Posizione del Medico il medico soggiace all'obbligo di riservatezza sui dati riguardanti la salute dei propri pazienti (c.d. "dati sensibili") in base.

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Le certificazioni obbligatorie per il Medico di Famiglia e il segreto professionale

Posizione del Medico il medico soggiace all'obbligo di riservatezza sui dati riguardanti la salute dei propri pazienti (c.d. "dati sensibili") in base a ben tre diverse normative che variamente si intrecciano: la normativa sul segreto professionale (art. 622 C.P.), la normativa sulla privacy (Legge 675 del 1996 e successive integrazioni e modificazioni) codice deontologico professionale (art. 10)

Il Codice Deontologico, all'art Il Codice Deontologico, all'art.10, stabilisce che la rivelazione del segreto è consentita, senza autorizzazione del malato, solo se imposta dalla Legge o per giusta causa.

Codice deontologico art. 13 - Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato o che avrà potuto conoscere per ragioni del proprio stato. …La rivelazione del segreto è consentita: a) se imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie); b) se autorizzata dall'interessato una volta edotto sulla opportunità o meno della rivelazione stessa; c) se richiesta dai legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'interesse degli stessi. Salvo che per i casi previsti dal punto a) spetta comunque al medico la valutazione sull'opportunità della deroga. La morte del paziente non esime il medico dal dovere del segreto. Il medico non renderà al Giudice testimonianza su ciò che a lui è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione.

Codice deontologico art. 14 - Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare che vi si conformino. art. 15 - Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alla più responsabile cura, alla più attenta e scientificamente corretta registrazione dei dati ed alla più responsabile formulazione dei giudizi.

Codice deontologico art. 16 - Il medico deve vigilare sulla conservazione, contro ogni indiscrezione, delle cartelle personali e dei documenti riguardanti i pazienti. Quando utilizza in pubblicazioni scientifiche, dati clinici e osservazioni relativi ai singoli pazienti, deve fare in modo che non sia possibile la loro identificazione fatto salvo il consapevole consenso del paziente.. omissis

CODICE DEONTOLOGICO art. 17 - Nei rapporti fra Enti che svolgono attività sanitarie, la compilazione e la trasmissione di atti che contengano l'indicazione di dati relativi ai singoli pazienti, potrà avvenire solo sulla base di una trasmissione di ufficio del segreto professionale e nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia.

COSA FA IL MMG? Chiede al pz il consenso per se e per i suoi collaboratori al trattamento dei dati personali Utilizza password di sicurezza per l’apertura dell’archivio informatico e database Utilizza password di sicurezza per accedere alle certificazioni telematiche verso Enti pubblici sanitari(INPS, SISTEMA TS Tessera Sanitaria) Informa il paziente e chiede il consenso se visiterà in presenza di tirocinanti in formazione o altre figure sanitarie

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PUNIBILITA’ DEL MEDICO La comparazione fra l'art. 622 del c.p. e gli artt. 13, 14, 16, 17 del Codice deontologico aiuta a capire quale deve essere il comportamento del medico. Sotto il profilo penale, per dichiarare il medico punibile, occorre che sussistano tutte queste condizioni: -che abbia rivelato un segreto appreso in ragione della professione; -che lo abbia rivelato senza giusta causa, ovvero a proprio o altrui profitto; -che la rivelazione possa provocare un nocumento al paziente.

GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DI SEGRETO IMPERATIVE: obbligano a rendere noto il segreto in forza di una disposizione di legge che impone al medico il dovere di informativa mediante le denunce, i referti, i rapporti, le relazioni e le certificazioni; oppure richiedono al medico di riferire su fatti riscontrati in occasione di perizie, consulenze tecniche, arbitrati o visite fiscali SCRIMINATIVE: escludono la punibilità » Non è perseguibile penalmente il sanitario che ha reso noto il segreto col consenso del titolare (art. 50 c.p.); quando ricorre il caso fortuito o la forza maggiore (art. 45 c.p.); quando il medico è stato costretto con la violenza (art. 46 c.p.), cadendo in errore (art. 47 c.p.), tratto in inganno (art. 48 c.p.), per uno stato di necessità (art. 54 c.p.) o per difendere la propria reputazione professionale (art. 52 c.p.).»

PERMISSIVE :si riferiscono alla facoltà riconosciuta al medico di astenersi dal testimoniare su fatti coperti dal segreto professionale (art. 351 c.p.p.), tanto nei processi penali quanto nelle cause civili. L'astenersi dalla testimonianza costituisce un diritto non un obbligo del sanitario, il quale è pertanto libero di decidere se rendere o non rendere la deposizione, valutandone l'opportunità secondo le circostanze e assumendone la responsabilità. L'Autorità può a sua volta imporre con ordinanza la deposizione del medico, ma a parte ciò, la regola deontologica espressamente richiamata nell'art. 13 è quella di non deporre mai su argomenti coperti dal segreto professionale.

