“A MIO FIGLIO NON CAPITA!”

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Transcript della presentazione:

“A MIO FIGLIO NON CAPITA!” Genitori allo specchio Gli aspetti legali

L’ADOLESCENTE E LE REGOLE.   Le leggi sono “le regole del gioco” , gli schemi di comportamento accettati da un gruppo sociale (Famiglia, Stato ) per regolare la vita senza che la comunità diventi un luogo pericoloso e di sopraffazione reciproca . Le regole sono semplici nella maggior parte dei casi, talmente assimilate da essere date per scontate , almeno dagli adulti. L’adolescenza è invece capire se stessi , i propri limiti e confini anche sfidando le regole che hanno fatto altri e che non si vogliono accettare senza discutere.

L’ invenzione dell’adolescenza Le leggi degli uomini non son certo immutabili, seguono il comune sentire. Con le leggi le autorità riconosciute regolano , cercando di ripetere schemi consolidati , nuove situazioni che lo sviluppo delle conoscenza ed il mutamento della società propone. L’ invenzione dell’adolescenza La società cambia , gli adolescenti non esistevano sino agli inizi del 900 ed i bambini non avevano alcuna tutela. E’ un segno distintivo della società moderna che, allungando i tempi scolastici e di apprendimento, ha creato questa fase della da vita «non più bambino, non ancora adulto» . Non è stato così in passato e non è così ancor oggi in gran parte del mondo. Ecco perché non deve sembrare strano che solo oggi si si senta il bisogno di intervenire e legiferare sul fenomeno del bullismo. Nel 1874, per proteggere la piccola Mary Ellen dai maltrattamenti del proprio patrigno, non si trovò, altro strumento che quello di rivolgersi alla società protettrice degli animali. Molta strada è stata fatta, molta ne abbiamo da percorrere.

Quali violazioni di legge comporta il bullismo? Non c'è , ad oggi, una legge specifica per il bullismo in Italia. Alcune norme che puniscono i comportamenti dei bulli si possono però rintracciare: nella Costituzione nel Codice Penale nel Codice Civile

Violazione dei principi costituzionali : I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana. In particolare quelli in cui lo Stato assume il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana Articoli 3, c. 1 –(uguaglianza formale), c.2 -uguaglianza sostanziale), Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese Articolo 33, comma 1 - (liberta dell’insegnamento) L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi Articolo 34, comma 1 (libero accesso all’istruzione scolastica) La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Violazioni della legge penale Gli atti di bullismo possono comportare di volta in volta la commissione di diversi reati previsti dal nostro codice penale. Ad esempio: Percosse (art. 581 c.p.), Lesioni (art. 582 del c.p.), Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.), Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), Minaccia (art. 612 c.p.), Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.)

Art. 581. Percosse. Art. 582. Lesione personale. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. Art. 582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1) Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 635. Danneggiamento Art. 595. Diffamazione. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 595. Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Molestia o disturbo alle persone. Art. 660. Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Art. 612. Minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 1.032. (1) Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Art. 494. Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.

Art. 612-bis. Atti persecutori. (Stalking) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2) La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3) La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Art. 167. Trattamento illecito di dati 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Cosa fare? Denuncia – Querela art. 120 Codice Penale Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l’autore del reato (querela). art. 120 Codice Penale Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [ c.p.p. 342] o istanza [ c.p.p. 341] ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597 3].

Cosa accade al bullo? Le sanzioni penali e le conseguenze civili a cui viene sottoposto l’autore degli atti di bullismo cambiano in modo importante soprattutto secondo la gravità dei fatti e l’età del soggetto. ARTICOLO N.97 c.p. Minore degli anni quattordici. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni . ARTICOLO N.98 c.p. Minore degli anni diciotto. [I]. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita . [II]. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie . Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

IL PROCESSO MINORILE La caratteristica del processo penale minorile è quella di avere una funzione ulteriore rispetto a quella dell’accertamento della verità: la funzione di recupero del minore, (artt. 1, 9, 27, 29, 31, D.P.R. 448/1988). La valenza educativa del processo penale minorile si manifesta innanzitutto nel fatto che questo è visto come uno strumento per far conoscere al minore il disagio da cui è affetto ed eliminarne le cause ed è pertanto previsto l’obbligo per il giudice di illustrare all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza ed il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni (art. 1, co. 2, D.P.R. 448/1998) in vista di una responsabilizzazione del minore.

a. gli Uffici di Servizio Sociale per minorenni;  Oltre al Tribunale dei Minori intervengono in casi di delinquenza minorile: a.    gli Uffici di Servizio Sociale per minorenni; b.    gli Istituti penali per minorenni; c.    i Centri di prima accoglienza; d.    le Comunità; e.    gli Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive o alternative.              Tutti questi centri si avvalgono anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

