve oggi avere una durata variabile in funzione della categoria di rischio dell’azienda e deve essere composta da un modulo di carattere “generale” - effettuabile anche in e-Learning - e da un modulo di carattere “specifico”.
Metodologia di insegnamento e apprendimento La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.
Metodologia di insegnamento e apprendimento A tali fini è opportuno: favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
Formazione Generale: 4 ore per tutti i settori Contenuti: concetti di rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione Specifica La formazione deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Formazione Specifica Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n.81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28. DPI VIDEOTERMINALI MOVIM. CARICHI MACCHINE RISCHIO CHIMICO RUMORE VIBRAZIONI STRESS LAVORO CORRELATO
Attestati Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: la frequenza del 90% delle ore di formazione previste per i lavoratori
Crediti formativi Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori e preposti costituisce credito formativo permanente. Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore
Crediti formativi Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale mentre la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
Aggiornamento Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. 6 ORE QUINQUENNALE
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