Alessandro Vincenzi, Federico Lercari La riforma del bilancio – D.Lgs 139/2015 e le bozze dei nuovi principi contabili 1° Incontro A cura di Alessandro Vincenzi, Federico Lercari Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona , 11 novembre 2016
Agenda La riforma del D.Lgs 139/2015 I nuovi schemi di bilancio e il rendiconto finanziario Le novità della nuova nota integrativa I cambiamenti di principi, di stime, la correzione di errori e gli eventi successivi L’attivo immobilizzato (immobilizzazioni immateriali, materiali, partecipazioni e perdite durevoli di valore)
La riforma del D.LGS 139/2015
La riforma del D.LGS 139/2015 Il percorso di aggiornamento degli OIC OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Direttiva 2013/34/UE Nel 2013 l’Unione Europea ha emanato la Direttiva 34. La Direttiva, tra le altre cose, conteneva al suo interno le nuove linee guida da recepire all’interno degli ordinamenti nazionali in merito alla predisposizione dei bilanci di esercizio. Il contenuto di tali linee guida contenevano importanti novità rispetto alla precedente Direttiva (IV Cee) che era stata recepita in Italia tramite il D.LGS 127/91. Modifiche OIC 2014 D.LGS 139/2015 Modifiche OIC 2016 Prospettive future
La riforma del D.LGS 139/2015 Il percorso di aggiornamento degli OIC OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Direttiva 2013/34/UE Nel corso del 2014 l’Organismo Italiano di Contabilità, in attesa del recepimento da parte del legislatore della Direttiva 34/2013, ha provveduto ad effettuare un primo aggiornamento dei principi contabili nazionali. Gli stessi sono stati applicati ai bilanci i cui esercizi sono iniziati a partire dal 1 gennaio 2014. Modifiche OIC 2014 D.LGS 139/2015 Modifiche OIC 2016 Prospettive future
La riforma del D.LGS 139/2015 Il percorso di aggiornamento degli OIC OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Direttiva 2013/34/UE Il 18 agosto 2015 si è completato il recepimento della Direttiva 2013/34/UE con l’emanazione del D.Lgs 139/2015. Il decreto, tra le altre cose, ha provveduto ad apportare alcuni cambiamenti di sostanza agli articoli del codice civile che disciplinano le norme di predisposizione del bilancio di esercizio, dando esplicito mandato all’OIC di provvedere all’aggiornamento dei principi contabili nazionali. Modifiche OIC 2014 D.LGS 139/2015 Modifiche OIC 2016 Prospettive future
La riforma del D.LGS 139/2015 Il percorso di aggiornamento degli OIC OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Direttiva 2013/34/UE A partire dal 7 marzo 2016 l’OIC ha iniziato a pubblicare in consultazione le bozze dei nuovi principi contabili, dando priorità a quelli contenenti un numero maggiore di aggiornamenti. Attualmente sono pubblicate in consultazione le bozze di 20 nuovi principi, mentre per nessun principio è ancora stata emessa la versione definitiva. L’applicazione delle nuove norme per la predisposizione dei bilanci è a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2016. Modifiche OIC 2014 D.LGS 139/2015 Modifiche OIC 2016 Prospettive future
La riforma del D.LGS 139/2015 Il percorso di aggiornamento degli OIC OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Direttiva 2013/34/UE Processo di allineamento progressivo a quanto previsto dai principi contabili internazionali; Evoluzione futura della disclosure non finanziaria. Modifiche OIC 2014 D.LGS 139/2015 Modifiche OIC 2016 Prospettive future
La riforma del D.LGS 139/2015 Gli impatti sul codice civile OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Gli impatti sul codice civile Il recepimento della direttiva 34 ad opera del D.Lgs 139 ha comportato la modifica ad alcuni importanti articoli del codice civile che disciplinano le regole di predisposizione del bilancio. In particolare le modifiche hanno riguardato: 2357-ter – Disciplina delle azioni proprie
La riforma del D.LGS 139/2015 Gli impatti sul codice civile OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Gli impatti sul codice civile Il recepimento della direttiva 34 ad opera del D.Lgs 139 ha comportato la modifica ad alcuni importanti articoli del codice civile che disciplinano le regole di predisposizione del bilancio. In particolare le modifiche hanno riguardato: 2357-ter – Disciplina delle azioni proprie 2423 – Redazione del bilancio
La riforma del D.LGS 139/2015 Gli impatti sul codice civile OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Gli impatti sul codice civile Il recepimento della direttiva 34 ad opera del D.Lgs 139 ha comportato la modifica ad alcuni importanti articoli del codice civile che disciplinano le regole di predisposizione del bilancio. In particolare le modifiche hanno riguardato: 2357-ter – Disciplina delle azioni proprie 2425 – Contenuto del conto economico 2423 – Redazione del bilancio 2425-ter– Rendiconto Finanziario (nuovo articolo) 2423-bis – Principi di redazione del bilancio 2426- Criteri di valutazione 2424 – Contenuto dello Stato Patrimoniale 2427- Contenuto della nota integrativa 2424-bis – Disposizioni in merito a singole voci dello Stato Patrimoniale 2427-bis; 2428, 2435-bis, 2435-ter ….