FASI DEL PROCESSO Gli accertamenti sulla personalità del minorenne (art. 9 ) l’accertamento dell'età dell’imputato (artt. 8 dpr e 67 cpp) L'inammissibilità dell’azione civile (art. 10 dpr) LE CONCLUSIONI   archiviazione artt. 408-411 cpp sentenza di non luogo a procedere : per difetto di imputabilità (art. 26 dpr) per irrilevanza del fatto (ex art. 27 dpr) sospensione del processo per messa alla prova per concessione del perdono giudiziale Condanna Assoluzione

La responsabilità penale degli insegnanti nel reati compiuti a scuola L’insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall’art. 357 c.p.   Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.   Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Violazione della norme di diritto privato e risarcimento del danno art. 2043 c.c.:  Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito? DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo); DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica della persona); DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione Italiana). Mentre il danno biologico è individuabile attraverso rilievi medico legali e tabelle predeterminate, il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente. Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa il che può dar luogo a valutazioni molto diverse secondo le fattispecie

Negli episodi di bullismo son individuabili diverse responsabilità per tre differenti soggetti : Colpa del Bullo Culpa in vigilando dei genitori; Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola).

LA CULPA DEL BULLO MINORE l’art. 2046 del c.c. “Imputabilità del fatto dannoso” Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”. Anche il minore,  se ritenuto capace di intendere e volere, può essere quindi ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola. Affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d’agire che si raggiunge con la maggiore età e che comporta la capacità di intervenire nei rapporti giuridici senza intermediazione di altri soggetti.

art. 2048 Codice Civile La colpa dei genitori (Culpa in vigilando) Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e non correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.  Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale.  Si tratta, sostanzialmente di una responsabilità oggettiva.  La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell’impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l’esercizio della potestà sancita dall’art. 147;quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi. art. 2048 Codice Civile Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi . La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

Culpa in vigilando dell’insegnante e della scuola Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti." Altro riferimento è l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 L'Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall'alunno ad un terzo, l'Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque l'amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento. Il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in "rivalsa" dinanzi nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave,

Culpa in organizzando della scuola La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L’organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

LA LEGGE SUL CYBERBULLISMO Atto Senato n. 1261 XVII Legislatura art 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Istanza per l’oscuramento Art.2 ( Tutela della dignità del minore) 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet, un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali…

Art. 3.(Piano di azione integrato) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,… 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell’istruzione, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, .. 3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete… 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.

art. 6.(Ammonimento) 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

Conseguenze dell’ammonimento sono: Cosa è l’ammonimento? La vittima di stalking può, in alternativa alla querela, chiedere alle autorità di far pervenire allo stalker (attraverso il Questore) un ammonimento affinché questi desista dalle attività persecutorie. Quando il questore si è convinto della fondatezza,  attendibilità e veridicità dei fatti esposti emette il decreto di ammonimento. E’ sufficiente che vi siano indizi gravi sulla verosimile possibilità che il reato sarà consumato. Con l’ammonimento, il Questore diffida il persecutore a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima o di terzi a questa legati da vincoli di qualsiasi natura. Conseguenze dell’ammonimento sono: – aumento della pena in caso di condanna per il reato di stalking ; – procedibilità del reato d’ufficio: il che vuol dire che, nel caso in cui il reo venga sorpreso a perseverare nell’illecito, non ci sarà più bisogno della querela della parte danneggiata, ma la pubblica autorità potrà procedere autonomamente alla denuncia presso la Procura della Repubblica.

Spunti e provocazioni L’approccio dello Stato e del legislatore: tavoli, riunioni, protocolli…è la via giusta? Fino a che punto lo Stato può affrontare le radici familiari ed ambientali del bullismo senza violare la libertà dell’individuo? E’ possibile, per ciascuno di noi, combattere un fenomeno che trova la sua fonte nella discriminazione del diverso in tutte le sue declinazioni, senza ampliare la riflessione su quanto accade nel mondo degli adulti? La figura dello spettatore, del silente elemento del «branco» che circonda il bullo, è sufficientemente affrontata e in che caso andrebbe sanzionata ? Si fa abbastanza per le vittime del bullismo?

Per far comprendere tutte queste cose ai nostri ragazzi nella proposta di legge vengono stati stanziati 220.000 euro all’anno per "le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo”. 220.000 euro suddivisi per gli 8500 istituti scolastici statali italiani sono pari a 25 euro per istituto

L'UNICO PANDA MARRONE ESISTENTE AL MONDO È VITTIMA DI BULLISMO QIZAI, L'UNICO PANDA MARRONE ESISTENTE AL MONDO È VITTIMA DI BULLISMO