DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE PERCOSSE (ART. 581 c.p.) La percossa è un atto violento, privo di conseguenze lesive, limitato a produrre una sensazione fisica dolorosa della parte colpita, accompagnata in genere da una reazione vasomotoria fugace con arrossamento della parte colpita che non comporta alterazione dell’integrità somatica della persona, a differenza della lesione personale dove dal fatto deriva uno stato di malattia. La Cassazione ha senteziato che “La differenza fra lesioni personali e percosse dipende esclusivamente dalle conseguenze cagionate al soggetto passivo dall’azione del reo: si configura il delitto di percosse se dal fatto deriva al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, quello di lesione se ne deriva una malattia, ancorché l’intenzione dell’agente sia stata soltanto quella di percuotere”. L’ Art. 581 c.p. (“Percosse”): “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.
Il codice penale, considerando l’aspetto psicologico del reato, differenzia la lesione personale in due figure autonome: lesione personale volontaria o dolosa (art. 582 c.p.) e lesione personale colposa (art. 590 c.p.). La lesione personale dolosa è definita all’art. 582 c.p. (“Lesione personale”): “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.”. Cosa si intende per malattia? “ogni processo morboso a carattere evolutivo che colpisca la sede delle funzioni somatiche o la sede delle funzioni psichiche, accompagnato da disturbi funzionali locali o generali, obiettivamente rilevabili”. Ossia ogni processo morboso che ha un inizio, una evoluzione ed una risoluzione (guarigione totale o parziale con postumi). È bene notare che rientrano nella definizione di malattia anche le ecchimosi, i graffi, le escoriazioni ec. LESIONE PERSONALE (DOLOSA E COLPOSA)
La legge distingue sulla base della durata della malattia e della gravità delle conseguenze quattro diversi gradi di lesioni personali dolose: 1) lievissima: quando dalla lesione deriva una malattia nel corpo o nella mente di durata non superiore ai 20 giorni. Tale reato, in assenza di circostanze aggravanti (previste dagli artt. 583 e 585 c.p.), punibile a querela della persona offesa, non prevede l’obbligo di referto ed è sanzionato con la reclusione da 3 mesi a 3 anni; 2) lieve: quando dalla lesione deriva una malattia nel corpo o nella mente di durata superiore ai 20 giorni e non eccedente i 40 giorni. In questo caso vi è procedibilità d’ufficio per cui il referto è obbligatorio; 3) grave (art. 583 c.p.): - malattia nel corpo o nella mente di durata superiore ai 40 giorni, - incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni, per “ordinarie occupazioni” devono intendersi tutte le attività lecite ed abituali che fanno parte della vita di un individuo, le occupazioni lavorative e le attività extralavorative, ad es. l’appartenenza ad associazione di volontariato, attività sportive amatoriali, etc. - pericolo per la vita della persona offesa, - indebolimento permanente di un senso od organo, ovverosia la presenza di esiti stabilizzati al cessare della malattia, senza possibilità di un reale recupero funzionale completo della struttura interessata. E’ un delitto procedibile d’ufficio, dunque vi è l’obbligo di referto ed è sanzionato con la reclusione da 3 a 7 anni.
Si deve sottolineare che l’eventuale correzione dell’indebolimento (utilizzo di protesi o di interventi chirurgici) non esclude il delitto, in quanto non si ha recupero funzionale naturale e nessuno può essere costretto a sottoporsi ad alcun trattamento. In Medicina Legale “organo” è l’insieme delle strutture anatomiche che esplicano una determinata funzione (ad esempio, arti inferiori deambulatoria, mani prensile, etc.), la cui lesione comporta un danno alla vita vegetativa e di relazione del soggetto. Nel “senso” rientrano: vista, udito, tatto, olfatto, gusto, che permettono la percezione del mondo esterno.
