User Group U-Gov Programmazione Didattica per il supporto al D.M. 17 “Requisiti Necessari dei Corsi di Studio” Massimo Rimondi Product manager U-GOV-Didattica
U-Gov Programmazione Didattica fornisce una serie di strumenti utili alla valutazione dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio previsti dal D. M. 17, con particolare riferimento a: Requisiti di trasparenza (Art. 3); Requisiti per l’assicurazione della qualità dei processi formativi (Art. 4 – Allegato A); Requisiti di docenza di ruolo (Art. 5); Requisiti organizzativi (Art. 9 – Allegati D ed E).
Art. 3 – Requisiti di trasparenza DI TRASPARENZA – ART 3
Art. 3 – Requisiti di trasparenza Articolo 3 del D.M. 17: 1. Le Università statali e non statali rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato all'art. 10. Le predette informazioni - da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati. 2. I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato all'art. 10 del presente decreto. 3. Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dall'ANVUR. Disponibilità nella OFF.F pubblica entro il 31 Ottobre di ogni anno.
Art. 3 – Requisiti di trasparenza – Esportazione Prog. Did. Per OFF.F Una volta inserita in U-Gov Programmazione Didattica l’offerta formativa annuale, con l’indicazione dei docenti responsabili didattici degli insegnamenti/moduli, è possibile generare i files per il trasferimento degli insegnamenti alla banca dati OFF.F.
Art. 3 – Requisiti di trasparenza – Esportazione Prog. Did. Per OFF.F Il sistema genera un file per gli eventuali messaggi di avvertimento ed i files di esportazione 1, 1-bis e 2. Esporta_ProgDid_Off_Messaggi_di_Avvertimento.pdf Esporta_ProgDid_Off_Trac_File1.txt Esporta_ProgDid_Off_Trac_File2.txt Esporta_ProgDid_Off_Trac_File1bis.txt
REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ – ART 4 Art. 4 – Requisiti per l’assicurazione della qualità REQUISITI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ – ART 4
Art. 4 – Requisiti per l’assicurazione della qualità Articolo 4 del D.M. 17: 1. Le Università statali e non statali predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio. 2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, in prima applicazione, sulla base di quanto indicato nel doc. 7/07 del CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
Art. 4 – Allegato A – Indicatori di efficienza l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutando l’impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente; b. l’efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, secondo quanto indicato all’art. 7; c. il sistema di qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dall’ANVUR; d. la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.
Art. 4 – Allegato A – Indicatori di efficacia gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; b. il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; c il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate, in prima applicazione, nel doc. 3/04 del CNVSU; d la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.
Art. 4 –U-Gov Quality Assurance Il modulo U-Gov Quality Assurance è stato realizzato in base al sistema CRUI per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio Universitari e consente ai Nuclei di Valutazione di verificare i livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio, in termini di: A - Fabbisogni e Obiettivi B - Percorso formativo C - Risorse D - Monitoraggio E - Sistema di gestione
Art. 4 – U-Gov Quality Assurance -Monitoraggio Area D - Monitoraggio Il CdS deve tenere sotto controllo lo svolgimento del processo formativo e monitorare i risultati relativi all’attrattività del CdS, allo svolgimento del processo formativo, alle prove di verifica dell’apprendimento degli studenti, all’efficacia del processo formativo, alla collocazione nel mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi in altri CdS dei laureati. D1 – Attrattività Il CdS deve monitorare i risultati relativi agli studenti iscritti al primo anno di corso, al fine di dare evidenza dell’attrattività del CdS. D2 - Svolgimento del processo formativo Il CdS deve tenere sotto controllo lo svolgimento delle attività formative, ai fini della verifica della corrispondenza con quanto progettato e pianificato e della rilevazione dell’efficacia percepita in particolare dagli studenti. D3 - Prove di verifica dell’apprendimento Il CdS deve monitorare le prove di verifica dell’apprendimento, al fine di assicurare la loro adeguatezza a verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento delle singole attività formative, e dei relativi risultati, al fine di verificare l’efficacia degli insegnamenti e delle altre attività formative e la correttezza della valutazione dell’apprendimento degli studenti. D4 - Efficacia del processo formativo (Efficacia interna) Il CdS deve monitorare i risultati relativi alla carriera accademica degli studenti, al fine di verificare l’efficacia del processo formativo. D5 - Collocazione nel mondo del lavoro e prosecuzione degli studi (Efficacia esterna) Il CdS deve monitorare i risultati relativi alla collocazione nel mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi in altri CdS dei laureati, al fine di dare evidenza della spendibilità del titolo di studio rilasciato, della corrispondenza degli sbocchi professionali e occupazionali […] agli sbocchi nel mondo del lavoro e dell’adeguatezza dei risultati di apprendimento ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro.
