MODELLO REDDITI 2017 INTERESSI PASSIVI PER IMMOBILIARI DI GESTIONE

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MODELLO REDDITI 2017 INTERESSI PASSIVI PER IMMOBILIARI DI GESTIONE DERIVAZIONE RAFFORZATA E RICADUTE SUL MODELLO DICHIARATIVO LA RINUNZIA AI CREDITI DEI SOCI : SOPRAVVENIENZEE E INCASSO GIURUDICO IL PUNTO SULLE PERDITE SU CREDITI RICADUTE DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE SUL MODELLO DICHIARATIVO SUPER E IPERAMMORTAMENTO ( CIRC. 4 /17) CORREZIONE ERRORI CONTABILI: IL QUADRO D.I. NUOVA ACE PER SOGGETTI IRPEF IL QUADRO RV IL REDDITO DELLA PERSONA FISICA DERIVANTE DALLE OPERAZIONI AGEVOLATE IL PUNTO SUL QUADRO LM

Eliminata la previsione della integrativa a favore dato che entrambe le dichiarazioni integrative , a favore o a sfavore hanno temine di presentazione equiparato ( D.L. 193/16 Eliminate le caselle Redditi e IVA > la dichiarazione torna ad essere non unificata ( L. 190/14)

Ricavi costituiti per almeno 2/3 da locazione Immobiliari di gestione, D.lgs 147/15 entrato in vigore nel 2016, deducibilità integrale extra ROL degli interessi passivi solo se: attivo è costituito per maggior parte da valore normale immobili destinati a locazione Ricavi costituiti per almeno 2/3 da locazione oppure ( ricavi) da affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito prevalentemente da immobili ( valutati a valore normale) Nel passato le società che detenevano anche una attività diversa da quella di gestione immobiliare ( esempio servizi accessori addebitati per gestione immobile) potevano cmq dedurre gli interessi passivi integralmente ( CTR Lombardia 3520/16)

Percorso per calcolo interessi deducibili 1) Nelle operazioni di fusione o scissione la società avente causa somma i propri interessi con quelli della dante causa dopo aver eseguito il test di vitalità 2) Obbligo di considerare il ROL pregresso non utilizzato a pena di decadenza 3) Nel caso di interessi passivi deducibili superiori a quelli imputati a conto economico ( per effetti di interessi passivi pregressi) , va eseguita una variazione diminutiva al rigo 55, codice !3

Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16 3 aspetti civilistici prevalgono sulle norme del Tuir Criteri di qualificazione Imputazione temporale Classificazione in bilancio Principio esteso anche ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali, escluse le micro imprese

Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16 Quindi ( comma 1 bis art. 83 Tuir) si applicano le norme di attuazione già promulgate per i soggetti Ias Adopter Non si applica art. 109 commi 1 e 2 Tuir ( competenza) Nessuna deroga per le operazioni contabilizzate in base a valutazione Restano fermi i criteri di deducibilità limitata fissati dal Tuir, o ripartizione in periodi d’imposta Restano ferme le regole fiscali che condizionano la rilevanza nell’imponibile in base al momento del pagamento In particolare il D.M. 48/2009 E circ. 7/2011

Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16 esempi 1) Bene strumentale consegnato nel dicembre 2016 con trasferimento dei rischi e benefici , ma con clausola sospensiva che si avvera nel 2017 Soggetti diversi da micro imprese > bene anche fiscalmente è trasferito nel 2016 Soggetti Micro imprese > bene fiscalmente trasferito nel 2017

Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16 esempi 1) Credito in valuta contabilizzato con cambio a pronti al 31 dicembre > oscillazione cambio rilevante fiscalmente ? No per nessun soggetto, perche è operazione valutativa

Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16 esempi 1) Compenso amministratore imputato nel 2016 ma pagato nel 2017 > rilevanza anche fiscale dell’imputazione temporale ? No per nessun soggetto, perche è operazione condizionata dal pagamento ( art. 1, comma 2 del D.M. 48/2009)

Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16 Principio di derivazione semplice : componenti che transitano direttamente a stato patrimoniale possono essere dedotti ? Sì, perché viene modificato art. 109 c. 4 Tuir includendo tutti i soggetti che hanno alimentato direttamente il patrimonio netto , tra quelli per i quali figurativamente si ritiene movimentato il conto economicoto

Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16 Il riferimento alle voci A e B del CE va inteso come eseguito nel rispetto del contenuto delle voci A e B così come alimentate nel rispetto dei principi contabili Tranne componenti derivanti da trasferimento di azienda

Calcolo del ROL per società che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata Confluiscono nell’area A e B componenti straordinarie quali quelle per ristrutturazione aziendale, definizione contenzioso imposte indirette, contributi calamità naturali, plus e minus da alienazione immobili civili e beni non strumentali > elementi rilevanti nel rol Esclusi dal calcolo del ROL i componenti negativi e positivi derivanti da trasferimento di aziende o rami: > vale anche per trasferimenti derivanti da fusioni , scissioni o conferimenti > vale anche per prestazioni connesse al trasferimento quali quelle professionali ?