La riforma del D.LGS 139/2015 Gli impatti sul codice civile OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Gli impatti sul codice civile Principi di redazione
Modifiche agli schemi di SP e di CE La riforma del D.LGS 139/2015 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Gli impatti sul codice civile Principi di redazione Modifiche agli schemi di SP e di CE
La riforma del D.LGS 139/2015 Gli impatti sul codice civile OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Gli impatti sul codice civile Introduzione di un nuovo schema obbligatorio (RF) Principi di redazione Modifiche agli schemi di SP e di CE
La riforma del D.LGS 139/2015 Gli impatti sul codice civile OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Gli impatti sul codice civile Introduzione di un nuovo schema obbligatorio (RF) Principi di redazione Contabilizzazione delle azioni proprie Modifiche agli schemi di SP e di CE Costo Ammortizzato per l’iscrizione dei crediti e dei debiti Costi di Ricerca e Costi di Pubblicità Iscrizione a bilancio dei derivati
La riforma del D.LGS 139/2015 Gli impatti sul codice civile OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Gli impatti sul codice civile Introduzione di un nuovo schema obbligatorio (RF) Principi di redazione Contabilizzazione delle azioni proprie Modifiche agli schemi di SP e di CE Costo Ammortizzato per l’iscrizione dei crediti e dei debiti Costi di Ricerca e Costi di Pubblicità Iscrizione a bilancio dei derivati Informazioni in nota integrativa Ammortamento di costi di sviluppo ed avviamento Bilancio consolidato Bilancio abbreviato e Bilancio delle micro imprese
La riforma del D.LGS 139/2015 Principi di redazione del bilancio OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Principi di redazione del bilancio Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Art. 2423, comma 4
La riforma del D.LGS 139/2015 Principi di redazione del bilancio OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Principi di redazione del bilancio Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Art. 2423, comma 4 Art. 2423-bis, comma 1, n. 1 e 1-bis «…, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato,» (comma 1, n.1) 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, (comma 1, n. 1-bis).
La riforma del D.LGS 139/2015 Principi di redazione del bilancio OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Principi di redazione del bilancio Rilevanza Il concetto di «rilevanza» era un concetto già presente all’interno dei postulati di bilancio riportati all’interno dell’OIC 11; adesso il concetto è introdotto anche all’interno del codice civile; Nella versione attuale dell’OIC 11 il concetto di «rilevanza» è associato al concetto di significatività sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari del bilancio (sia quantitativa che qualitativa); Il concetto di «rilevanza» non esonera dalla corretta e ordinata tenuta delle scritture contabili; In nota integrativa sarà necessario dare informazione in merito ai criteri di attuazione del concetto di «rilevanza».
La riforma del D.LGS 139/2015 Principi di redazione del bilancio OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Principi di redazione del bilancio Prevalenza della sostanza sulla forma Il concetto di «prevalenza della sostanza sulla forma» è uno dei principi cardine dei principi contabili internazionali; era già presente ed applicato anche all’interno dei principi contabili nazionali: RIFERIMENTI >>> OIC 11 >>> ART. 2423-bis C.C. (funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo def. ante Dlgs 139/2015 ) ESEMPI APPLICATIVI >>> Vendita con patto di riservato dominio >>> Contabilizzazione delle operazioni di cessione credito >>> Leasing ???????
BILANCIO MICRO IMPRESE La riforma del D.LGS 139/2015 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Bilancio abbreviato e bilancio delle microimprese Schemi semplificati; No Rendiconto Finanziario; Facoltà di iscrivere titoli al costo di acquisto, crediti al valore di presumibile realizzo e debiti al valore nominale. BILANCIO ABBREVIATO Semplificazioni Come bilancio abbreviato e in più: No nota integrativa (ma alcune informazioni in calce a SP); No deroga obbligatoria (ex 2423 V comma); No contabilizzazione derivati. BILANCIO MICRO IMPRESE Semplificazioni
BILANCIO MICRO IMPRESE La riforma del D.LGS 139/2015 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Bilancio abbreviato e bilancio delle microimprese Società che non superano nel primo anno o, successivamente, per due esercizi consecutivi due su tre dei seguenti limiti Tot.Attivo < Euro 4.400.000 Tot.Ricavi < Euro 8.800.000 Dipend. < 50 (media anno) BILANCIO ABBREVIATO Requisiti Società che non superano nel primo anno o, successivamente, per due esercizi consecutivi due su tre dei seguenti limiti Tot.Attivo < Euro 175.000 Tot.Ricavi < Euro 350.000 Dipend. < 5 (media anno) BILANCIO MICRO IMPRESE Requisiti
I nuovi schemi di bilancio ed il rendiconto finanziario
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Le modifiche al codice civile D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Art. 2423, comma 1 Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Art. 2424 Nuovo schema di Stato Patrimoniale Art. 2425 Nuovo schema di Conto Economico
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Stato Patrimoniale - Attivo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Precedentemente «costi di ricerca, sviluppo e pubblicità».