Art. 5 – Requisiti di docenza DI DOCENZA – ART 5
Art. 5 – Requisiti di docenza – Commi 1 e 2 – Verifica requisiti necessari Articolo 5 del D.M. 17: 1. I requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono riportati, sia per le Università statali che per le Università non statali, nell'Allegato B al presente decreto, il quale costituisce parte integrante dello stesso. Le dotazioni di docenza riportate nel predetto allegato si riferiscono al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un singolo corso di studio. 2. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti di cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili.
Art. 5 – Requisiti di docenza – Commi 1 e 2 – U-Gov In U-Gov Programmazione Didattica è possibile inserire i regolamenti didattici indicando i docenti responsabili didattici degli insegnamenti/moduli, e specificando se il docente deve essere conteggiato ai fini del requisito necessario di docenza o del requisito qualitativo di copertura. E’ quindi possibile ottenere la “Stampa del regolamento didattico per Nucleo di Valutazione”. Stampa_Reg_Did_Per_Nucleo.pdf
Art. 5 – Requisiti di docenza – Commi 1 e 2 – U-Gov In U-Gov Programmazione Didattica è possibile svolgere il seguente processo: a) Le Facoltà inseriscono gli ordinamenti ed i regolamenti didattici in U-Gov Programmazione Didattica. b) Gli ordinamenti ed i regolamenti didattici si trasferiscono “con un click” da U-Gov alla banca dati OFF.F (via web service).
Art. 5 – Requisiti di docenza – Commi 1 e 2 – Il processo in U-Gov c) In U-Gov si effettua “con un click” la verifica dei requisiti necessari di docenza, richiamando in tempo reale, via Web Service, la procedura già implementata in banca dati OFF.F. Si ottiene una stampa pdf che è la stessa che si otterrebbe operando in banca dati. Stampa_Verifica_Req_Nec_Doc.pdf
Art. 5 – Requisiti di docenza – Commi 1 e 2 – Il processo in U-Gov d) Se i requisiti necessari di docenza non sono soddisfatti, si procede alla modifica dei regolamenti didattici in U-Gov e si ripetono i passi b e c. Questo processo può essere svolto in una fase molto precoce, ad esempio nei mesi di Ottobre/Novembre.
Art. 5 – Requisiti di docenza – Comma 3 Articolo 5 del D.M. 17, Comma 3: I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti … : a.) se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare …; b.) se il grado di copertura effettivo da parte della docenza di ruolo dell'Ateneo con riferimento alle attività formative afferenti ai settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti nei corsi che l'Università intende attivare sia non inferiore al grado di copertura teorico di cui al punto 3 dell'allegato B, del presente decreto; c.) se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.
Art. 5 – Requisiti di docenza – Comma 3 –U-Gov Una volta inserita in U-Gov Programmazione Didattica l’offerta formativa annuale e le relative coperture, è possibile ottenere diverse stampe/estrazioni in excel che consentono di verificare l’effettivo impegno dei docenti, il grado di copertura effettivo da parte della docenza di ruolo e l’ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare: Stampa pdf del carico didattico dei docenti Stampa_Carico_Didattico_Doc.pdf Stampa pdf del carico didattico dei docenti per Settore/Ruolo Stampa_Carico_Didattico_Doc_Per_Sett_Ruolo.pdf Stampa pdf del carico didattico dei docenti per Tipo Copertura Stampa_Carico_Didattico_Doc_Per_Tipo_Coper.pdf
Art. 5 – Requisiti di docenza – Comma 3 –U-Gov Esportazione programmazione didattica in excel Exp_Prog_Did.xls Esportazione coperture in excel Exp_Coper.xls
Art. 5 – Requisiti di docenza – Comma 3 –U-Gov Esportazione budget in excel (per docente, per docente/facoltà, per docente/copertura) EsportaBudgetDoc.xls EsportaBudgetDocFac.xls EsportaBudgetDocFacCoper.xls Esportazione coperture in excel DM 270, TAF A e B (prossima rel. DI 06.00.00.00 del 21 Marzo 2011) Exp_Coper_DM270_TAF_A_B_Dettaglio.xls Exp_Coper_DM270_TAF_A_B_Sintesi.xls
Art. 9 – Requisiti organizzativi ORGANIZZATIVI – ART 9
Art. 9 – Requisiti organizzativi – Comma 1 – Allegato D – Punto 1 Limiti alla diversificazione dei corsi di studio - In banca dati PRE-OFF devono essere indicati i CFU per tutti i settori attivati degli ambiti di base, caratterizzanti e affini/integrativi (con la nota operativa 7 del 28/01/2011 è stata reintrodotta la possibilità di indicare i CFU solo a livello di Ambito). I curricula presenti all’interno di ciascun corso di studio devono differenziarsi per almeno 39 CFU per le Lauree e 29 CFU per le Lauree Magistrali. I CFU di differenza devono essere calcolati come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU indicati sui settori, divisa per 2. Se tutte le attività formative dei TAF A, B e C valgono almeno 6 CFU, allora il limite massimo dei CFU di differenza è 42 per le Lauree e 30 per le Lauree Magistrali. - Se tutte le attività formative dei TAF A, B e C valgono almeno 5 CFU, allora il limite massimo dei CFU di differenza è 40 per le Lauree e 30 per le Lauree Magistrali.