Caso pratico Un medico viene a conoscenza della condizione di potenziale contagiosità di un suo paziente (HIV), e di un comportamento, da parte di quest'ultimo idoneo invece a trasmettere la malattia al convivente inconsapevole. Si genera un conflitto tra diverse norme, alcune tese a tutelare la riservatezza del soggetto, altre a tutelare la salute di terzi («vittima)

COSA FA IL MEDICO? si viene a trovare nella situazione di poter evitare un danno irrimediabile alla salute di una persona inconsapevole, provocato da una azione che ha le caratteristiche di «delitto»

TRACCIA DI DISCUSSIONE Devono essere favorite tutte quelle azioni che possano salvare entrambi i beni tutelati dalla legge (salute della vittima e privacy del malato). Il medico deve operare sull'ottenimento del consenso alla rivelazione da parte del paziente. Qualora però questi si opponesse, si impone un'azione indirizzata alla tutela del bene più rilevante.

La rivelazione del segreto dovrebbe essere, comunque l'ultima ratio La rivelazione del segreto dovrebbe essere, comunque l'ultima ratio. Prima di ricorrere a ciò, il medico dovrà tentare una valida e concreta opera di persuasione sul paziente, indicandogli le precauzioni da prendere o invitandolo a rivelare egli stesso la malattia di cui è portatore, sottolineando anche la responsabilità giuridica della sua condotta.

CORNICE GIURIDICA Autorevoli Giuristi sostengono invece da tempo che esiste un dovere etico da parte del medico, in questi casi, di informare (contact tracing) i «contatti»del malato di AIDS. Altri invece hanno basato la possibilità di deroga dal segreto in base alle esimenti previste dalla legge in caso di fatti illeciti commessi in stato di necessità. Interverrebbe in tal caso il dettato dell'art. 52 C.P. che stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa", mentre l'art. 54 stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale all'offesa".

OBBLIGO CERTIFICATIVO La certificazione medica è un atto dovuto in medicina E’ una delle attività più delicate della professione medica L’atto medico della certificazione è previsto dal codice deontologico all’art. 24 «il medico non può rifiutarsi di rilasciare al cittadino certificati medici relativi al suo stato di salute. Il medico nel redigere il certificato deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato»

IL CERTIFICATO NEL CODICE DEONTOLOGICO Art. 24 Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati . Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Il medico quindi deve redigere il certificato solo con affermazioni che egli constata direttamente. Non deve compilare il certificato sulla base di quanto gli viene riferito o su fatti che non è in grado di constatare .

IL CERTIFICATO IN GIURISPRUDENZA ATTO PUBBLICO : IL MEDICO CHE LI REDIGE HA FUNZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE l'avvenuta visita medica e la prescrizione su ricettario regionale di accertamenti diagnostici (sentenza n.412 del 14.1.1985 della Cassazione Penale, sez. V) il certificato di morte e dell'identificazione delle relative cause (sentenza n.8496 del 17.10.1983 della Cassazione, sez. V Penale) il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli (sentenza n.9228 del 22.11.1979 e sentenza n.1429 del 15.11.1984 della Cassazione, sez. V Penale) il certificato di idoneità al porto d'armi (DM 28.4.1998 in GU n.143 del 22.6.1998). Il medico di medicina generale nell'esercizio delle funzioni pubbliche, attualmente derivanti dal DPR 270/2000, è stato qualificato dalla giurisprudenza agli effetti della legge penale come pubblico ufficiale (art.357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.). Invece durante lo svolgimento di attività libero-professionale il medico è qualificabile come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) per il quale sono previste pene meno severe in caso di illeciti nella redazione del certificato medico.

IL CERTIFICATO IN GIURISPRUDENZA CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: IL MEDICO CHE LA REDIGE HA FUNZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO la prescrizione di farmaci su ricettario regionale (sentenza n.6752 del 7.6.1988 della Cassazione Penale Sez. Unite e sentenza n.8051 del 1.6.1990 della Cassazione Penale, sez. IV) anche se nel passato l’interpretazione di un pronunciamento tese a ricomprenderla nell’atto pubblico (Cassazione Penale sez. V, sent. n° 34814 del 13/6/01) altre certificazioni come i certificati di idoneità all'attività sportiva di cui al D.M. Sanità 18.2.1992 per gli atleti non professionisti e di cui al D.M. Sanità 13.3.1995 per gli atleti professionisti

IL CERTIFICATO IN GIURISPRUDENZA SCRITTURA PRIVATA: IL MEDICO CHE LA REDIGE HA FUNZIONE DI PUBBLICA NECESSITA’ Per esempio: i certificati di assenza di controindicazioni per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. Sanità del 28.2.1983; la proposta di ricovero coatto per pazienti psichiatrici di cui alla legge n. 180/1978 (sentenza n. 18341 del 2.12.1983 della Cassazione Penale, sez. V) indirizzata al Sindaco, redatta da medico libero-professionista; i certificati per l'interruzione volontaria di gravidanza di cui alla legge n. 194/78; la constatazione di decesso; i certificati di malattia per uso assicurativo privato.