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Stato Patrimoniale - Attivo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Nuova voce dove classificare le posizioni verso le consociate.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Stato Patrimoniale - Attivo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Nuova voce dove classificare le posizioni verso le consociate. Nuova voce dove classificare il FV dei derivati.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Stato Patrimoniale - Attivo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Stato Patrimoniale – P.N. D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Riserva per contabilizzazione della contropartita del FV di strumenti finanziari derivati di copertura flussi finanziari. Tale riserva non deve essere considerata ai fini della determinazione del PN per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. Azioni proprie contabilizzate a diretta riduzione del patrimonio netto.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Stato Patrimoniale – Passivo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Stato Patrimoniale – Disposizioni e problemi applicativi D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Distinzione dei crediti tra Attivo Immobilizzato e Attivo Circolante; classificazione per destinazione. Crediti finanziari iscritti all’interno delle immobilizzazioni finanziarie, Crediti commerciali iscritti all’interno dell’attivo circolante (per entrambi con separata indicazione della parte a breve termine e della parte a medio/lungo termine; Classificazione del Cash Pooling; in caso di saldo attivo e nel caso siano rispettati i seguenti requisiti: - condizioni contrattuali assimilabili a conto corrente - rischio controparte insignificante >>> Possibile iscrizione in Attivo Circolante (C.III.7 Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria) Separata evidenziazione dei crediti e dei debiti verso società consociate (sottoposte al controllo della controllante);
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Stato Patrimoniale – Disposizioni e problemi applicativi D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Debiti verso controllanti per finanziamenti da classificare all’interno dei debiti verso soci per finanziamenti; Eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale (ma l’informativa in merito dovrà comunque continuare ad essere riportata in nota integrativa); Punto aperto lasciato all’interno del principio in bozza: classificazione dei finanziamenti verso società controllate con tasso di interesse pari a 0 o comunque inferiore rispetto al tasso di mercato.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Conto Economico D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Conto Economico D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 ? Eliminazione della parte straordinaria
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il nuovo schema di Conto Economico – Disposizioni e problemi applicativi D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Eliminazione della parte straordinaria; all’interno della nota integrativa dovrà essere data informativa in merito ad importo e natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionale. Inserimento all’interno di «D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie» di specifiche voci per la contabilizzazione dei differenziali di FV riferiti agli strumenti finanziari derivati Separata indicazione dei proventi da partecipazione ed altri proventi finanziari verso società consociate (controllate dalla controllante); non prevista medesima separata indicazione per quanto riguarda la parte di oneri finanziari.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF La riclassificazione della parte straordinaria nel comparativo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 OIC 12 – versione 2014 OIC 12/bozza – versione 2016 Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia: Oneri di ristrutturazioni aziendali La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa (costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici). Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. Componenti reddituali derivanti da ristrutturazione del debito La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario. C16 d) proventi diversi dai precedenti Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati La cessione delle partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime C 16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
I nuovi schemi di bilancio eD il rF La riclassificazione della parte straordinaria nel comparativo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 OIC 12 – versione 2014 OIC 12/bozza – versione 2016 Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione e ridimensionamento produttivo A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione Plusvalenze e minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (partecipazioni, titoli, magazzino..) Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa ossia: Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nella aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (minor valore delle giacenze di magazzino). I furti e gli ammanchi possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (partecipazioni, titoli, magazzino..) I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
I nuovi schemi di bilancio eD il rF La riclassificazione della parte straordinaria nel comparativo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 OIC 12 – versione 2014 OIC 12/bozza – versione 2016 Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni… (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi costituiscono componenti straordinari) Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (partecipazioni, titoli, magazzino..) Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio Liberalità ricevute in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere in A5 A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali B 14 Oneri diversi di gestione Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali ad operazioni sociali straordinarie come fusioni, scissioni ecc… Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (partecipazioni, titoli, magazzino..) Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria B14 oneri diversi di gestione e A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio Indennità varie per rotture di contratti Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (partecipazioni, titoli, magazzino..)
I nuovi schemi di bilancio eD il rF La riclassificazione della parte straordinaria nel comparativo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 OIC 12 – versione 2014 OIC 12/bozza – versione 2016 Imposte relative a esercizi precedenti Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette e indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti tributari) a seconda delle caratteristiche della passività Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, se l’importo accantonato del fondo è eccedente o meno l’eventuale differenza è imputata a conto economico tra i proventi e oneri straordinari Gli oneri per imposte dirette relative a esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate. Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati nella voce B14 oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. I contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio calamità naturali come terremoti, inondazioni ..) devono essere rilevati nella voce E20. Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il Rendiconto Finanziario – Codice Civile D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Il Rendiconto Finanziario diventa uno schema obbligatorio di bilancio; non è più un allegato della nota integrativa; Il Rendiconto Finanziario ricostruisce i flussi di cassa riferiti alle «disponibilità liquide» suddividendo gli stessi a seconda che siano generati dall’attività operativa, da quella di investimento o da quella di finanziamento, per quest’ultima con separata indicazione delle operazioni con i soci (art 2425-ter c.c.); Possono non presentare il Rendiconto Finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese; Il Rendiconto Finanziario è predisposto per l’esercizio di chiusura del bilancio e per il precedente.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il Rendiconto Finanziario – OIC 10 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Flusso Finanziario >>> Aumento o diminuzione delle disponibilità liquide (il Rendiconto Finanziario ricostruisce le variazioni intercorse con riferimento alla voce C IV Disponibilità liquide di Stato Patrimoniale). Attività Operativa Operazioni di acquisizione, produzione e distribuzione di beni e fornitura di servizi e tutte le altre operazioni non ricomprese in attività di finanziamento e di investimento. Attività di Invest. Operazioni di acquisto o di vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Attività di Fin. Operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio e sotto forma di capitale di debito.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il Rendiconto Finanziario – OIC 10 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Metodo Indiretto Metodo Diretto
Metodo Indiretto e Metodo Diretto I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il Rendiconto Finanziario – OIC 10 D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Metodo Indiretto e Metodo Diretto
Attività di investimento Attività di finanziamento I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il Rendiconto Finanziario – Classificazione dei flussi D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Attività operativa Ricavi di vendita prodotti e servizi Incassi di Royalties, rimborsi, altri Incassi per proventi finanziari Costi di acqsuito mp/servizi Pagamento stipendi Pagamenti e rimborsi imposte Pagamenti di oneri finanziari Attività di investimento Flussi finanziari derivanti da cessione di cespiti, di immobilizzazioni immateriali e di partecipazioni. Flussi finanziari derivanti da acquisto di cespiti (inclusi quelli di costruzione interna), di immobilizzazioni immateriali e di partecipazioni Attività di finanziamento Incassi derivanti da emissioni di azioni Incassi derivanti da emissione obbligaz. Incassi derivanti da finanziamenti Pagamenti di dividendi Rimborso del capitale di rischio Rimborso di finanziamenti
I nuovi schemi di bilancio eD il rF Il Rendiconto Finanziario – Casi particolari D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Flussi finanziari in valuta estera: Gli utili e le perdite di cambio derivanti da variazione cambi non realizzati non rappresentano flussi finanziari. L’effetto della variazione cambi sulle disponibilità liquide in valuta è presentato in maniera distinta e non rientra né nell’attività operativa, né in quella d’investimento né in quella di finanziamento; Derivati non di copertura: I flussi finanziari dei derivati sono classificati all’interno dell’attività di investimento; Derivati di copertura: I flussi finanziari dei derivati di copertura sono presentati all’interno della medesima categoria dei flussi finanziari coperti, tenendo distinti i flussi in entrata ed i flussi in uscita.