4) gravissime (art. 583 c.p.): è un delitto procedibile d’ufficio, quindi c’è obbligo di referto; la pena prevede la reclusione da 6 a 12 anni. Esso si configura se dalla lesione deriva: - malattia certamente o probabilmente insanabile, basta che vi siano scarse speranze in tale senso; - perdita di un senso; - perdita dell’uso d’organo, con soppressione funzionale di un organo, o per perdita anatomica o per distruzione del parenchima funzionale; - perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile (es paralisi nervose); - difficoltà grave e permanente della favella, di solito da alterazione dei centri nervosi del linguaggio, mentre le paralisi periferiche o gli esiti di lesioni locali (frattura della mandibola, rotture degli incisivi, etc.) vanno valutati attentamente, in quanto raramente danno luogo a una reale grave difficoltà della favella, più frequentemente rientrano nelle lesioni gravi (indebolimento permanente dell’organo fonatorio); - perdita della capacità di procreare: consistente nella incapacità di effettuare il coito ovvero sia impossibilitata la fecondazione e nella donna espletare il parto per via naturale. -deformazione o sfregio permanente del viso; - aborto della persona offesa.
Per deformazione (sfigura-deturpa) s’intende una grave alterazione dei lineamenti, con cancellazione della fisionomia. Lo sfregio cancella l’armonia della fisionomia del viso. LESIONE PERSONALE COLPOSA In base all’art. 590 c.p. risponde di tale reato “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale”. Se ne distinguono 3 gradi: a) lesione colposa semplice: malattia non superiore a 40 giorni. La sanzione prevede la reclusione fino a 3 mesi o multa fino ad euro 309,87; b) lesione colposa grave: se >40 gg;sono previste le stesse circostanze aggravanti dell’art. 583 relativo alle lesioni personali dolose; reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123,94 ad euro 619,74; c) lesione colposa gravissima: corrisponde per circostanza all’omologa dolosa; è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da euro 309,87 ad euro 1239,49. Le pene sono aumentate in caso di lesioni colpose gravi e gravissime secondarie a violazioni del codice della strada o a quelle relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, caso in cui si procede d’ufficio con obbligatorietà di referto.
Le LESIONI PERSONALI COLPOSE sono tutte procedibili a querela della persona offesa, fatta eccezione per quelle gravi e gravissime che derivino da violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale! In questi casi si procede d’ufficio con obbligatorietà di referto e rapporto!
LESIONE PERSONALE CONSEGUENTE AD ALTRO DELITTO In tale caso la lesione personale rappresenta una conseguenza non voluta dal responsabile, ma a lui addebitata a titolo di responsabilità oggettiva: rissa (art. 588); - abbandono di minore o persona incapace (art. 591); - omissione di soccorso (art. 593); - lesioni di persona sottoposta a mezzi di correzione o disciplina abusivi (art. 571); - maltrattamenti in famiglia (art. 572); - lesione personale conseguente a qualsiasi altro delitto doloso (art. 586). LA SIMULAZIONE E L’AUTOLESIONISMO La simulazione è per definizione l’alterazione della realtà in riferimento alla sua stessa esistenza, alle sue cause, alle manifestazioni e conseguenze di una malattia, di una lesione o di una menomazione.
La simulazione può essere suddivisa in: -Simulazione involontaria: riconosce un substrato neurologico e/o psichiatrico patologico. -Simulazione volontaria: riconosce di base il dolo, cioè la intenzionalità specifica dell’agente che altera lo stato delle cose al solo fine di conseguire un vantaggio illecito in campo militare,penitenziario,civile (invalidità ed assicurazioni private). Da un punto di vista delle forme della simulazione il perito può venire a trovarsi dinanzi a varie situazioni: - Simulazione in senso stretto ovvero la finzione della malattia da parte di un soggetto sano. - Autolesionismo, cioè la provocazione della malattia ovvero l’alterazione delle cause. - Dissimulazione, ovvero l’occultazione della malattia. Su queste diverse forme di simulazione si riconoscono: Aggravamento dell’entità della malattia. Esagerazione, ovvero l’esaltazione dello stato di malattia. Prolungamento, o ritardata guarigione. Pretestazione, ovvero il riferire o indicare cause della malattia diverse da quella reale (cosiddetto falso riferimento eziologico). Attenuazione, o riduzione della sua gravità.