Corso Antiriciclaggio

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Corso Antiriciclaggio LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Empoli, 27 Luglio 2017

Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze “LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO” Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze Empoli, 27 Luglio 2017

la precedente disciplina sanzionatoria Nell’impostazione originaria il regime sanzionatorio di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 231/2007 aveva già una connotazione “dualistica”: la violazione della normativa antiriciclaggio può, infatti, determinare la commissione di illeciti di natura sia penale sia amministrativa. Il professionista che non adempie correttamente gli obblighi di collaborazione attiva previsti dal Decreto può quindi incorrere in responsabilità penale oppure amministrativa a seconda della violazione commessa. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

la precedente disciplina sanzionatoria Successivamente il D.Lgs. n. 817/2016 (entrato in vigore il 6/2/2016) era già intervenuto operando realizzando un sostanziale sfoltimento delle incriminazioni attraverso una riduzione dell’area del penalmente rilevante. Infine il D.Lgs. n. 90/2017, emanato in recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è intervenuto per suddividere in maniera più chiara le varie tipologie di violazioni alle quali si associa l’applicazione di sanzioni di carattere penale e di carattere amministrativo. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

la nuova disciplina sanzionatoria L’art. 5 del D.Lgs n. 90/2017 sostituisce integralmente il titolo V del D.Lgs n. 231/07 in materia di disciplina sanzionatoria. In particolare gli articoli del novellato D.Lgs. n. 231/07 che trattando dei profili sanzionatori sono l’art. 55 (sanzioni penali) e gli artt. 56-69 (sanzioni amministrative). Obiettivo della nuova norma è l’adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche responsabili delle violazioni, nonché degli organi di controllo degli enti che, con la loro condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o comunque reso possibile l’illecito. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze nuove sanzioni penali Le fattispecie penali, contenute nell’art. 55 della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/07, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze nuove sanzioni penali Nel dettaglio l’art. 55 prevede le seguenti sanzioni penali: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro a carico del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, falsifica dati e informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione; alla stessa pensa soggiace chi utilizza tali dati e informazioni; reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro per chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o ..… Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze nuove sanzioni penali …… dell’operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la conservazione; reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro per la condotta del soggetto che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere; arresto da 6 mesi a 1 anno e multa da 5.000 a 30.000 euro in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è invece contenuta negli artt. da 56 a 69 del D.Lgs. n. 231/07. In tale contesto va evidenziato il disposto dell’art. 69 in materia di successione delle leggi nel tempo, ai sensi del quale: nessuno può essere sanzionato per un fatto che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non costituisce più illecito; per le violazioni commesse in epoca antecedente all’entrata in vigore della nuova normativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, solo se più favorevole. Viene cioè codificato sul piano normativo il principio penalistico della irretroattività della norma sfavorevole al reo (sancito dall’art. 25 della Costituzione e dall’art. 2 del Codice Penale). Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative Secondo quanto affermato nella Circolare 7/7/2017 n. 210557 del Comando Generale GdF le conseguenze pratiche della nuova disciplina sanzionatoria sono che non possono più essere oggetto di contestazione le violazioni in materia di registrazione previste dalla normativa previgente. Risultano quindi tacitamente abrogate le sanzioni in materia di: omessa registrazione, di cui all’art. 55, co. 4, del previgente D.Lgs n. 231/07, dapprima sanzionata penalmente e successivamente depenalizzata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 8/16; omessa istituzione dell’archivio unico informatico, di cui all’art. 57, co. 2, del previgente D.Lgs n. 231/07; omessa istituzione del registro della clientela, di cui all’art. 57, co. 3, del previgente D.Lgs n. 231/07. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative La predetta Circolare GdF ricorda la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni utili: viene infatti eliminato ogni riferimento agli obblighi di registrazione, così come all’archivio unico informatico, la cui adozione non viene più espressamente prevista, senza peraltro specificare come assicurare il corretto adempimento dell’attuale obbligo di conservazione. Sempre in materia di procedimento sanzionatorio è intervenuto anche il MEF con una Circolare del 6/7/2017 (prot. DT 54071) con cui sono state fornite prime indicazioni di carattere operativo rivolte alle strutture centrali e territoriali. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative La principale conseguenza derivante dal contenuto del menzionato articolo 69 è il riconoscimento del principio del «favor rei» secondo il quale per le violazioni commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve essere verificato in concreto se la normativa all’epoca vigente sia o meno più favorevole per il trasgressore. Per le violazioni commesse anteriormente si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compreso il pagamento in misura ridotta di cui al nuovo art. 68. Sempre la Circolare GdF del 7/7/2017 fa riferimento a un proprio allegato 4 (ancora non disponibile) dove viene riportato uno schema comparativo dei comportamenti illeciti sanzionati in via amministrativa con l’evidenziazione della normativa più favorevole da applicare. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative La Circolare MEF del 6/7/2017 sottolinea la portata innovatrice di tale norma in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in mancanza di disposizioni speciali che prevedano l’applicazione dell’istituto del favor rei, si sarebbe applicata la non retroattività delle norme regolanti, sebbene in termini più favorevoli, gli illeciti amministrativi. In altre parole, si sarebbero applicate le disposizioni sanzionatorie in vigore al momento del fatto, sebbene la disciplina successiva preveda disposizioni più favorevoli ovvero determini l’abrogazione della disposizione sanzionatoria. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative Il novellato art. 67 illustra i criteri cui il MEF, nonché le Autorità di vigilanza di settore, dovranno attenersi nel graduare l’entità della sanzione da irrogare all’interno del range previsto per le varie tipologie di violazioni. In particolare, dovrà essere oggetto di specifica ed attenta valutazione: la gravità e la durata della violazione; il grado di responsabilità e la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica; l’entità del vantaggio ottenuto e del pregiudizio cagionato a terzi; il livello di cooperazione fornito alle autorità competenti; l’adozione di misure adeguate di valutazione e mitigazione del rischio; le precedenti violazioni alle disposizioni antiriciclaggio. La stessa Circolare MEF evidenzia con ricchezza di dettagli come debbano essere individuati e valutati gli «elementi qualificanti» le varie fattispecie sanzionate a livello amministrativo. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative In ragione di tale criterio di proporzionalità, l’art. 67, comma 2, dispone che, a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi, e cioè: - inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ed astensione (art. 56): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria «base» pari a 2.000 euro; nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria «qualificata» da 2.500 euro a 50.000 euro; - inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria «base» pari a 2.000 euro; nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria «qualificata» da 2.500 euro a 50.000 euro. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative In sintesi, oltre alle due fattispecie di minore gravità prima ricordate, sono previste, in linea generale, sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai seguenti comportamenti illeciti: inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 58, co. 1): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria «base» pari a 3.000 euro; nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria «qualificata» da 30.000 euro a 300.000 euro; mancata esecuzione al provvedimento UIF di sospensione dell’operazione sospetta (art. 58, co. 6): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro; Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro per ciascun componente degli organi di controllo; inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’UIF e degli ispettori del MEF (art. 60): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative Per quanto concerne il procedimento sanzionatorio, la competenza all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio nei confronti dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore è attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al procedimento sanzionatorio di competenza del MEF si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (disciplina degli illeciti amministrativi). La possibilità di beneficiare dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della legge n. 689/81 sussiste in relazione alle violazioni sulla limitazione dell’uso del contante (art. 49) ed ai relativi obblighi di comunicazione (art. 51), il cui importo non sia superiore a 250.000 euro ed a condizione che il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso della medesima facoltà nell’anno precedente. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative In relazione alle violazioni relative all’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 58) e a quelle in materia di limitazione della circolazione del contante (art. 63), l’art. 65, comma 10, del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che la responsabilità solidale di cui all’art. 6 della legge 689/81 sussiste anche quando l’autore della violazione non è identificabile o non più perseguibile. Si ricorda che l’art. 6 della legge 689/81 prevede che «Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.». Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative Altrettanto importante è il disposto del terzo comma dell’art. 67 che, per la prima volta, sancisce espressamente l’applicazione in materia delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 8 bis della legge 689/81 relative a meccanismi di cumulo giuridico (concorso formale, di continuazione e reiterazione delle violazioni). Si ricorda che l’art. 8, co. 1, della legge 689/81 prevede che «Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.». E l’art. 8-bis che «……. si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. …..». Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative Sui meccanismi di cumulo giuridico la Circolare MEF afferma che «… in applicazione del principio di specialità, i predetti meccanismi operano come criteri residuali per l’individuazione della fattispecie in concreto applicabile, a fronte di molteplici violazioni della stessa o di diverse norme che, singolarmente considerate non presentino il carattere della gravità e/o della diffusività e non risultino pertanto ascrivibili al novero delle condotte tipiche “qualificate” nei termini più sopra ampiamente illustrati. Del pari, i meccanismi generali di cumulo giuridico richiamati dall’articolo 67, comma 3, opereranno nelle ipotesi in cui le violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione siano avvinti da un nesso di continuazione finalizzato ad un obiettivo diverso dall’omettere di effettuare una segnalazione di operazione sospetta, non ricadendo, pertanto, sotto la disposizione speciale di cui all’articolo 58, comma 5. …» Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative Altro importante elemento di novità è contenuto nel novellato art. 68 che prevede, in relazione ai procedimenti rientranti nella competenza del MEF, ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio. Viene disciplinata, infatti, la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativa rispetto alla devoluzione della controversia all’Autorità giudiziaria e per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all’Amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto. La riduzione consentita è nella misura di un terzo dell’entità della sanzione irrogata, non essendo comunque ammessa a beneficio di chi se ne sia già avvalso nei cinque anni precedenti. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

nuove sanzioni amministrative Si evidenzia, infine, la previsione di cui all’art. 58, comma 5, ai sensi della quale quando con una o più azioni od omissioni, si commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste per quest’ultima infrazione. Anche sul tema del procedimento sanzionatorio si rinvia alla Circolare MEF che fornisce alcune spiegazioni di carattere operativo. Empoli, 27 Luglio 2017 Alessandro Frosali – Dottore Commercialista in Firenze

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Alessandro Frosali Dottore commercialista in Firenze Componente Corso Antiriciclaggio a.frosali@studiobillifrosali.it