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE I nuovi schemi di bilancio eD il rF I principali impatti da considerare D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 1 2 3 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE IMPATTI FISCALI IMPATTI OPERATIVI
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE I nuovi schemi di bilancio eD il rF I principali impatti da considerare D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE I nuovi schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico si applicano anche ai dati comparativi. Necessità di attività di riclassifica rispetto ai bilanci dell’esercizio precedente; L’introduzione dell’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario comporta l’obbligo di inserimento anche del comparativo con i flussi di cassa riferiti all’esercizio precedente.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF I principali impatti da considerare D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI FISCALI In attesa di chiarimenti per quanto riguarda il trattamento contabile ai fini IRAP di quelle poste di bilancio che precedentemente dovevano essere classificate all’interno della parte straordinaria di conto economico; In attesa di chiarimenti per quanto riguarda l’impatto delle nuove classificazioni di bilancio per quanto riguarda la determinazione del ROL.
I nuovi schemi di bilancio eD il rF I principali impatti da considerare D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI OPERATIVI Riclassifica del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell’esercizio precedente; Predisposizione del Rendiconto Finanziario dell’esercizio precedente nel caso non fosse stato predisposto; Impatto delle riclassifiche sul calcolo del rispetto di eventuali covenants riferiti a finanziamenti bancari in essere.
Le novita’ della nuova nota integrativa
Le novità della nuova nota integrativA I nuovi obblighi di informativa D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione delle garanzie prestate.
Le novità della nuova nota integrativA I nuovi obblighi di informativa D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione delle garanzie prestate. Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
Le novità della nuova nota integrativA I nuovi obblighi di informativa D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione delle garanzie prestate. Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Importo di anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci con indicazione di tassi di interesse, condizioni principali, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia nonché gli impegni assunti per loro conto.
Le novità della nuova nota integrativA I nuovi obblighi di informativa D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione delle garanzie prestate. Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Importo di anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci con indicazione di tassi di interesse, condizioni principali, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia nonché gli impegni assunti per loro conto. Natura ed effetto patrimoniale economico e finanziario dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Le novità della nuova nota integrativA I nuovi obblighi di informativa D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione delle garanzie prestate. Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Importo di anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci con indicazione di tassi di interesse, condizioni principali, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia nonché gli impegni assunti per loro conto. Natura ed effetto patrimoniale economico e finanziario dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in qualità di impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile copia dello stesso.
Le novità della nuova nota integrativA I nuovi obblighi di informativa D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione delle garanzie prestate. Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Importo di anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci con indicazione di tassi di interesse, condizioni principali, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia nonché gli impegni assunti per loro conto. Natura ed effetto patrimoniale economico e finanziario dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in qualità di impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile copia dello stesso. Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
Le novità della nuova nota integrativA I nuovi obblighi di informativa D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 A quanto riportato all’interno delle slide precedenti si aggiunga inoltre: - Ulteriori informazioni particolareggiate richieste con riferimento ai contratti derivati ed alle modalità utilizzate per la determinazione del FV; - Specificazione della necessità di riportare le informazioni in nota integrativa secondo il medesimo ordine con il quale le informazioni sono indicate all’interno dei prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto economico.
I cambiamenti di principi, di stime, la correzione di errori e gli eventi successivi
Il nuovo oic 29/bozza OIC 29/BOZZA Le principali novità introdotte dal principio non sono riferite a recepimenti di modifiche avvenute al codice civile per effetto del disposto del Dlgs 139/15; si tratta di scelta autonoma da parte dell’OIC al fine di allineare i principi contabili italiani alla prassi internazionale; I cambiamenti principali hanno interessato il cambio di principio e la correzione di errori. Nessuna novità significativa per quanto riguarda il cambiamento di stime, mentre per quanto riguarda gli eventi successivi viene recepito lo spostamento dell’informativa dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa. D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9
Il nuovo oic 29/bozza Il cambio di principio D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Applicazione in base a quanto previsto dall’OIC 29. Applicazione retrospettica con effetto sul PN di apertura del comparativo (con alcune eccezioni) Per la contabilizzazione si deve fare riferimento a quanto riportato all’interno delle disposizioni di prima applicazione del nuovo principio. Obbligatorio Volontario
Il nuovo oic 29/bozza Il cambio di principio volontario D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Il cambio di principio deve essere contabilizzato in maniera retrospettica; contabilizzazione retrospettica vuol dire contabilizzare come se il nuovo principio fosse applicato da sempre. Gli effetti del cambio di principio devono essere applicati in apertura al primo giorno dell’esercizio riferito al comparativo. Presenti solamente due eccezioni: Nel caso in cui non sia ragionevolmente possibile (o troppo oneroso) determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente la società può evitare di presentare dati comparativi rettificati; Nel caso in cui non sia ragionevolmente possibile (o troppo oneroso) determinare l’effetto cumulato del cambio di principio, lo stesso si applica dalla prima data fattibile.
31/12/2016 (pre cambio di principio) Il nuovo oic 29/bozza Esempio – passaggio da costo a patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Differenza COSTOvsPN: 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Partecipazioni a costo 200 Partecipazioni a PN 350 300 250 Differenza (A-B) 150 100 50 Bilanci con partecipazioni a costo: 31/12/2016 (pre cambio di principio) 31/12/2015 31/12/2014 Attivo Partecipazioni 200 Altre attività 100 Totale Attivo 300 Passivo e PN Capitale sociale e riserve 280 260 250 Risultato dell'esercizio 10 20 Totale Patrimonio Netto 290 Debiti ed altre passività 40 Totale Passivo e PN Ai fini del presente esempio applicativo non abbiamo considerato per semplicità gli effetti dell’eventuale fiscalità differita.