Aggiornate le soglie di deducibilità spese di rappresentanza: 1,5% ricavi ( contro 1,3%) fino a 10 ml 0,6% ricavi ( contro 0,5) fino al 50 ml 0,4% ricavi ( contro 0,1) oltre 50 ml

Eliminato il rigo 29 relativo ai costi black list

Incasso giuridico : Circ. 73/1994 e sentenza Cassazione 1335/2016 Esempio: SRL A partecipata da SRL B. Debito verso SRL C = 100. SRL B acquista il credito per 10 ( C deduce 90) e poi esegue la rinunzia a favore di A , la quale non tassa sopravvenienza di 10 ( valore del credito in capo al socio) , ma tassa 90, C ha dedotto 90 e B integra la sua partecipazione per 10 Dal periodo d’imposta 2016 Sopravvenienze attive per rinunzia al credito da parte del socio quando vi è differenza tra valore fiscale del debito e del credito ( art. 88, comma 4 bis del Tuir) 99 90 Incasso giuridico : Circ. 73/1994 e sentenza Cassazione 1335/2016 Contro: Documento Fondazione Dott. Comm. 30.6.2016

TIPOLOGIE PERDITE SU CREDITI Pag. 116 dispensa TIPOLOGIE PERDITE SU CREDITI DEBITORE «IN BONIS» DEBITORE «CONCORSUALE» PERDITA DEDUCIBILE CON ELEMENTI «CERTI E PRECISI» ELEMENTI CERTI E PRECISI INSITI NELL’APERTURA DELLA PROCEDURA Una slide ricca di contenuti deve essere necessariamente schematizzata, non possiamo presentare slide con troppo testo. Al fine di snellire l’immagine, è necessario suddividere in più caselle di testo i contenuti. Anche in questo caso abbiamo usato colori diversi e utilizzato le frecce; qui non abbiamo inserito ombreggiature o altri effetti per non appesantire l’immagine, visto che la slide risulta già «piena».

DEBITORI «NON CONCORSUALI» Pag. 117 dispensa DEBITORI «NON CONCORSUALI» ELEMENTI CERTI E PRECISI «Definitività della perdita nel caso in cui si possa escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, ancorché soltanto parzialmente, la partita creditoria» (CIRCOLARE AdE 26/E/2013) Nella banda in alto a destra viene riportato il titolo del paragrafo a cui l’argomento si riferisce: carattere CALIBRI misura 24 (per avere la scritta inserita nella medesima posizione tra una slide e l’atra è sufficiente fare copia in colla) Medesima cosa vale per la dicitura pag. (CALIBRI 24) Il titolo della slide deve essere inserito in una propria casella di testo, carattere CALIBRI misura 32. Il contenuto della slide deve essere schematizzato il più possibile, creando caselle di testo, come in questa slide. Per rendere l’immagine più piacevole possibile inserire ombreggiature, riflessi o simili attraverso il pulsante EFFETTI FORMA che trovate a destra della barra degli strumenti in HOME. (selezionate la forma e cliccate su effetti forma) Cerchiamo di utilizzare colori sobri come il grigio in tutte le sue sfumature o il bianco (evitiamo colori eccessivi come il verde, arancio o giallo) ESITO NEGATIVO AZIONI ESECUTIVE POSSIBILE UTILIZZO LETTERE LEGALI «ANTIECONOMICITÀ» AZIONI Ris. 91 del 13.10.2016 Perdita derivante da cessione con riserve di proprietà CTR 6298 del 28.11.2016 > perdita su credito non derivante da core business

PROCEDURE CONCORSUALI Pag. 118 dispensa FALLIMENTO SENTENZA DI FALLIMENTO CONCORDATO DECRETO DI AMMISSIONE ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DECRETO DI OMOLOGA PIANO ATTESTATO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE LIQUIDAZIONE COATTA PROVVEDIMENTO CHE LA ORDINA Quando vogliamo ricordare un articolo o una legge inseriamo in una casella di testo i riferimenti della legge/ articolo e in una casella di testo distinta il testo o la descrizione. In questo modo la slide risulta più completa e di impatto (possiamo utilizzare frecce e colori diversi). PROCEDURE ESTERE EQUIVALENTI PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 1) accordo di composizione della crisi > analogia con concordato preventivo 2) liquidazione giudiziale piccolo imprenditore > analogia con fallimento Non disciplinate dal tuir