NATURA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE Reati connessi con la certificazione: Falso materiale; Falso ideologico; Truffa; Violazione della privacy e del segreto professionale. Atto pubblico redatto attraverso la certificazione obbligatoria; Certificato amministrativo rilasciato nell'esercizio delle funzioni pubbliche; Scrittura privata rilasciata in regime libero-professionale, durante il quale il medico non svolge funzioni pubbliche.

ASPETTI AMMINISTRATIVI DEI CERTIFICATI OBBLIGATORI: da rilasciarsi in conformità a precise disposizioni di legge FACOLTATIVI: a richiesta e in mano dell’interessato o, in caso di minore , di interdetto o di immobilizzato, di chi ha la rappresentanza legale. Il rilascio di certificato ad estranei o il rilascio senza la richiesta del diretto interessato configura «rivelazione di segreto professionale»

CERTIFICATI OBBLIGATORI PER MMG Certificati di malattia per l'assenza dal lavoro; Certificati d'idoneità all'attività sportiva ; Certificati ad uso scolastico; Certificati di sana e robusta costituzione fisica; Certificato per la richiesta pensione d'invalidità; Certificato d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale Certificato di constatazione del decesso; Certificati in tema di lesioni personali Idoneità alla guida per autoveicoli e ciclomotori; Idoneità al porto d’armi; Certificato di Trattamento Sanitario Obbligatorio

CERTIFICATI RILASCIATI FACOLTATIVAMENTE DAL MEDICO Certificato per l’ammissione al voto nei luoghi di cura Certificati a fini assicurativi privati Certificato di esonero temporaneo dall’attività fisica Certificato di ammissione alle colonie estive/soggiorni per anziani Certificati relativi a impotenza/fertilità/verginità Certificato di sana e robusta costituzione Certificato per attività sportiva non agonistica Certificato per ammissione in case di riposo o strutture riabilitative Altri certificati per uso privato in cui prevalga la tutela della salute

LE TRE “C” DEL CERTIFICATO Chiaro nella grafia e nella terminologia Comprensibile senza pericoli di ambiguità Corrispondente a quanto obiettivato dal medico con quanto dichiarato per iscritto. Alcuni certificati possono fare a meno dell'esame obiettivo? SI

COME VA FATTO UN REFERTO Carta intestata – data – da chi si è stati chiamati- luogo-ora – generalità della persona (se la si conosce) – tipologia delle lesioni- ed eventualmente il mezzo che le ha prodotte – giudizio prognostico circa<la durata ed evoluzione dei postumi. firma

DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE COME OBBLIGO DI LEGGE

OMISSIONE DI DENUNCIA

CLASSE I (SEGNALAZIONE IMMEDIATA) MALATTIE SOGGETTE A REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE, SE NE DEVE DARE COMUNICAZIONE IMMEDIATA

CLASSE II DENUNCIA NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE E NON OLTRE LE 48 ORE

CLASSE II

CLASSE III* * SONNO PREVISTI PARTICOLARI FLUSSI INFORMATIVI E PARTICOLARI DOCUMENTAZIONI

CLASSE IV DA DENUNCIARE QUANDO SI VERIFICANO FOCOLAI EPIDEMICI

grazie

Art.:361 CP : Omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o causa delle sue funzioni . . . è punito con la multa da sessantamila a un milione Art.:362 CP : Omissione di denuncia di reato da parte di incaricato di pubblico servizio di un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o causa del servizio . . . . è punito con la multa fino a duecentomila

REFERTO Art.365 C.P. : chiunque , avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria opera ( i. occasionale) od assistenza (i. continuativo) in casi che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne alla Autorità Giudiziaria, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica ( NON SI FA REFERTO ) QUANDO IL REFERTO ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIMENTO PENALE ( art. 365 C.P.)

Come va fatto un referto Carta intestata – data – da chi si è stati chiamati- luogo-ora – generalità della persona (se la si conosce) – tipologia delle lesioni- ed eventualmente il mezzo che le ha prodotte – giudizio prognostico circa<la durata ed evoluzione dei postumi. firma

RAPPORTO L’ATTO CON IL QUALE IL PUBBLICO UFFICIALE E L’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO ,DENUNCIANO ALL’A.G. UN REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO DI CUI HANNO AVUTO NOTIZIA NELL’ESERCIZIO OD A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI O DEL SERVIZIO