Commissione di Studio sul bilancio - ODCEC Pistoia

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Commissione di Studio sul bilancio - ODCEC Pistoia A cura di dott.ssa Lara Giacomini Le novità del D.lgs. 139-2015 Commissione di Studio sul bilancio - ODCEC Pistoia

Commissione di Studio sul bilancio- ODCEC Pistoia A cura di dott.ssa Lara Giacomini Indice Introduzione: le modifiche al Codice Civile Le novità nei principi e nei criteri di valutazione Le spese di sviluppo La nuova struttura del bilancio Iscrizione delle azioni proprie L’eliminazione dei Conti d’Ordine Le modifiche alla Nota Integrativa Novità per il bilancio abbreviato Il bilancio delle micro-imprese Commissione di Studio sul bilancio- ODCEC Pistoia

1. Introduzione: le modifiche al Codice Civile A cura di dott.ssa Lara Giacomini 1. Introduzione: le modifiche al Codice Civile Il D.Lgs. 139/2015, che recepisce la direttiva 2013/34/UE, ha apportato modifiche ai seguenti articoli del Codice Civile: Articolo Titolo 2357-ter Disciplina delle azioni proprie 2423 Redazione del bilancio 2423-bis Principi di redazione del bilancio 2424 Contenuto dello Stato Patrimoniale 2424-bis Disposizione relative a singole voci dello stato patrimoniale 2425 Contenuto del Conto Economico 2426 Criteri di valutazione 2427 Contenuto della nota integrativa 2427-bis Informazioni relative al fair-value degli strumenti finanziari 2428 Relazione sulla gestione 2435-bis Bilancio in forma abbreviata Commissione di Studio sul bilancio - ODCEC Pistoia

1. Introduzione: le modifiche al Codice Civile A cura di dott.ssa Lara Giacomini 1. Introduzione: le modifiche al Codice Civile Nuovi articoli : Applicabilità (art. 13 D.Lgs. 139/2015) dai bilanci aventi inizio dal 01 gennaio 2016. E’ demandata all’OIC definizione dei principi contabili in relazione alle nuove disposizioni. Articolo Titolo 2424-ter Rendiconto finanziario 2435-ter Bilancio delle micro-imprese Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia

2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione A cura di dott.ssa Lara Giacomini 2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione Inserimento del principio di rilevanza (art. 2423 terzo comma): “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.” Commissione di Studio sulla Revisione Legale - ODCEC Pistoia

2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione A cura di dott.ssa Lara Giacomini 2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione Inserimento del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis punto 1-bis): “La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.” Nonostante l’adozione della nuova previsione il leasing finanziario è ancora contabilizzato con il metodo patrimoniale (IAS 17 in corso di revisione). Commissione di Studio sulla Revisione Legale - ODCEC Pistoia

2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione A cura di dott.ssa Lara Giacomini 2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione La nuova formulazione dell’art. 2426 n. 6) prevede che l’avviamento sia ammortizzato secondo la sua vita utile, nei casi in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile può essere ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni. Deve essere fornita opportuna informazione in nota integrativa in merito al periodo di ammortamento prescelto. L’avviamento iscritto in periodi precedenti il 2016 continuerà ad essere ammortizzato in base alle precedenti previsioni normative. Permane il disallineamento con la norma fiscale. Commissione di Studio sul bilancio - ODCEC Pistoia

2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione A cura di dott.ssa Lara Giacomini 2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione Immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli, aggio e disaggio su prestiti, crediti e debiti sono rappresentati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, per i crediti tenendo conto anche del presumibile valore di realizzo (art. 2426 nn. 1, 7, 8). Il criterio può non essere applicato per le componenti riferite ad operazioni iscritte in bilancio alla data di entrata in vigore della norma e che non hanno ancora esaurito i loro effetti. Attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto. Commissione di Studio sul bilancio - ODCEC Pistoia

2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione A cura di dott.ssa Lara Giacomini 2. Le novità nei principi e nei criteri di valutazione Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value . Le variazioni sono imputate a Conto Economico, salvo nel caso in cui lo strumento copra rischio di variazione di flussi finanziari attesi, in tal caso deve essere creata una riserva di patrimonio indisponibile, tale riserva sarà imputata a Conto Economico al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto. La riserva per valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non è utilizzabile neppure per copertura perdite. Rinvio agli IAS per le definizioni (art. 2426 c. 2) . Commissione di Studio sul bilancio - ODCEC Pistoia

Commissione di Studio sul bilancio- ODCEC Pistoia A cura di dott.ssa Lara Giacomini 3. Le spese di sviluppo Attivo A – I – 2) Costi di sviluppo Non sono più capitalizzabili le spese di ricerca e le spese di pubblicità, possono essere classificati come immobilizzazioni immateriali solo i costi di sviluppo. Sviluppo (OIC 24): è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. Commissione di Studio sul bilancio- ODCEC Pistoia