Il nuovo oic 29/bozza Esempio applicativo D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Cambio di principio – Vecchia Versione 31/12/2016 31/12/2015 Attivo Partecipazioni 350 200 Altre attività 100 Totale Attivo 450 300 Passivo e PN Capitale sociale e riserve 280 260 Risultato dell'esercizio 160 20 Totale Patrimonio Netto 440 Debiti ed altre passività 10 Totale Passivo e PN Cambio di principio – OIC 29/bozza 31/12/2016 31/12/2015 Attivo Partecipazioni 350 300 Altre attività 100 Totale Attivo 450 400 Passivo e PN Capitale sociale e riserve 380 310 Risultato dell'esercizio 60 70 Totale Patrimonio Netto 440 Debiti ed altre passività 10 20 Totale Passivo e PN
Il nuovo oic 29/bozza Correzione di errori D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Il nuovo OIC 29/bozza distingue tra: Errore rilevante >>> Contabilizzazione retrospettica (correzione riserve di apertura e comparativo); Errore non rilevante >>> Si contabilizza all’interno del conto economico dell’esercizio in cui viene rilevato l’errore. Un errore è considerato rilevante se può individualmente o insieme ad altri errori può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. Esulano dall’ambito di applicazione del principio, in quanto di natura strettamente giuridica, le problematiche di tipo giuridico (nullità o annullabilità delle delibera di approvazione del bilancio precedente). Il principio disciplina solo la contabilizzazione della correzione dell’errore.
Il nuovo oic 29/bozza Cambiamenti di stime D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Nessuna modifica rispetto a quanto previsto nella precedente versione del principio. Viene specificato che nel caso in cui è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di stima o di un cambiamento di principio contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima. I cambiamenti di stima devono essere contabilizzati nel bilancio dell’esercizio in cui si verifica il cambiamento e gli effetti del cambiamento sono rilevati nella voce di conto economico relativa all’elemento patrimoniale oggetto di stima. In nota integrativa deve essere riportato l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale. Esempio: cambio di stima della vita utile di un cespite; il valore netto contabile residuo del cespite viene ammortizzato lungo la nuova vita utile determinata per lo stesso.
Il nuovo oic 29/bozza Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 I cambiamenti principali riguardano l’informativa sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che deve ora essere riportata in nota integrativa e non più in relazione sulla gestione. Devono inoltre essere indicati gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici degli stessi. Come precedentemente il principio indica tre tipologie di fatti successivi: Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE Il nuovo oic 29/bozza I principali impatti da considerare D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 1 2 3 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE IMPATTI FISCALI IMPATTI OPERATIVI
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE Il nuovo oic 29/bozza I principali impatti da considerare D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE Il nuovo OIC/29 si applica in maniera prospettica; pertanto in caso di cambio di principio avvenuto nel corso del precedente esercizio non sarà necessario effettuare un restatement della contabilizzazione nel comparativo, ma basterà riclassificare i proventi/oneri straordinari che il cambio di principio aveva generato all’interno del conto economico.
Il nuovo oic 29/bozza I principali impatti da considerare D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI FISCALI In attesa di chiarimenti per quanto riguarda il trattamento fiscale di un cambio di principio o di un errore rilevante contabilizzato contro le riserve di apertura. Il trattamento fiscale impatta naturalmente anche sulla contabilizzazione della fiscalità differita;
Il nuovo oic 29/bozza I principali impatti da considerare D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI OPERATIVI Restatement dei comparativi in caso di cambio di principio ed in caso di errore rilevante.
L’attivo immobilizzato (immobilizzazioni immateriali, materiali, partecipazioni e perdite durevoli di valore)
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni materiali D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali non sono presenti novità all’interno delle modifiche apportate dal D.Lgs 139/2015, ed anche le modifiche apportate all’interno del principio attualmente in bozza (OIC 16/bozza) risultano essere limitate. L’assetto di base del principio è stato mantenuto per tutte le sue parti principali con minime variazioni di wording, che tuttavia non sembrano avere impatti significativi. Non ci si attende pertanto che questa voce possa dare luogo a significative variazioni nei bilanci 2016, se le contabilizzazioni passate sono state effettuate correttamente
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni materiali D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Le principali novità sono le seguenti: Eliminato il riferimento alla contabilizzazione di minusvalenze e plusvalenze all’interno dell’area straordinaria nel caso di ridimensionamento/riconversione dell’attività produttiva – tutte le plus/minusvalenze sono pertanto inserite nelle voci A5 o B14 del conto economico; Rilevazione iniziale nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito (che comunque come esplicitato dal principio di solito avviene nel momento in cui viene trasferito il titolo di proprietà) – questo concetto riprende il più vasto principio, oggi meglio esplicitato a livello generale, della prevalenza della sostanza sulla forma; Iscrizione a bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell’OIC 19/bozza per le società che adottano la disciplina del costo ammortizzato.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – costi di ricerca e di pubblicità D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Art. 2424, comma 1 (schema di stato patrimoniale) Vecchia versione B.I.2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Nuova versione B.I.2) costi di sviluppo
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – costi di ricerca e di pubblicità D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Distinzione tra ricerca e sviluppo Non più capitalizzabili i costi di ricerca mentre rimane la facoltà di capitalizzare i costi di sviluppo. Necessario pertanto distinguere i costi riferiti alle due fasi.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – costi di ricerca e di pubblicità D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Distinzione tra ricerca e sviluppo Costi di pubblicità Non più capitalizzabili i costi di ricerca mentre rimane la facoltà di capitalizzare i costi di sviluppo. Necessario pertanto distinguere i costi riferiti alle due fasi. Non più iscrivibili nella voce B.I.2); rimangono tuttavia capitalizzabili i costi di pubblicità che possono essere fatti rientrare nella definizione di «costi di impianto ed ampliamento»