N.B.  VARIAZIONE IN AUMENTO PER 3.000 (4.000 – 1.000) QUADRO RF NON presente in dispensa ESEMPIO ALFA SRL NEOCOSTITUITA PRESENTA AL TERMINE DELL’ANNO 200X: CREDITI TOTALI  200.000 € SVALUTAZIONE CREDITI PARI A 4.000 € NON RILEVATE PERDITE SU CREDITI Quando vogliamo ricordare un articolo o una legge inseriamo in una casella di testo i riferimenti della legge/ articolo e in una casella di testo distinta il testo o la descrizione. In questo modo la slide risulta più completa e di impatto (possiamo utilizzare frecce e colori diversi). N.B.  VARIAZIONE IN AUMENTO PER 3.000 (4.000 – 1.000) QUADRO RF

ESEMPIO NON presente in dispensa NELL’ANNO 200X+1 ALFA: PERDITA SU CREDITI  100 € AL 31.12  SVALUTAZIONE CIVILISTICA  1.400 € AL 31.12  CREDITI PARI A 80.000 € Quando vogliamo ricordare un articolo o una legge inseriamo in una casella di testo i riferimenti della legge/ articolo e in una casella di testo distinta il testo o la descrizione. In questo modo la slide risulta più completa e di impatto (possiamo utilizzare frecce e colori diversi).

Ricadute nel modello redditi 2017 dell’assegnazione

COSA RICORDARE: CIRCOLARE 26/16 Assegnazioni in Unico Pag. …. dispensa COSA RICORDARE: CIRCOLARE 26/16 DEVE ESSERE DIVERSO DA STRUMENTALE PER DESTINAZIONE MA E’ POSSIBILE A RIDOSSO DELL’OPERAZIONE CAMBIO DESTINAZIONE USO IMMOBILE E’ IL VALORE NORMALE ART. 9 TUIR E A RICHIESTA QUELLO CATASTALE MA E’ POSSIBILE ANCHE INTERMEDIO TRA VALORE NORMALE E VALORE CATASTALE VALORE DI ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE ASSEGNAZIONE COMUNQUE POSSIBILE, SENZA SOSTITUTIVA, LEGITTIMO VALORE NEGATIVO VALORE DI ASSEGNAZIONE INFERIORE A COSTO FISCALE

COSA RICORDARE: CIRCOLARE 37/16 Assegnazioni in Unico Pag. …. dispensa COSA RICORDARE: CIRCOLARE 37/16 MINUSVALENZA DA ASSEGNAZIONE BENE NON MERCE NON RILEVA PER IL REDDITO D’IMPRESA – SI PER IRAP MINUS ASSEGNAZIONE BENE MERCE RILEVA PER REDDITO SOLO SE NON INFERIORE A VALORE NORMALE CON PIU’ ASSEGNAZIONI MINUS DERIVANTI DA BENE MERCE COMPENSABILI CON PLUS MINUS DA CESSIONE DI BENE NON MERCE RILEVA PER IL REDDITO D’IMPRESA BASE IMPONIBILE SOSTITUTIVA PER LA CESSIONE PLUS VALORE NORMALE/CATASTALE SOLO SE > CORRISPETTIVO

ALTRI CHIARIMENTI RISOLUZIONE N. 93 DEL 2016 RISOLUZIONE 101 DEL 2016 Assegnazioni in Unico Pag. … dispensa ALTRI CHIARIMENTI RISOLUZIONE N. 93 DEL 2016 CON FASE LIQUIDATORIA TUTTI GLI IMMOBILI SONO ASSEGNABILI ASSEGNAZIONE E SUCCESSIVA VENDITA DEI SOCI COMPORTAMENTO LEGITTIMO RISOLUZIONE 101 DEL 2016 LEGITTIMA OPERAZIONE DI SCISSIONE CON CREAZIONE IMMOBILIARE E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE

VALORE NEGATIVO DA ASSEGNAZIONE BENE MERCE ASSEGNAZIONE E RISERVE Assegnazioni in Unico Pag. … dispensa CHIARIMENTI CIRC. 8 /17 VALORE NEGATIVO DA ASSEGNAZIONE BENE MERCE CONFERMATA LA CIRCOLARE 37/16. SE VALORE NEGATIVO DERIVA DA ASSEGNAZIONE A VALORE CATASTALE, NON DEDUCIBILE ASSEGNAZIONE E RISERVE FERMA RESTANDO LA NECESSITA’ DI RISPETTARE I PRINCIPI CONTABILI, SERVONO RISERVE ALMENO PARI A VALORE CONTABILE DEL BENE

