Legge 56/14 e ss. disposizioni ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 28 AGOSTO 2016: SCADENZE E ADEMPIMENTI
Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica, nonché, limitatamente alle prime elezioni, i Consiglieri Provinciali uscenti (compreso il Presidente). Il Consiglio dura in carica 2 anni. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni e, in sede di prima applicazione, anche i Consiglieri Provinciali uscenti (compreso il Presidente). Il Presidente dura in carica 4 anni. Eleggono il Presidente e il Consiglio Provinciale, i Sindaci e i consiglieri dei Comuni della provincia. (Legge 56/14 commi 58, 60, 69, 80) Elettorato attivo e passivo
Il Presidente della Provincia Ciascun elettore vota per un solo candidato. È eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero dei voti (ponderati). In caso di parità è eletto il più giovane. La cessazione della carica di Sindaco comporta la decadenza da quella di Presidente della Provincia. I Comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale sono indetti dal Presidente della Provincia
Il Consiglio Provinciale Il Consiglio Provinciale di Pavia è composto da: Il Presidente della Provincia 12 componenti nelle province con popolazione da fino a abitanti (Legge 56/14 comma 67) Per l’elezione dei Consigli Provinciali è prevista l’espressione di un voto di lista. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista. (DL 90/2014 art. 23 c. 1 lett c quater conv. In L. n agosto 2014)
Il procedimento elettorale DATA DI ELEZIONE PROVINCIA DI PAVIA DOMENICA 28 AGOSTO 2016 dalle ore 8.00 alle ore Presso: Istituto A. VoltaIstituto A. Volta Via Abbiategrasso, 38 Pavia
Adempimenti: la convocazione dei comizi elettorali I Comizi elettorali sono stati convocati con Decreto del Presidente della Provincia n. 38/2016 (40° giorno antecedente la votazione)
Ufficio elettorale Con Decreto del Presidente della Provincia n. 39/2016 è stato costituito l’Ufficio Elettorale presso la Provincia, composto da dipendenti dell’Amministrazione, previa approvazione da parte della Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 142 del 7 luglio 2016, del Manuale disciplinante le operazioni elettorali e della modulistica. Con il suddetto Decreto sono stati istituiti il seggio elettorale centrale e n. 2 sottosezioni elettorali, ognuno così composto: 5 dipendenti della Provincia di cui: 1 Presidente (dirigente/funzionario) 4 componenti, di cui 1 con funzione di Segretario (funzionari o impiegati)
Accertamento degli aventi diritto al voto I Segretari comunali inviano all’ufficio elettorale l’elenco con le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale avente diritto al voto entro il 34° e il 32° giorno antecedente la votazione: dal 25 luglio al 27 luglio 2016 L’Ufficio elettorale il 30° giorno antecedente la votazione pubblica il numero degli aventi diritto al voto (aggiornato al 35° giorno antecedente la votazione). Pubblicazione in data 29 luglio 2016
Il materiale elettorale L’Ufficio elettorale predispone le schede elettorali e tutto il materiale necessario (urne, verbali, tabelle di scrutinio - cancelleria). Le schede, da predisporre in formato A4, sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica: A.fino a 3.000azzurro B.da a arancione C.da a grigio D.da a rosso E.da a verde
Presentazione delle liste Le liste dei candidati al Consiglio Provinciale e delle candidature a Presidente della Provincia devono essere presentate presso l’Ufficio elettorale sito in Piazza Italia n ° piano, entro il 20° e il 21° giorno antecedente le votazioni. Il limite massimo temporale entro cui possono essere presentate le liste è : 7 agosto 2016: dalle ore 8.00 alle 8 agosto 2016: dalle ore 8.00 alle (Legge 56/14 comma 73)
Composizione e sottoscrizione delle liste Le candidature a Presidente della Provincia devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi di diritto al voto (es aventi diritto al voto = almeno 150 sottoscrittori) Le liste dei candidati al Consiglio Provinciale devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi: 12 consiglieri: min. 6 max 12 Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. (es aventi diritto al voto = almeno 50 sottoscrittori) I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature (Legge 56/14 commi 61,70)
Composizione e sottoscrizione delle liste I consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell’art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e s.m.: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco.