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – costi di ricerca e di pubblicità D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 L’OIC 24 nella sua attuale versione distingue in tre fasi l’attività di R&D: 1 2 3 Ricerca di base Studi, esperimenti indagini e ricerche senza finalità definita con precisione. NON CAPITALIZZABILE Ricerca applicata Finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo. Studi, esperimenti, ecc. riferite direttamente alla realizzabilità di uno specifico progetto. CAPITALIZZABILE Sviluppo Applicazione della ricerca in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, ecc.., nuovi o sostanzialmente migliorati. CAPITALIZZABILE Il momento discriminante per la capitalizzazione dei costi risulta essere quello in cui la ricerca di base viene indirizzata direttamente alla realizzabilità di uno specifico progetto.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – costi di ricerca e di pubblicità D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Il nuovo OIC 24/bozza distingue solo in due fasi l’attività di R&D: 1 2 Ricerca di base E’ un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze o scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente antecedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. NON CAPITALIZZABILE Sviluppo Applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze posseduto o acquistate in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. CAPITALIZZABILE Momento discriminante risulta essere pertanto quello di specifica definizione ed identificazione del prodotto/processo che si intende sviluppare.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – costi di ricerca e pubblicità D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Anche precedentemente al recepimento della direttiva 2013/34 i principi contabili nazionali erano particolarmente stringenti in merito alla possibilità di capitalizzazione dei costi di pubblicità all’interno della voce B.I.2); in particolare le condizioni risultavano essere: Operazioni non ricorrenti (lancio di nuova attività produttiva, avvio di nuovo processo produttivo, ecc..); Ragionevoli aspettative di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – costi di ricerca e pubblicità D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Per effetto della modifica apportata agli schemi di stato patrimoniale i costi di pubblicità non possono più essere capitalizzati all’interno della voce B.I.2), tuttavia se ne rispettano i requisiti potranno essere classificati all’interno della voce B.I.1) «costi di impianto ed ampliamento»: Definizione di costi di impianto ed ampliamento: Costi che si sostengono in maniera non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre- operativa (cosiddetti costi di start-up) o quelli di accrescimento della capacità operativa. Definizione di costi di start-up: Costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell’inizio di una nuova attività.
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L’attivo immobilizzato Costi di ricerca e pubblicità - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 1 2 3 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE IMPATTI FISCALI IMPATTI OPERATIVI
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L’attivo immobilizzato Costi di ricerca e pubblicità - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE Distinzione tra ricerca e sviluppo: Necessario valutare se i costi sostenuti nella fase definita di «ricerca applicata» nel principio attualmente in vigore, hanno le caratteristiche per poter rientrare nella nuova definizione di «costi di sviluppo»; Eventuali costi di ricerca capitalizzati nei precedenti esercizi che non dovessero rispettare i requisiti di capitalizzazione previsti dai nuovi principi sono eliminati dall’attivo in maniera retrospettica ai sensi del OIC 29/bozza. Costi di pubblicità: Necessario valutare se i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati abbiano i requisiti per poter essere riclassificati all’interno della voce B.I.1) (costi di impianto ed ampliamento). In caso affermativo la riclassifica deve essere fatta anche sul comparativo, in caso negativo i costi di pubblicità capitalizzati nei precedenti esercizi sono eliminati dall’attivo in maniera retrospettica ai sensi del OIC 29/bozza.
L’attivo immobilizzato Costi di ricerca e pubblicità - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI FISCALI Trattamento fiscale da applicare in caso di eventuale storno di costi di ricerca e costi di pubblicità che non presentano più i requisiti per potere essere iscritti all’interno dell’attivo immobilizzato a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 139/15.
L’attivo immobilizzato Costi di ricerca e pubblicità - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI OPERATIVI Modifica agli schemi di Stato Patrimoniale; tali modifiche sono da apportare anche alla colonna con il comparativo; Attenzione ai principi di valutazione riportati all’interno della nota integrativa, che dovranno necessariamente essere rivisti.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – ammortamento D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Art. 2426, comma 1, numero 5 VECCHIA VERSIONE I costi di impianto ed ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni (…). NUOVA VERSIONE I costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale. I costi di impianto ed ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – ammortamento D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Art. 2426, comma 1, numero 6 VECCHIA VERSIONE L’avviamento (…) deve essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni. E’ tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. NUOVA VERSIONE (…)L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo di tempo non superiore a 10 anni (…).
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – ammortamento D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Ammortamento dei costi di sviluppo Eliminato il limite di 5 esercizi per l’ammortamento dei costi di sviluppo. Gli stessi dovranno essere ammortizzati in base alla durata della vita utile. Solo nei casi eccezionali in cui la stessa non è determinabile il periodo di tempo è fissato in 5 esercizi.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – ammortamento D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Ammortamento dei costi di sviluppo Ammortamento dell’avviamento Eliminato il limite di 5 esercizi per l’ammortamento dei costi di sviluppo. Gli stessi dovranno essere ammortizzati in base alla durata della vita utile. Solo nei casi eccezionali in cui la stessa non è determinabile il periodo di tempo è fissato in 5 esercizi. Eliminato il riferimento ai 5 anni. L’avviamento è ammortizzato sulla base della vita utile, e nei rari casi in cui la stessa non è determinabile, in un periodo di tempo di 10 anni. Limite di 20 anni ancora presente nell’attuale OIC 24/Bozza.
L’attivo immobilizzato Le immobilizzazioni immateriali – ammortamento D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 La modifica apportata al codice civile pone in rilievo l’importanza della determinazione della vita utile da attribuire all’avviamento che diventa il primario elemento da tenere in considerazione per la definizione del periodo di ammortamento. Il principio contabile attualmente in bozza indica alcune modalità che possono essere utilizzate per la determinazione della vita utile e cioè: Periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra- profitti legati alle sinergie generate dall’operazione straordinaria; Periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società; La media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali). LIMITE MASSIMO RISULTA COMUNQUE ESSERE 20 ANNI
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L’attivo immobilizzato Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 1 2 3 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE IMPATTI FISCALI IMPATTI OPERATIVI
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L’attivo immobilizzato Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE Ammortamento dei costi di sviluppo: Gli impatti che derivano dal cambio del periodo di ammortamento dovranno essere recepiti in maniera retrospettica ai sensi dell’OIC 29/bozza. Ammortamento dell’avviamento: Facoltà di applicazione prospettica del cambio del periodo di ammortamento dell’avviamento (tutti gli avviamenti generatisi precedentemente agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016 potranno continuare a venire ammortizzati in base al precedente periodo di ammortamento). L’utilizzo di tale facoltà dovrà essere menzionato in nota integrativa; ciò non esonera naturalmente dall’applicazione di quanto richiesto dall’OIC 9 in merito alla svalutazione per eventuali perdite di valore dello stesso.