Codice 51 : minusvalenze indeducibili da assegnazione agevolata

Quando la minuvalenza da assegnazione emerge e quando essa è indeducibile Esempio : immobile valore di libro 100, valore catastale 80 , valore normale 90. Se si sceglie di eseguire l’assegnazione al valore normale, emerge una minusvalenza contabile pari a 10. La minus è deducibile se: 1) relativa a beni immobili merce 2) se essa è il frutto della differenza tra valore normale e valore di libro ( e non valore catastale cfr. circ. 37/16) Quindi la minus emerge solo se si opta per valore di assegnazione diverso ( e inferiore) rispetto a quello di libro, ed è deducibile solo , e limitatamente alla parte che deriva dal valore normale

Plusvalenze da assegnazione/ cessione agevolata: 1) cessione > variazione diminutiva e non tassazione in caso di distribuzione nel limite di quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ( circ. 37/16) Esempio : immobile valore di libro € 100.000, valore catastale/normale/corrispettivo pattuito = € 150.000. Plusvalenza € 50.000 assoggettata a sostitutiva dell’8%. Nell’utile di esercizio pari a € 200.000 confluisce detta plusvalenza. Ma come segnalare nel prossimo modello Unico che la riserva non sarà tassata in caso di distribuzione ? 51 50.000 200.000

Plusvalenze da assegnazione/ cessione agevolata: 2) assegnazione > variazione diminutiva e tassazione in caso di distribuzione ( circ. 37/16) Esempio : immobile valore di libro € 100.000, valore catastale/normale/valore di assegnazione = € 150.000. Plusvalenza € 50.000 assoggettata a sostitutiva dell’8%. Nell’utile di esercizio pari a € 200.000 confluisce detta plusvalenza che verrà collocata tra le riserve di utile. 51 50.000 200.000

Es. valore fiscale immobile 100, valore catastale 80 Assegnazione/ cessione/trasformazione: presupposto per il perfezionamento è la compilazione del quadro RQ, il quale viene modificato per includere la possibile compilazione anche in caso di assenza di imposta sostitutiva Es. valore fiscale immobile 100, valore catastale 80 80 100 - 20 In caso di operazione eseguita nel 2017, con cessazione del periodo d’imposta prima del 31.12.2017

VALORE CATASTALE 250.000 – COSTO FISCALE 150.000 Assegnazioni in Unico Pag. … dispensa COMPILAZIONE ASSEGNAZIONE 30/9/16 VALORE CATASTALE 250.000 – COSTO FISCALE 150.000 250.000 150.000 100.000 100.000 8.000

COMPILAZIONE Assegnazioni in Unico Pag. … dispensa ASSEGNAZIONE 30/9/16 VALORE NORMALE 250.000 – COSTO FISCALE 100.000 BENE MERCE: VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000 ATTENZIONE: COMPENSO VALORE NEGATIVO 310.000 210.000 100.000 100.000 8.000

COMPILAZIONE Assegnazioni in Unico Pag. … dispensa ASSEGNAZIONE 30/9/16 VALORE NORMALE 250.000 – COSTO FISCALE 100.000 VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000 ATTENZIONE: MINUS NON SCOMPUTABILE, LIMITO IL COSTO FISCALE 310.000 160.000 150.000 150.000 12.000

COMPILAZIONE Assegnazioni in Unico Pag. … dispensa ASSEGNAZIONE 30/9/16 VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000 ATTENZIONE: EVIDENZIO SEGNO NEGATIVO NON COMPILO RQ84 60.000 110.000 - 50.000

Storno Costi di pubblicità ex D.Lgs 139/15 Es. esercizio 2015 presenta costi di pubblicità residui ( residuano due quote di ammortamento per € 2500 l’una. Scrittura contabile 1.1.2016 Dare Riserve 5.000 Avere Pubblicità 5.000 VARIAZIONE DIMINUTIVA ex art. 13 bis D.L. 244/16 99 2.500

Iper ammotamento codici 55 ( 150% per beni materiali industria 4 Iper ammotamento codici 55 ( 150% per beni materiali industria 4.0) e 56 per beni immateriali ( 40%) Decorrenza 2017 , quindi solo per società che cessano attività nel corso del 2017 e quindi utilizzano questo modello Redditi 55 56

Super ed iper ammortamento Investimenti prorogati al 31.12.2017 > ma escluse: le autovetture di cui art. 164 lett. b) auto aziendali o professionali ( escluse anche quelle dell’agente di commercio. Circ. 4 , par. 5.2.del 30.3.2017) le autovetture di cui art. 164 lett. b) bis auto in uso a dipendenti Compresi quelli eseguiti anche al 30 giugno 2018 ma con: 1) acconto 20% versato al 31.12.2017 2) ordine accettato dal venditore Per leasing occorre : 1) Contratto sottoscritto entro 31.12.2017 2) Pagamento maxicanone di almeno 20% quota capitale complessiva Per contratti di appalto occorre : 2) Pagamento di acconti per almeno 20% costo complessivo contratto Per beni costruiti in economia occorre che : 1) Sia stato sostenuto almeno il 20% dei costo sostenuti tra 1.1.17 e 30.6.18

