IL RUOLO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – DIRITTI E DOVERI – RESPONSABILITÀ 30 settembre 2008
Alla fine degli anni ’90 si passa dalla classificazione del personale per “qualifiche funzionali” (mansionismo) alla classificazione per “categorie” e al concetto di “flessibilità delle mansioni”, dapprima con il D.L.vo n. 80/1998 prima e successivamente il CCNL 31 marzo 1999
La prima conseguenza è che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono “esigibili” . I inoltre “l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro” (c.d. ius variandi).
Al lavoratore possono essere richieste non solo le mansioni di assunzione ma anche tutte quelle altre che ad esse siano rapportabili in termini di equivalenza nell’ambito della categoria di appartenenza
Le conseguenze del nuovo inquadramento del personale : gestione più flessibile del personale Applicabilità del Codice Civile e dello Statuto dei lavoratori in tema di mansioni ius variandi del datore di lavoro (mobilità orizzontale) in presenza di mansioni “equivalenti”
Le ragioni del nuovo inquadramento : miglioramento della funzionalità degli uffici l’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse ; il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
Le nuove categorie sostituiscono i livelli o qualifiche funzionali previgenti accorpandole. i livelli dal I all’ VIII vengono trasformati nelle attuali categorie A – B – C- D
Qualifica funzionale e led Nuova categoria (con posizione economica di nuovo inquadramento ) 1 A 1 1 led 2 2 led 3 3 led A 2 4 B1 4 led B2 5 B3 5 led. B4 5 led+ ind. Tab. C1 6 6 led C2 7 D1 7 led D2 8 D3
Il contratto del 1999 definisce i contenuti di ogni categoria professionale attraverso le declaratorie riportate dall’allegato A. Ogni profilo descrive il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria, ma si rinvia a ciascun ente, in relazione al modello organizzativo adottato, l’identificazione di profili professionali non individuati nell’allegato richiamato ed aventi contenuti professionali diversi. Sono i singoli enti che provvedono a collocare tali profili nelle categorie corrispondenti in coerenza a quanto riportato nelle declaratorie.
Rispettivamente alla vecchia qualifica funzionale di VII e VII led corrispondono le categorie D1 e D2, mentre l’VIII livello è stato trasformato in D3 (categoria di accesso).
DECLARATORIA RIPORTATA NELL’ ALLEGATO A DEL CONTRATTO DEL 1999 PER LA CATEGORIA D. appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche da unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne ( con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
l’allegato continua con una esemplificazione dei profili: Lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari; Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche, al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/ o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione ecc.. Lavoratore che espleta attività di progettazione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di appartenenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure di farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista dei servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrate e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle province.
Il mansionario del comune (rintracciabile sulla Intranet alla sezione dedicata al personale) dettaglia ulteriormente distinguendo le mansioni in relazione all’ufficio, nel seguente modo:
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (Categoria D1) Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. A questa figura spettano le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti nel tempo. Spettano inoltre le mansioni assegnate dalle discipline speciali di settore alle unità organizzative nelle quali presta servizio. Nell'ambito delle norme generali e speciali che regolano il settore al quale è destinato, effettua le prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione.
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (Categoria D1) Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività contabile dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. A questa figura spettano le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti nel tempo. Spettano inoltre le mansioni assegnate dalle discipline speciali di settore alle unità organizzative nelle quali presta servizio. Nell'ambito delle norme generali e speciali che regolano il settore al quale è destinato, effettua le prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione.
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (Categoria D1) Lavoratore che espleta attività di gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. Provvede alla realizzazione, revisione, ottimizzazione e manutenzione dei programmi. A questa figura spettano le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti nel tempo. Spettano inoltre le mansioni assegnate dalle discipline speciali di settore alle unità organizzative nelle quali presta servizio. Nell'ambito delle norme generali e speciali che regolano il settore al quale è destinato, effettua le prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione.