L’attivo immobilizzato Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI FISCALI Cambiamento del periodo di ammortamento: Determinazione della fiscalità differita con riferimento all’applicazione retrospettica di un’eventuale revisione della vita utile dei costi di sviluppo determinata dai cambiamenti riportati nel codice civile; Impatti fiscali derivanti dall’eventuale allungamento della vita utile dei costi di sviluppo.
L’attivo immobilizzato Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI OPERATIVI Revisione della nota integrativa: Al di là delle nuove informazioni che dovranno essere riportate in nota integrativa, sarà necessario provvedere a rivedere in maniera critica i principi di valutazione riportati nella prima parte della stessa. Determinazione del periodo di vita utile dell’avviamento: Le modifiche apportate necessitano di un maggiore sforzo, anche di formalizzazione, nel processo di determinazione del periodo di vita utile dell’avviamento. In situazioni di acquisizioni di aziende tale maggiore sforzo si aggiunge alla necessità di attribuire l’avviamento alle differenti CGU che era stato introdotto dalla precedente modifica all’OIC 24 pubblicato a Gennaio 2015.
L’attivo immobilizzato OIC 21 - PARTECIPAZIONI D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Il principio è stato mantenuto per buona parte nella sua forma precedente. Resta pertanto applicabile pienamente il principio di rilevazione del costo, rettificato in base alle perdite durevoli di valore se trattasi partecipazione iscritta nell’attivo immobilizzato. Anche la classificazione rimane ancorata al concetto di volontà della direzione aziendale e capacità di mantenere la partecipazione per un periodo prolungato di tempo. Per le partecipazioni non immobilizzate viene mantenuta la valutazione in base al minor valore fra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Eliminazione delle disposizioni in merito alle azioni proprie L’attivo immobilizzato Partecipazioni e contabilizzazione dei dividendi D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Per quanto riguarda l’OIC 21/bozza le principali novità risultano essere fondamentalmente due: Le azioni proprie che venivano prima iscritte all’interno dell’attivo, devono essere ora contabilizzate a diretta riduzione del patrimonio netto. Eliminazione delle disposizioni in merito alle azioni proprie L’OIC 21/bozza elimina la possibilità di iscrivere, nel caso in cui siano presenti determinati requisiti, i dividendi per maturazione. Eliminazione della possibilità di iscrivere i dividendi per maturazione
L’attivo immobilizzato Contabilizzazione dei dividendi D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Nella BOZZA del principio è stato eliminato il seguente paragrafo 61 dell’OIC 21: «Nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione può essere anticipata all’esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio è stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante. Inoltre, le società controllanti, a condizione che abbiano pieno dominio sull’assemblea della controllata, possono anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.»
L’attivo immobilizzato Contabilizzazione dei dividendi D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Per effetto della registrazione dei dividendi per maturazione di A all’interno del bilancio 31.12.2016 registra un risultato positivo di 100 (riferito all’utile 2016 di C) che può deliberare di distribuire ai propri soci. Ultima controllante 100% Controllata A Per effetto della registrazione dei dividendi per maturazione di B all’interno del progetto di bilancio 31.12.2016 registra un risultato positivo di 100 con proposta di distribuzione integrale all’ultima controllante. 100% Controllata B Per effetto della registrazione dei dividendi per maturazione di C all’interno del progetto di bilancio 31.12.2016 registra un risultato positivo di 100 con proposta di distribuzione integrale ad A. 100% Controllata C Risultato economico positivo pari a 100 da progetto di bilancio 31.12.2016 con proposta di distribuzione integrale a B.
L’attivo immobilizzato Contabilizzazione dei dividendi D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 La delibera di distribuzione dei dividendi di A si tiene nel 2019 pertanto l’ultima controllante può registrare solamente nel bilancio 2019 il risultato economico di C realizzato nel 2016 e distribuirlo ai suoi soci solo nel 2020. Ultima controllante 100% Controllata A La delibera di distribuzione dei dividendi di B si tiene nel 2018, pertanto A contabilizza 100 di dividendi nel bilancio al 31.12.2018 con proposta di distribuzione integrale all’ultima controllante. 100% Controllata B La delibera di distribuzione dei dividendi di C si tiene nel 2017, pertanto B contabilizza 100 di dividendi nel bilancio al 31.12.2017 con proposta di distribuzione integrale a A. 100% Controllata C Risultato economico positivo pari a 100 da progetto di bilancio 31.12.2016 con proposta di distribuzione integrale a B.
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L’attivo immobilizzato Contabilizzazione dei dividendi - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 1 2 3 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE IMPATTI FISCALI IMPATTI OPERATIVI
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L’attivo immobilizzato Contabilizzazione dei dividendi - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE Gli effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate all’ OIC 21 nella versione attualmente in bozza possono essere rilevati in bilancio prospetticamente. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.
L’attivo immobilizzato Contabilizzazione dei dividendi - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI FISCALI Non vi sono significativi impatti fiscali; la competenza fiscale dei dividendi continua ad essere la medesima.
L’attivo immobilizzato Contabilizzazione dei dividendi - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI OPERATIVI Qualora la capogruppo in passato procedesse alla contabilizzazione dei dividendi delle controllate in capo alla controllante per data di maturazione e non per data di delibera ed avesse già contabilizzato i dividendi maturati nel 2015 dovrà aspettare il bilancio 2017 per poter contabilizzare nuovamente dividendi delle controllate (quelli maturati nel 2016 e approvati nel 2017). Il problema è particolarmente significativo nel caso di lunghe catene di controllo.