Super ed iperammortamento Investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico eseguiti nel 2017 e fino al 30.6.2018 ( i riferimenti vanno intesi come date dell’anno solare e non al periodo d’imposta in corso al 1.1.217): Iperammortamenti al 150%, solo per imprese, per beni strumentali materiali necessari per processi di trasformazione tecnologica in tabella Allegato A, ma il bene deve essere stato consegnato nel 2017, viceversa solo superammortamento (circ. 4 /17) L’agevolazione si applica da quando il bene : 1) e’ entrato in funzione 2) è interconnesso In questi casi deducibile anche il 40% in più di ammortamenti per beni strumentali immateriali ( es..software anche in mera licenza d’uso) ma solo nel caso in cui si fruibile l’iperammortamento, anche senza collegamento con il bene iperammortizzabile ( circ. 4717) Se il bene industria 4.0. ha incorporato il software il tutto viene assoggettato a iperammortamento ( circ. 4/17) Necessaria dichiarazione sostitutiva di notorietà concernente le caratteristiche del bene, e per gli investimenti superiori € 500.000 perizia giurata, che attesti che il bene rientra tra quelli agevolabili ed è interconnesso (agevolazione solo dal periodo di interconnessione) . Perizia/attestazione va rilasciata entro il periodo d’imposta di entrata in funzione o se successivo di interconnessione 2017). Per i beni immateriali si fa riferimento alla aliquota del 50% ; quindi anche in presenza di quota d’ammortamento minore spetta l’agevolazione calcolata sul 50% ?

Super ed iperammortamento Ai fini della spettanza del beneficio occorre tener conto di 3 momenti : 1) periodo di effettuazione ( art. 109 Tuir) ( serve per capire se il bene rientra nel periodo agevolato) 2) periodo di entrata in funzione ( scatta il superammortamento) 3) periodo di interconnessione ( scatta l’iperammortamento che può essere il periodo successivo a quello in cui si fruisce del mero superammortamento in quanto il bene non era interconnesso, ma depurando dal beneficio spettante quanto è stato ottenuto come superammortamento)

Super ed iperammortamento Acconto per 2016 ( superammortamento) : va calcolato depurando l’imposta 2015 dell’effetto superammortamento ( L. 208/15) Acconto 2017 : l’imposta di riferimento 2016 può continuare a considerare il superammortamento , non deve essere rideterminata Acconto 2018 : l’imposta di riferimento 2017 va depurata dell’effetto a) proroga superammortamento, b) iperammortamento, c) superammortamento beni immateriali

Correzione errori contabili alla luce del D. L. 193/16 e dell’ art Correzione errori contabili alla luce del D.L. 193/16 e dell’ art. 13 bis D.L. 244/16 Esempio : Una SRL che redige il bilancio abbreviato nell’esercizio 2013 ha contabilizzato un costo di € 10.000, in realtà il costo è € 15.000, e l’errore viene corretto nel 2016. Scrittura contabile ex OIC 29 : dare riserve 5.000 avere debito 5.000 Dare crediti fiscali 1.375 avere riserve 1.375 ( ires 27,5% su 5000) Dal punto di vista fiscale il maggior costo è riconosciuto anche senza passaggio a conto economico in forza del principio di derivazione rafforzata Dichiarazione integrativa a favore ( eseguita dopo il 24 ottobre 2016) per il 2013 e utilizzo in compensazione ( prima verticale, poi orizzontale) della somma di € 1375 Saldo Ires per 2016 € 10.000

Saldo ires 10.000 al netto del credito di 1375 Anche per errori contabili relativi alla competenza il credito non può essere utilizzato immediatamente dopo aver compilato la dichiarazione integrativa ( 24 ottobre nel nostro esempio) 2.003 2013 1.375 1.375 Saldo ires 10.000 al netto del credito di 1375 8.625 Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (IRES), l’importo da riportare nella colonna 1 del quadro RX1 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI. 10.000

ACE E MODELLO REDDITI 2017

Nuova ipotesi di riduzione dell’incremento ACE: incremento dell’ammontare dei titoli e valori mobiliari tra 31.12.2010 e 31.12.2016 Telefisco 2017 : non è norma antielusiva e non è soggetta ad interpello probatorio. Quindi dove va inserita , alla colonna 2 o alla colonna 4 ? Non è ipotesi citata tra quelle per le quali vanno date informazioni in materia di interpello

