16 ottobre / Accreditamento: contesto legislativo e creazione di una piattaforma informatica per la gestione delle transazioni biologiche
16 ottobre / Nel 2008 viene emesso un regolamento comunitario che fornisce un quadro giuridico per la fornitura di servizi di accreditamento in tutta Europa. Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008 L’accreditamento, pur non essendo stato finora disciplinato a livello comunitario legislativo, è effettuato in tutti gli Stati membri, oltre che a livello mondiale, a fronte della norma ISO 17011:2004.
16 ottobre / Il presente regolamento fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza pubblica. Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008
16 ottobre / Il presente si applica all’accreditamento, utilizzato su base obbligatoria o volontaria, in relazione alla valutazione della conformità, indipendentemente dallo status giuridico dell’organismo che vi procede. Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008
16 ottobre / Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008 « Accreditamento Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
16 ottobre / Qualora l’accreditamento non sia effettuato direttamente dalle stesse autorità pubbliche, gli Stati membri incaricano il proprio organismo nazionale di accreditamento di effettuare l’accreditamento quale attività di autorità pubblica e gli conferiscono un riconoscimento formale. Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008
16 ottobre / Organismo nazionale di accreditamento L’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ; Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008 L’attività di accreditamento può essere svolta da organismi non pubblici a condizione che siano No profit
16 ottobre / Principio di non concorrenza 1. Gli organismi nazionali di accreditamento non sono in concorrenza con gli organismi di valutazione della conformità. 2. Gli organismi nazionali di accreditamento non sono in concorrenza con altri organismi nazionali di accreditamento. Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008
16 ottobre / Prescrizioni cui sono sottoposti gli organismi nazionali di accreditamento Gli organismi nazionali di accreditamento soddisfano le seguenti condizioni: 1) sono organizzati in modo che ne sia garantita l’indipendenza dagli organismi di valutazione della conformità da essi valutati, siano sottratti alle pressioni commerciali e non entrino in conflitto d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità; 2) sono organizzati e gestiti in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle loro attività; Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008
16 ottobre / Osservanza delle prescrizioni 1. Qualora un organismo nazionale di accreditamento non soddisfi le condizioni del presente regolamento o non ottemperi agli obblighi in esso previsti, lo Stato membro interessato adotta o si assicura che vengano adottati gli opportuni provvedimenti correttivi e ne informa la Commissione. 2. Gli Stati membri controllano i propri organismi nazionali di accreditamento a intervalli regolari, onde garantire che essi soddisfino in modo permanente le prescrizioni di cui all’art Nell’eseguire il controllo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri tengono particolarmente conto dei risultati della valutazione inter pares di cui all’articolo 10. Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008
16 ottobre / Valutazione inter pares 1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono a una valutazione inter pares organizzata dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo Le parti interessate hanno il diritto di partecipare al sistema istituito per la supervisione delle attività di valutazione inter pares, ma non alle procedure individuali di valutazione inter pares. 3. Gli Stati membri si assicurano che i loro organismi nazionali di accreditamento siano sottoposti regolarmente alla valutazione inter pares, così come stabilito al paragrafo 1. Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008
16 ottobre / Infrastruttura europea di accreditamento 1. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, riconosce un organismo che soddisfi i requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento. 2. Un organismo che deve essere riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 stipula un accordo con la Commissione. L’accordo specifica, in particolare, dettagliatamente i compiti dell’organismo, le disposizioni in materia di finanziamento e le disposizioni relative alla sua vigilanza. Sia la Commissione che tale organismo hanno la facoltà di risolvere l’accordo ad nutum, con un ragionevole periodo di preavviso da definire nell’accordo stesso. Il sistema europeo per l’accreditamento Il regolamento n. 765/2008
16 ottobre / European co-operation for Accreditation Membri EA EA è la rete europea degli organismi di accreditamento riconosciuti a livello nazionale. EA è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel novembre 1997 e registrato come associazione nei Paesi Bassi nel giugno 2000, lo statuto è stato rivisto nel novembre del
16 ottobre / European co-operation for Accreditation Il network degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA/MRA) IAF International Accreditation Forum EA European Cooperation for Accreditation COFRAC Francia EA MLA / IAF MLA / ILAC MRA UKAS United Kingdom ACCREDIA Italia ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation ………. Accordo di Mutuo Riconoscimento (MLA) Contratti di cooperazione
16 ottobre / L’Ente unico nazionale di accreditamento Il percorso 2009 Viene costituita ACCREDIA l’Ente Unico Nazionale di accreditamento nasce dall’integrazione delle attività di SINAL - Laboratori di prova, SINCERT - Organismi di certificazione e ispezione, SIT - Laboratori di taratura e ISS - Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti.
16 ottobre / Con Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2009 ACCREDIA viene designato quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99
16 ottobre / Associazione senza scopo di lucro, opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e riunisce i principali soggetti istituzionali, scientifici e tecnici, economici e sociali aventi interesse nelle attività di accreditamento e certificazione. 66 Soci 9 Ministeri: Sviluppo economico, Ambiente, Difesa, Interno, Infrastrutture, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute 4 categorie per garantire l’equilibrata rappresentanza : Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e di ricerca Organizzazioni rappresentative dei produttori di beni e servizi e degli esecutori di lavori Associazioni dei soggetti accreditati Enti di normazione nazionali, Associazioni di consumatori, utilizzatori, per la protezione dei rischi e dell'ambiente, soggetti interessati alle attività dell'Ente L’Ente unico nazionale di accreditamento L’associazione
16 ottobre / Comitato Settoriale di Accreditamento per le produzioni agroalimentari Presidente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Membri: - ICRF -CONFAGRICOLTURA -COLDIRETTI -CIA -Confacooperative -Unioncamere -Federbio
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16 ottobre / Ogni OdC gestisce un database che contiene almeno i seguenti dati: - banca dati licenziatari (e relativi prodotti certificati) – codice operatore, ragione sociale, indirizzo e partita IVA, prodotti certificati e relative codifiche. - banca dati transazioni per singole categorie di prodotti annualmente definite dal gruppo di lavoro (effettuate da ogni licenziatario per i prodotti sfusi), in merito a quantità e documenti di transazione di riferimento; il destinatario della transazione deve essere parte dei dati. Le suddette banche dati sono disponibili a livello di sistema per i controlli incrociati fra gli OdC e sono rese disponibili all’Autorità competente. RT-16
16 ottobre / Dati Pubblici Dati aziendali Attività svolte Documento Giustificativo Certificato di conformità Dati Privati Piani annuali di produzione - PAP Non conformità/sanzioni Dati Pubblici Dati aziendali Attività svolte Documento Giustificativo Certificato di conformità Dati Privati Piani annuali di produzione - PAP Non conformità/sanzioni
16 ottobre / Gli OdC inviano tutti i dati relativi agli operatori controllati a DATABIO
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16 ottobre / FIP verifica in tempo reale lo stato del certificato e la congruità della transazione nel momento in cui l’operatore inserisce la transazione FIP FEDERBIO INTEGRITY PLATFORM
16 ottobre / FEDERBIO INTEGRITY PLATFORM Dati dei PAP provenienti da DATABIO
16 ottobre / FEDERBIO INTEGRITY PLATFORM ACQUISTO DA FORNITORE
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16 ottobre / GRAZIE PER L’ATTENZIONE ACCREDIA L’ente italiano di accreditamento Dipartimento Certificazione ed Ispezione Via Tonale, Milano Tel Fax