L’attivo immobilizzato Le azioni proprie D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Art. 2424, comma 1 (schema di stato patrimoniale) VECCHIA VERSIONE – Nell’attivo B.III.4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo oppure C.III.5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo NUOVA VERSIONE – Nel passivo A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Art. 2357, comma 3 L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.
L’attivo immobilizzato Le azioni proprie D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Acquisto Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse. Annullamento Nel caso in cui l’assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.
L’attivo immobilizzato Le azioni proprie D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Alienazione Nel caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni proprie, l’eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto. Valutazione Viene meno la necessità di valutare la recuperabilità del valore di iscrizione delle azioni proprie. Le stesse vengono iscritte a riduzione del valore del PN al costo di acquisto, e tale valore non è successivamente oggetto di valutazione
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L’attivo immobilizzato Le azioni proprie - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 1 2 3 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE IMPATTI FISCALI IMPATTI OPERATIVI
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L’attivo immobilizzato Le azioni proprie - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione in tema di acquisto, alienazione e annullamento di azioni proprie sono rilevati retrospetticamente ai sensi dell’OIC 29/bozza.
L’attivo immobilizzato Le azioni proprie - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI FISCALI Da chiarire il trattamento fiscale di eventuali plusvalenze/minusvalenze da alienazione di azioni proprie ora che non passano per il P/L.
L’attivo immobilizzato Le azioni proprie - i principali impatti D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 IMPATTI OPERATIVI La modifica apportata al codice civile potrebbe avere impatto sul calcolo dei covenants finanziari qualora questi avessero come parametro di riferimento il patrimonio netto.
L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Nessun cambiamento di sostanza per quanto riguarda l’OIC 9 nella versione attualmente in bozza. Viene abbandonata la definizione Valore Equo a favore di Fair Value. DEFINIZIONI Perdita durevole di valore >>> Valore recuperabile < Valore netto contabile Valore recuperabile >>> Maggiore tra Valore d’uso e Fair Value al netto dei costi di vendita Valore d’uso Fair Value Valore attuale dei flussi di cassa attesi da una attività o da una unità generatrice di flussi di cassa. Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività, ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Ad ogni data di predisposizione del bilancio necessario valutare se sono presenti indicatori di impairment per quanto riguarda il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali considerando come minimo: decremento del valore di mercato dell’attività; variazioni intervenute o previste dell’ambiente esterno; aumento dei tassi di mercato; valore netto contabile delle attività nette > valore equo della società; obsolescenza o deterioramento fisico evidente; variazioni intervenute o previste interne all’azienda
L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Fair Value La migliore evidenza del FV è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione per beni simili, o se presente, il prezzo di mercato in un mercato attivo. In mancanza di ciò il FV può essere stimato in base all’ammontare che la società potrebbe ottenere dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Ai valori così determinati devono essere sottratti i costi di vendita.
L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Valore d’uso Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati: Flussi finanziari >>> Tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita derivanti dall’utilizzo continuativo dell’attività o della CGU e dalla sua dismissione finale: direttamente attribuiti o allocati all’attività o alla CGU inclusi i flussi netti da dismissione; in base a previsioni/piani approvati dall’organo amministrativo; periodo tendenzialmente non superiore a 5 anni; se periodo di tempo più lungo rispetto ai piani il tasso di crescita deve essere stabile o in riduzione a meno che non vi siano elementi che giustifichino un tasso crescente; non inclusi i flussi da attività di finanziamento, pagamenti/rimborsi fiscali basati sulla situazione «as is».
Perdita durevole di valore L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Perdita durevole di valore Nel caso in cui dal confronto tra il valore netto contabile ed il valore recuperabile venisse evidenziata una perdita durevole di valore: la stessa dovrà essere contabilizzata in B.10.c) «Altre svalutazioni delle immobilizzazioni»; se rilevata a livello di CGU attribuita prima al valore dell’avviamento e poi proporzionalmente alle altre attività della CGU (in sede di prima rilevazione dell’avviamento lo stesso deve essere attribuito alle CGU acquisite; necessaria rivalutazione nel caso in cui, successivamente, venissero meno i presupposti che avevano portato alla svalutazione.
Approccio semplificato – capacità di ammortamento L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Approccio semplificato – capacità di ammortamento Approccio semplificato previsto per le società che per due esercizi consecutivi non superano due su tre dei seguenti indicatori; numero medio di dipendenti > 250 totale attivo di bilancio > € 20/milioni ricavi netti delle vendite e delle prestazioni > € 40 milioni Approccio semplificato non possibile ai fini della redazione del bilancio consolidato.
Approccio semplificato – capacità di ammortamento L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Approccio semplificato – capacità di ammortamento Nella determinazione del valore recuperabile al posto del valore d'uso viene considerata la capacità di ammortamento: Capacità di ammortamento >>> Per ciascun esercizio margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Orizzonte temporale non supera generalmente i 5 anni. Generalmente applicato all'azienda nel suo complesso. Ci si basa sulla struttura produttiva esistente con l'aggiunta solo degli ammortamenti degli investimenti futuri necessari per mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente. Se al termine del periodo esplicito per alcune immobilizzazioni residua un valore economico significativo, il flusso netto che può essere generato dall'immobilizzazione concorre a determinare la capacità di ammortamento.
Approccio semplificato – capacità di ammortamento L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Approccio semplificato – capacità di ammortamento
Approccio semplificato – capacità di ammortamento L’attivo immobilizzato OIC 9 – Perdite durevoli di valore D.LGS 139/2015 OIC 12 E OIC 10 NOTA INTEGRATIVA OIC 29 OIC 16 E 24 OIC 21 OIC 9 Approccio semplificato – capacità di ammortamento