ACE E SOCIETA’ DI PERSONE > nessuna particolare indicazione nelle istruzioni per il calcolo sulla base dei tre elementi patrimoniali

Possibili situazioni: 1) società che esiste al 31.12.2010 Es. netto 2010 = 100.000 Utili 2011/2014 = 50.000 Perdita 2015 = 30.000 calcolo incremento patrimoniale 2011/2015 Ipotesi 1) = 20.000 Ipotesi 2) = 50.000

Possibili situazioni: 1) società che non esiste al 31.12.2010 Es. netto 2010 = zero Utili 2011/2014 = 50.000 Perdita 2015 = 30.000 calcolo incremento patrimoniale 2011/2015 Ipotesi 1) = 20.000

Possibili situazioni: 1) società che esiste al 31.12.2010 Es. netto 2010 = 100.000 Utili 2011/2015 = 50.000 Prelevamenti 2016 = 30.000 calcolo incremento patrimoniale 2011/2015 = 50.000 Prelevamento 2016 = 20.000 può essere imputato al netto 2010 ( senza decrementare base Ace) oppure decrementa sempre la base Ace ? Sembra potersi dire che resta fermo stock incrementale e siccome il netto finale 2016 è 120.000 , quindi superiore a 50.000, la base Ace non venga ridotta Attenzione all’utile 2015 destinato a riserva nel 2016 poiché il dato è già compreso nell’incremento 2011/2015

Quadro RV I disallineamenti tra valori civili e fiscali Obbligo di riconciliazione

Spese ricerca/pubblicità Un rigo x ogni categoria di bene Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni Rivalutazione dei beni Disallineamenti OIC Utile e/o Perdite su cambi crediti/debiti in valuta Conferimenti agevolati L. 218 (enti creditizi) Disallineamenti civili/fiscali IAS/IFRS Altre operazioni Costo: 50,000 Fondo:30,000 Netto: 20,000 31/12/15 Spese ricerca/pubblicità 3 20.000 NON COMPILARE Un rigo x ogni categoria di bene 20.000 10.000 10.000

Spese di ricerca/pubblicità – anni successivi al 2016 RW – Sezione I Solo questo

Società di persone

Prospetto non presente in Unico 2016 Prospetto non presente in Unico 2016. Le società che hanno eseguito l’assegnazione e entro il 31.12.2016 hanno cessato attività ( es. per messa in liquidazione) compilano prospetto a parte da tenere a disposizione dell’Agenzia, MA L’OPERAZIONE IN QUESTI CASI SI PERFEZIONA CON IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE > RIS 54 DEL 2 MAGGIO 2017

Trasformazione società di persone in società semplice Interpello DRE Piemonte n. 901/533/2016 > la dichiarazione è unica per l’intero periodo d’imposta con due quadri RF/Rg e RB, posto che non vi è mutamento di imposta ( Ires/Irpef) Es. Trasformazione di snc in società semplice con Immobile che ha valore catastale pari a € 100.000 e valore fiscale € 80.000. Sostitutiva = € 1.600 100.000 80.000 20.000 20.000 1.600 Normale compilazione reddito da fabbricato

In caso di trasformazione agevolata da SRL a SS le riserve di utile della SRL vanno considerate distribuite ai soci, ma se indicate nel rigo RN 10 determinano reddito per il totale del loro ammontare ?? Nel rigo RN10, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all’IRES in società non soggetta a tale imposta, devono indicare l’ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5, dell’art. 47 del TUIR, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di cui all’art. 170, comma 4, lett. a) e b), del TUIR. Alternativa possibile è non considerare tale rigo ed imputare il dividendo al socio con le regole ordinarie ( RL 1 del modello Redditi PF o ritenuta d’imposta del 26% in caso di partecipazione non qualificata)

REDDITI PERSONA FISICA

Estromissione immobile eseguita nel 2016 Condizioni: immobile detenuto quale strumentale al 31.10.2015 Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comunione, rileva solo la quota parte del valore normale di pertinenza dell’imprenditore. L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni immobili estromessi e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016). In caso di contemporanea esclusione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37 del16 settembre 2016). L’estromissione eseguita entro 31.5.16 ha efficacia dall’1.1.206

Reddito fondiario da locazione che decorre dall’1.1.2016 Es. Immobile che presenta valore fiscale pari a 100.000 e valore catastale pari a 80.000. Locato a terzi . 80.000 100.000 -20.000 Reddito fondiario da locazione che decorre dall’1.1.2016