Commissione di Studio sulla Revisione Legale - ODCEC Pistoia A cura di dott.ssa Lara Giacomini 3. Le spese di sviluppo Problemi operativi: Distinzione tra ricerca applicata e sviluppo non sempre di facile identificazione Rettifica spese di ricerca e pubblicità capitalizzate ante-2015 => Impatto sul Patrimonio Netto (bozza OIC 29 revisionato) Trattamento fiscale costi pluriennali rettificati? Commissione di Studio sulla Revisione Legale - ODCEC Pistoia

4. La nuova struttura del bilancio A cura di dott.ssa Lara Giacomini 4. La nuova struttura del bilancio Il bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (art. 2423 c. 1). Nuovi prospetti Stato Patrimoniale e Conto Economico: ved. allegato. Problema operativo: adeguamento piano dei conti ? Commissione di Studio sul Bilancio- ODCEC Pistoia

4. La nuova struttura del bilancio A cura di dott.ssa Lara Giacomini 4. La nuova struttura del bilancio L’indicazione dei rapporti con società controllate dalla controllante. Nella nuova struttura di Stato Patrimoniale viene data visibilità anche ai rapporti con le società appartenenti allo stesso gruppo, non direttamente partecipate, prevedendo separata indicazione delle azioni, o quote, possedute nelle medesime, di crediti e debiti esistenti verso tali società, dei proventi finanziari riferibili ai rapporti in essere con le stesse. Commissione di Studio sul Bilancio- ODCEC Pistoia

Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia A cura di dott.ssa Lara Giacomini 5. Azioni proprie L’art. 2357-ter del Codice Civile prevede che a fronte di un acquisto di azioni proprie vi sia “l’iscrizione del passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. L’art. 2424-bis settimo comma è conforme a tale dettato. L’iscrizione di una riserva negativa nel Patrimonio Netto è in linea con il principio IAS 32. Da verificare impatto ai fini fiscali della nuova conformazione del Patrimonio Netto. Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia

6. Eliminazione Conti d’Ordine A cura di dott.ssa Lara Giacomini 6. Eliminazione Conti d’Ordine Le informazioni prima evidenziate in calce allo Stato Patrimoniale relativamente ad impegni, garanzie e passività potenziali devono essere descritte nella nota integrativa - art. 2427 punto 9) , con specifica indicazione degli impegni assunti per trattamenti di quiescenza e nei confronti di imprese appartenenti allo stesso gruppo (distintamente indicati). Manca coordinamento con punto 22ter) riguardante gli accordi fuori bilancio. Principio Contabile OIC 22 – per ora non revisionato. Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia

7. Le modifiche alla Nota Integrativa A cura di dott.ssa Lara Giacomini 7. Le modifiche alla Nota Integrativa L’esposizione delle informazioni richieste deve avvenire rispettando l’ordine delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico (comma 2 art. 2427). Devono essere riportati “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” - punto 22-quater). L’indicazione di importo e natura degli elementi di ricavo e costo di entità o incidenza eccezionali - punto 13) . Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia

7. Le modifiche alla Nota Integrativa A cura di dott.ssa Lara Giacomini 7. Le modifiche alla Nota Integrativa Ampliate le informazioni relative ai rapporti con gli amministratori (indicazione, oltre che dei compensi, anche dei rapporti finanziari – anticipazioni, crediti e relative condizioni) – punto 16). Deve essere data indicazione dell’impresa che redige il bilancio consolidato del gruppo cui fa parte anche la società – punti 22quinquies) e 22sexies). Obbligatoria l’indicazione della proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite – punto 22septies) Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia

8. Novità per il bilancio abbreviato A cura di dott.ssa Lara Giacomini 8. Novità per il bilancio abbreviato Non è più richiesto di indicare separatamente gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni Non è prevista la predisposizione del rendiconto finanziario E’ facoltativa l’applicazione del criterio del costo ammortizzato Vengono semplificate le informazioni richieste in nota integrativa (modificato V comma art. 2435bis C.C.): Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia

9. Il bilancio delle micro-imprese A cura di dott.ssa Lara Giacomini 9. Il bilancio delle micro-imprese Micro-imprese (art. 2435ter C.C.) Limiti dimensionali affinché una società sia considerata micro- impresa: Totale attivo euro 175.000 Totale Ricavi vendite e prestazioni euro 350.000 Dipendenti occupati in media n. 5 unità Tali limiti devono essere rispettati per due esercizi consecutivi. Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia

9. Il bilancio delle micro-imprese A cura di dott.ssa Lara Giacomini 9. Il bilancio delle micro-imprese Il bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter) Le micro imprese : non redigo la nota integrativa e la relazione sulla gestione se indicano in calce allo Stato Patrimoniale quanto previsto dall’art. 2426 n. 9) e n. 16) e dall’art. 2428 n. 3) e 4). non redigono il rendiconto finanziario non applicano il criterio del costo ammortizzato e non valutano i derivati al fair value Commissione di Studio sul Bilancio - ODCEC Pistoia