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Categoria D1) Lavoratore che espleta compiti ad alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di piani e progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di infrastrutture ed edifici, impianti, ecc. Effettua le prestazioni professionali di tipo tecnico a seconda della competenza posseduta dagli ordinamenti professionali e dell’unità in cui presta servizio, e/o tecnico-amministrative. A questa figura spettano le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti nel tempo. Spettano inoltre le mansioni assegnate dalle discipline speciali di settore alle unità organizzative nelle quali presta servizio. Nell'ambito delle norme generali e speciali che regolano il settore al quale è destinato, effettua le prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione.
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (Categoria D1) Lavoratore che espleta attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale e Locale, nonché attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti alla stessa, comportanti un significativo grado di complessità, nonché analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. A questa figura spettano le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti nel tempo. Spettano inoltre le mansioni assegnate dalle discipline speciali di settore alle unità organizzative nelle quali presta servizio. Nell'ambito delle norme generali e speciali che regolano il settore al quale è destinato, effettua le prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione.
ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE (Categoria D1) Lavoratore che espleta compiti ad alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche finalizzate all’organizzazione e svolgimento di attività culturali. A questa figura spettano le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti nel tempo. Spettano inoltre le mansioni assegnate dalle discipline speciali di settore alle unità organizzative nelle quali presta servizio. Nell'ambito delle norme generali e speciali che regolano il settore al quale è destinato, effettua le prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione.
DIRITTI DEL PUBBLICO DIPENDENTE Diritti patrimoniali : stipendio indennità compenso per la produttività ecc… Diritti non patrimoniali : diritto all'ufficio o al posto (diritto di permanenza al posto di lavoro ): se si procede alla soppressione del posto l'impiegato rimane a disposizione dell'ente per 2 anni nei quali può essere richiamato diritto alla qualifica diritto alla carriera diritto di sciopero
DOVERI DEL PUBBLICO DIPENDENTE dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa Sono elencati nell’art. 23 del CCNL 1995
IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’ Responsabilità civile Responsabilità penale Responsabilità disciplinare Responsabilità del procedimento
RESPONSABILITA’ CIVILE trova il proprio fondamento nell’art. 2043 c.c. può essere: DIRETTA (verso la P.A. dalla quale si dipende) INDIRETTA (nei confronti di terzi) In generale è il terzo a dover promuovere l’azione risarcitoria nei confronti della P.A. e, caso mai sarà la P.A a rivalersi nei confronti del R.P. Se l’attività del dipendente è coerente con quanto previsto dalle disposizioni di legge le contestazioni vanno rivolte all’ente che potrà chiamare in causa il responsabile diretto Se l’attività del dipendente risulta contraria alle disposizioni di legge discende la non imputabilità della amministrazione e la responsabilità del dipendente stesso verso i terzi sarà esclusiva e diretta senza implicazioni dell’ente di appartenenza
L’art. 28 Cost. : << i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici che rispondono in solido con l’autore.>> Il danneggiato può promuovere insieme o separatamente 2 distinte azioni di responsabilità: una contro il funzionario e l’altra contro l’amministrazione
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA per danni c/o Corte dei conti: Le diverse forme di responsabilità civile possono dare adito all’avvio del procedimento di responsabilità preso la Corte dei conti se il comportamento del R.P. concreta i presupposti del danno erariale (danno ingiusto per l’ente) e sia stato cagionato con dolo o colpa grave
I presupposti di questo tipo di responsabilità sono: il rapporto di servizio Il danno erariale e la posizione degli eredi del danneggiante. Elemento psicologico: colpa grave e dolo
RESPONSABILITA’ CONTABILE Gli agenti contabili sono tutti quei dipendenti pubblici incaricati dall’amministrazione di riscuotere entrate, di eseguire pagamento o che comunque ricevono somme dovute alla stessa o delle quali la PA diventi debitrice. Sono agenti contabili pure coloro che, in assenza di una specifica autorizzazione, si ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti contabili