Conseguenze reddituali per il socio a seguito di assegnazione agevolata ESEMPIO 1 ) SRL Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto e l’immobile non è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile e fiscale = 1000 Valore normale/catastale = 1500 Differenza su cui viene versata imposta sostitutiva = 500 Riserva di utili attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000 Dividendo tassabile in capo al socio = 1000 ( 1500 - 500 ) x 5% se socio è soc. capitali, x 49,72% persona fisica qualificata, ritenuta 26% da versare a cura del socio contestualmente alla consegna del bene se socio è persona fisica non qualificata   ESEMPIO 2 ) SRL Valore normale inferiore al valore fiscalmente riconosciuto e immobile non è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile e fiscale = 1000 Valore normale/catastale = 800 Differenza su cui è versata sostitutiva = 0 Riserva di utile attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000 Dividendo tassabile in capo al socio = 800

Codice 1 o 5 a seconda che la riserva sia stata prelevata da utili ante o post 2008 1 / 5 497/400 1 / 5 397/320

Valore normale del bene assegnato: 100.000; - Valore catastale del bene assegnato: 95.000 - Valore fiscale del bene: 90.000, altri elementi attivo 90.000; - Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 5.000 - Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 80.000; - Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 0 (80.000 + 5.000 – 95.000); - Differenza da assoggettare a tassazione: 10.000; - Costo fiscale del bene in capo al socio: 95.000. Se i soci sono due e uno solo è assegnatario: valore globale delle partecipazioni è uguale a valore fiscale e contabile dei beni cioè 90.000. per ciascun socio Socio assegnatario > partecipazione € 90.000 più 50% di 5000, cioè 2.500 = 92.500. valore immobile assegnato = 95.000 > 2.500 reddito da partecipazione F 2016 10.000 Le istruzioni avvertono che in caso di opzione per tassazione ordinaria va compilato il quadro RH ( reddito partecipativo di impresa ( circ. 6/2006)

Forfettari e Stabilità 2016 Incremento tetti soglia ( professionisti passano a € 30.000) Viene rimossa la regola di necessario superamento del reddito lav autonomo rispetto a quello lavoro dip. Nuova regola di inapplicabilità per redditi da lav dipendente e assimilati sup. a € 30.000 ( eccezione per i rapporti di lavoro cessati) Per le nuove iniziative produttive sostitutiva al 5% per 5 anni ( non previsto tetto del 35° anno di età) Decontribuzione facoltativa con sconto del 35% della contributi

LIMITE DI RICAVI - COMPENSI Nuovo Regime Forfetario NUOVI TETTI DI RICAVI E COMPENSI ANNO PRECEDENTE pag. LIMITE DI RICAVI - COMPENSI Limite Maggiore Pluri Attività LIMITI RICAVI Attività Codice attività ATECO Limite ricavi compensi Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) (35.000) 45000 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 (40.000) 50000 Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 (30.000)40.000 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 (20.000) 30000 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) (15.000) 25000 Intermediari del commercio 46.1 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) (40.000)50000 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) (15.000) 30000 Altre attività economiche Non rileva l’adeguamento dei ricavi ai fini degli studi di settore/parametri (periodo precedente l’ingresso)

Circ. 10/16.Possono applicare il forfait start up anche coloro che: INCREMENTO DEL TETTO FA RIFERIMENTO ALL’ANNO PRECEDENTE E CIO’ COMPORTA CHE CHI HA SUPERATO IL LIMITE PRECEDENTE NON DEVE ABBANDONARE IL REGIME FORFETTARIO ( confermato da circ. 10/16, par.2.2) Es. Lavoratore autonomo in regime forfettario che ha incassato nel 2015 € 20.000 sarebbe uscito dal regime nel 2016 , ma con incremento del tetto resta nel regime Circ. 10/16.Possono applicare il forfait start up anche coloro che: Erano in attività nel 2014 , come nuova attività, e nel 2015 hanno aderito al forfait > anni residui quinquennio Hanno iniziato l’attività nel 2015 sia come regime di vantaggio sia come ordinario

Quindi la verifica va eseguita sui redditi 2015 Nel precedente regime forfettario vigeva quale condizione di accesso che l’eventuale reddito di lavoro dipendente ( anno precedente) doveva essere inferiore a quello di lavoro autonomo ( salvo il caso di somma totale non sup a € 20.000 o cessazione del rapporto di lavoro durante anno) Abrogata, quindi una eventuale causa di fuoriuscita verificatasi nel 2015 non assume più rilevanza nel 2016 Inserita nuova causa di esclusione: il reddito da lavoro dipendente non deve superare € 30.000 ( verifica irrilevante se il rapporto è cessato), Quindi la verifica va eseguita sui redditi 2015 Circ. 10/16 : La cessazione del rapporto di lavoro non è esimente se inizia trattamento pensionistico o altro lavoro cessazione rapporto di lavoro non è esimente se interviene nell’anno di inizio attività