Art. 9 – Requisiti organizzativi – Comma 1 – Allegato D – Punto 1 In U-gov Programmazione Didattica, nella verifica dei regolamenti didattici è stato aggiunto il controllo di differenziazione dei curricula in base ai CFU specificati sui settori (prossima rel. DI 06.00.00.00 del 21 Marzo 2011). Questo controllo è solo un avvertimento perché in banca dati OFF.F è possibile anche scegliere di effettuare il controllo di differenziazione dei curricula basandosi sui CFU indicati sugli Ambiti. Stampa_Verifica_Reg_Did.pdf
Art. 9 – Requisiti organizzativi – Comma 1 – Allegato D – Punto 2 Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche Gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5 (a meno di incompatibilità con l’ordinamento didattico ed escludi i corsi di studio che prevedono il rilasciodoppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri). Con la nota operativa 7 del 28/01/2011 sono state escluse da questo vincolo le attività formative dei corsi delle classi LM-41, LM-42, LM-46, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4 e dei corsi delle classi per le quali i minimi dei CFU sugli ambiti sono minori di 6 CFU (o 5 CFU)
Art. 9 – Requisiti organizzativi – Comma 1 – Allegato D – Punto 2 – U-Gov In U-gov Programmazione Didattica, nella verifica delle attività formative (del regolamento didattico e dell’offerta formativa), è stato aggiunto il controllo dei CFU minimi delle attività formative (prossima rel. DI 06.00.00.00 del 21 Marzo 2011). Stampa_Verifica_Reg_Did.pdf
Art. 9 – Requisiti organizzativi – Comma 2 – Allegato E Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative Il numero massimo (H) di ore standard per la didattica assistita complessivamente erogabile da ciascun Ateneo nei corsi di laurea e di laurea magistrale (come somma dell’attività didattica istituzionale dei docenti di ruolo e dell’attività didattica complementare svolta attraverso contratti esterni, affidamenti o supplenze, sia a titolo oneroso che gratuito) non può essere superiore a: H <= (Y * Ndoc ) * ( 1+ x) dove, - Y è il numero figurativo di ore procapite per la didattica assistita. 90 - 120 ; - Ndoc è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Ateneo; - x indica la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell’Ateneo. Ai fini del calcolo di H, tale quota convenzionale non può essere superiore al 30% (x= 0,30).
Art. 9 – Requisiti organizzativi – Comma 2 – Allegato E La nota operativa 7 del 28/01/2011 precisa che la formula relativa al numero massimo di ore standard per la didattica assistita complessivamente erogabile da ciascun Ateneo deve fare riferimento solo agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate per i corsi di studio inseriti nella Off.F. a decorrere dall’a.a. 2011/2012, e non a quelle relative a “cicli” di corsi attivati negli a.a. precedenti. Il rispetto pertanto di tale limite potrà essere compiutamente verificato soltanto al momento in cui saranno ultimati i cicli di corso precedenti. U-Gov Programmazione Didattica consente di verificare il fattore H con la Stampa pdf delle ore di didattica frontale e docenti in servizio (prossima rel. DI 06.00.00.00 del 21 Marzo 2011). Ore_Did_DM270_e_ Doc_In_Servizio.pdf