RESPONSABILITA’ CONTABILE disponibilità di denaro o di beni di pertinenza pubblica maneggio, di diritto e di fatto, di denaro o in genere di valor della PA; violazione dell’obbligo di restituzione dei valori avuti in consegna dagli agenti contabili (trova ancoraggio nell’istituto del deposito, ove il depositario è liberato dall’obbligo della restituzione esclusivamente qualora sia in grado di dimostrare che la perdita dei beni depositati sia avvenuta per cause a lui non imputabili (art. 1780 CC. ))
IL DANNO Per danno deve intendersi qualunque diminuzione delle sostanze patrimoniali e finanziarie dell’ente, da intendersi sia come danno emergente ( perdita di denaro o valore di pertinenza dell’ente) che come lucro cessante (mancato incremento patrimoniale) La dottrina (in particolare la giurisprudenza contabile) ha recentemente ampliato il concetto di danno al c.d. danno indiretto: ad es. il danno subito da un’impresa illegittimamente esclusa da una a aggiudicazione dai membri della commissione di gara. Tale danno si configura al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della p.a. e l’amministrazione vanta un diritto di rivalsa nei confronti del dipendente , autore della condotta illecita . Grazie ad una sentenza delle sezioni unite della Corte dei Conti del 23/4/2003 n. 10 è stata per la prima volta riconosciuta la risarcibilità del danno all’immagine da intendersi per l’amministrazione pubblica come persona giuridica, un danno alla identità rientrante nella più ampia categorie del danno esistenziale. Si tratta di un danno – evento che si perpetra in forza della semplice lesione dei beni essenziali per l’esistenza della persona giuridica pubblica e che pone un nocumento patrimoniale determinato, da un lato dalla vanificazione delle spese sostenute per il mantenimento e l’elevazione dell’immagine e del prestigio dell’ente e dall’atro dalle spese necessarie per il ripristino di tale valore. Il danno da disservizio si individua invece in conseguenza dell’inosservanza dei doveri di
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE Consiste nella condotta dolosa o colposa del dipendente pubblico che viola un obbligo connesso all’espletamento di una prestazione lavorativa dipendente e perseguibile con una apposita sanzione da parte del datore di lavoro. La sanzione viene comminata secondo il principio di gradualità e di proporzionalità da valutare in proporzione all’infrazione commessa. Ogni amministrazione può adottare un proprio regolamento che disciplina il comportamento del personale.
LA GRADAZIONE DELLE SANZIONI: RIMPROVERO VERBALE RIMPROVERO SCRITTO (CENSURA) MULTA (max 4 ore di retribuzione) SOSPENSIONE dal lavoro e dalla retribuzione (max 10gg) SOSPENSIONE dal servizio e privazione della retribuzione (da 11gg a 6 mesi) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO COMPETENZA DEL DIRIGENTE COMPETENZA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
LA RESPONSABILITA’ PENALE Si ha in tutti i casi in cui un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, commetta uno dei reati previsti dal codice penale. Tra quelli più rilevanti e frequenti, tipici della pubblica amministrazione si annoverano - peculato: art. 314 - corruzione (art 318 e 319): - corruzione propria (ar.319) per atto contrario ai doveri d’ufficio - corruzione impropria (art. 318) per atto d’ufficio - concussione (art. 317) - Abuso d’ufficio (art. 323)
LA RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della L. 241/90 Ai sensi del D.lgt 163/2006
L.241/90 Artt. 4 -5- 6 Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare (se non stabilito per legge o per regolamento) per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza: l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale Le disposizioni adottate sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Il dirigente di ciascuna Unità Organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’Unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’Unità Organizzativa. L’Unità Organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti: nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti che per legge debbono intervenire al procedimento cui possa derivare un pregiudizio che abbiano interesse (a loro richiesta)
Il responsabile del procedimento: valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento accerta di ufficio i fatti e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale
D.leg.vo 163/2006 Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (artt. 4, 5, 6, L. n. 241/1990; art. 6, co. 12, L. n. 537/1993; art. 7, L. n. 109/1994; art. 7, D.P.R. n. 554/1999) 1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. 2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati. 4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. 5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio (23).
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all’articolo 119. 7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta. 9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.