Per chi inizia attività ( stesse regole del D. L. 98/11, art Per chi inizia attività ( stesse regole del D.L. 98/11, art. 27 regime di vantaggio) nel 2016 Il reddito è determinato con le percentuali di redditività ma l’imposta sostitutiva per 5 anni è pari al 5% Applicabile anche a chi ha iniziato nel 2015 per i 4 anni residui fino al 2019 Non previsto il regime di favore fino al compimento del 35° anno di eta

Circ. 12/16 : passaggio al regime forfettario start up possibile, con fruizione aliquota agevolata 5% per anni residui al compimento del quinquennio Circ. 10/16 :Possibile per ordinari 2015 passare al forfait anche se nel 2016 sono state fatte fatture con Iva > note di accredito entro 4 giugno 2016

Abrogato comma 77 : disapplicazione minimale per contributi artigiani e commercianti Il reddito determinato forfettariamente è base imponibile per la contribuzione con riduzione del 35%

Comunicazioni di scelte operate nel 2016: Per forfettari che hanno scelto regime ordinario ( o ipotesi contraria) Per regime di vantaggio che hanno scelto il regime ordinario Per regime di vantaggio ante 2015 ed adesione dal 2016 a quello forfettario Per regime di vantaggio dal 2015 e adesione nel 2016 a quello forfettario Art. 1 del DPR 442/97 : possibile uscire dal vincolo triennale dell’opzione se cambia il regime dal quale si era usciti ( possibile nel 2016 aderire al forfettario pur avendo eseguito opzione per evitarlo nel 2015), ma dal 2017 non è più possibile invocare mutamenti al regime forfettario per uscire dal triennio. Diverso il caso dell’imprenditore che passa dal 2017 al regime semplificato per cassa: ragionevole ritenere che il vincolo triennale per regime semplificato non sussiste

LM: REGIME DI VANTAGGIO nell’anno solare precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro.; non hanno effettuato cessioni all’esportazione; non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori , nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. COMPRESE PLUS E SOPRAVVENIENZE Riporto a nuovo delle perdite CONTRIBUTI PER PARTE CHE TROVA CAPIENZA, DIFFERENZA NEL REDDITO COMPLESSIVO

LM: REGIME FORFETTARIO a) Hanno conseguito ricavi o compensi nel 2015 non superiori ai limiti fissati nella tabella allegata alla legge b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, utili da partecipazione agli associati c) che hanno acquistato beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. d) non hanno conseguito reddito da lavoro dipendente o assimilato super a € 30.000. La verifica non necessaria se rapporto è cessato Applicazione aliquota 5% Attestazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione: Non regimi speciali iva Residente Non cessione di fabbricati Non redditi da partecipazione ( circ. 10/16 è sufficiente cedere la partecipazione entro il periodo d’imposta se acquisita mortis causa, e parrebbe anche negli altri casi)

LM: REGIME FORFETTARIO Circ. 10/16: non vengono tassate plusvalenze se generate in regime forfettario In caso di esercizio di più attività appartenenti a categorie diverse vanno compilati più righi per poi eseguire la sommatoria ATTENZIONE: ai fini del limite soglia per esercizio di più attività si assume quello più elevato , considerando la sommatoria di tutti i ricavi o compensi

LM: REGIME FORFETTARIO Nuova suddivisione del reddito a seconda del tipo di contributo dovuto ( funzionale alla riduzione 35% per i soli contributi inps) CONTRIBUTI PER PARTE CHE TROVA CAPIENZA, DIFFERENZA NEL REDDITO COMPLESSIVO Circ. 10/16 : non vi e‘ diritto al regime start up se vi è mera continuità con lavoro precedente e non costituisce esimente il licenziamento

LM: REGIME FORFETTARIO Perdite pregresse scomputabili dal reddito nettizzato dei contributi, applicando regole ordinarie del Tuir

Regime di vantaggio e forfettario Ritenute esposte in RS 40 ed operate dagli istituti di crediti ed enti previdenziali ( o per errore) Solo per superminimi: eccedenza di sostitutiva precedente dichiarazione indicando eventualmente parte compensata

Regime di vantaggio e forfettario Forfettari e superminimi indicano le perdite maturate nel regime di vantaggio e in anni precedenti ( forfettari solo anni precedenti) non compensate nell’anno. ATTENZIONE: vanno invece indicate nel prospetto dell’ RS le perdite maturate in regime dei minimi e non compensate e quelle maturate in regime di vantaggio nel caso di fuoriuscita da tale regime

Quadro RS x Forfettari : informazioni sui sostituiti e per studi di settore