Documento a corredo delle liste All’atto della presentazione, le liste dei candidati e delle candidature - da produrre su moduli a forma libera – devono essere accompagnate da: elenco delle sottoscrizioni dichiarazioni di accettazione della candidatura il contrassegno che dovrà essere presentato in duplice copia in formato cartaceo, su carta lucida, in un cerchio del diametro di 30mm (per la riproduzione sulla scheda di votazione) e in un cerchio del diametro di 100 mm (per la riproduzione sul manifesto) e su supporto informatico, salvati in modalità JPG in quadricromia con una risoluzione minima di 300 punti per pollice e di diametro di 10 cm. Qualora il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Lombardia, deve essere depositato un atto di autorizzazione all’uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell’articolo 14 della Legge 53/1990
Esame e validazione delle liste Dal 19° al 15° giorno antecedenti le votazioni l’Ufficio elettorale esamina le candidature a Presidente e le liste di candidati al Consiglio Provinciale e ricusa eventuali liste che non rispettino i criteri stabiliti dalla legge (es. liste presentate oltre il termine, simboli non idonei, firme non valide o non sufficienti, numero di candidati non sufficienti, candidati privi di requisiti o non conformi all’elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali uscenti): tra il 9 e il 13 agosto 2016 A tal fine entro il 10 agosto 2016 l’Ufficio elettorale deve esaminare: le liste e candidature comunicandone subito l’esito. Per sostituzione di contrassegni o irregolarità l’U.E. può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso il quale la lista o la candidatura deve essere ricusata. L’U.E. adotta i provvedimenti definitivi entro il 13 agosto, ed il giorno stesso o successivo procede al sorteggio del numero d’ordine in base al quale i contrassegni di lista e i nominativi dei candidati a presidente dovranno essere riprodotti sulle schede di voto. Al sorteggio assistono i delegati di lista e di candidato (o capilista e candidati a presidente) Entro l’8° giorno prima della votazione, le liste definitive di candidati al Consiglio Provinciale e dei candidati a Presidente della Provincia sono pubblicate nel sito internet della Provincia: entro il 20 agosto 2016
La ponderazione dei voti Fascia A: comuni inferiori a abitanti; Fascia B: comuni da a abitanti; Fascia C: comuni da a abitanti; Fascia D: comuni da a abitanti; Fascia E: comuni da a abitanti; Fascia F: comuni ad a abitanti; Fascia G: comuni da a abitanti; Fascia H: comuni da a abitanti; Fascia I: comuni superiori a abitanti. (Legge 56/14 commi 63, 75, 76 ) L’Ufficio elettorale è tenuto a calcolare l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, secondo quanto disposto dall’Allegato A della Legge 56/14:
Calcolo indice ponderazione Per ciascuna fascia si calcola il valore percentuale, sino al terzo decimale, del rapporto tra popolazione del comune, della fascia e quella dell’intera Provincia Se il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia è maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45) Se per una o più fasce il valore percentuale (anche rideterminato come sopra) è ancora maggiore di 35 lo stesso è ridotto a quella misura - esclusa la fascia cui appartiene il comune di cui al punto precedente - l’eccedente viene assegnato al valore percentuale delle altre fasce, ripartendolo in misura proporzionale alla popolazione di fascia. In ogni caso nessuna fascia può superare il 35% Si determina infine l’indice di ponderazione del voto degli elettori di ciascuna fascia mediante l’operazione di divisione del valore percentuale attribuito, come sopra, a ciascuna fascia con il numero dei Consiglieri e dei Sindaci appartenenti alla stessa fascia e moltiplicando per Nb: Il calcolo dell’indice di ponderazione deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tenere conto del numero degli elettori al momento dell’elezione.
Elezioni Provinciali 2016 Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore 9,00 del giorno successivo: l’ultimo termine utile è dunque il 29 agosto 2016 Lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio, o al massimo il giorno successivo, l’Ufficio Elettorale procede alla proclamazione dei risultati. Entro tre giorni dalla proclamazione l’elenco dei candidati eletti è pubblicato sul sito internet della provincia. (Legge 56/14 c.62, 64, 74, 77, 78, 79 e c. 32, 33, 34, 36, 37, 38)
Elezioni Provinciali 2016 Recapiti Ufficio Elettorale:
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale: Segretario Generale Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano 0382 – Cell