Diritto internazionale privato e dei contratti prof. Sara Tonolo – Gorizia 8 novembre 2016 - II parte-
RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? 3 domande GIUDICE COMPETENTE? RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? LEGGE APPLICABILE?
RICERCA DELLA LEGGE APPLICABILE La norma di diritto internazionale privato descrive una FATTISPECIE giuridica e prevede per la stessa una CONSEGUENZA collegando questi due elementi con il nesso di causalità giuridica Ad es.: la CAPACITA’ GIURIDICA degli individui è regolata in base alla loro legge nazionale; Il CONTRATTO è regolato dalla legge scelta dalle parti.
RICERCA DELLA LEGGE APPLICABILE CITTADINANZA LEGGE APPLICABILE CAPACITA’ SCELTA DELLE PARTI CONTRATTO
NORMA DI D.I.P. Varie definizioni della norma di diritto internazionale privato, che si caratterizza per il fatto di prevedere per una fattispecie particolare una conseguenza particolare
NORMA DI D.I.P. Elementi comuni alle diverse definizioni: fattispecie: elemento di estraneità all’ordinamento che la prevede; conseguenza: richiamo di legge applicabile – non necessariamente quella del foro Norme di d.i.p. = norme di conflitto
NORMA DI D.I.P. Fattispecie e conseguenza = elementi essenziali delle norme di d.i.p.
NORMA DI D.I.P. Norme di conflitto bilaterali: indicano l’applicazione dei sistemi giuridici in conflitto grazie a una localizzazione secondo cui gli stessi sono in posizione di parità Norme di conflitto unilaterali= regole che definiscono l’applicazione della lex fori e lasciano alle regole di conflitto straniere il compito di delimitare l’applicazione degli ordinamenti stranieri.
STRUTTURA DELLA NORMA DI D.I.P. FATTISPECIE CRITERIO DI COLLEGAMENTO Es. Capacità di un individuo/CITTADINANZA CONSEGUENZA RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE Legge nazionale
FATTISPECIE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO Il criterio di collegamento è elemento essenziale della fattispecie della norma di d.i.p. in quanto vale a localizzare la fattispecie e dunque a richiamare l’ordinamento applicabile Es.: cittadinanza, domicilio, residenza, volontà delle parti, religione, locus delicti, ecc.
CONSEGUENZA – RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE Peculiarità della conseguenza della norma di d.i.p.: utilizzazione del rinvio – richiamo di un ordinamento globalmente considerato.
CONSEGUENZA – RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE Richiamo di un ordinamento straniero ≠richiamo per analogia (es. art. 1555 c.c.) ≠rinvio al dir. int. generale (art. 10 Cost.)
CRITERIO DI COLLEGAMENTO E’ elemento essenziale della fattispecie della norma di d.i.p. perché la sua funzione consiste nell’individuare l’ordinamento competente a regolare una fattispecie che presenta elementi di estraneità. Criterio di collegamento = circostanza giuridica o di fatto relativa ai soggetti o all’oggetto della fattispecie ≅ criteri di giurisdizione
CRITERIO DI COLLEGAMENTO METODI DI PREVISIONE DEI CRITERI DI COLLEGAMENTO CONCORSO SUCCESSIVO Es. art. 19 l. 218/95 CONCORSO ALTERNATIVO Es. art. 28 o 48 l. 218/95 CONCORSO CUMULATIVO
INTERPRETAZIONE DEL CRITERIO DI COLLEGAMENTO Si ricollega al più ampio tema dell’interpretazione della norma di d.i.p. e quindi al tema della qualificazione. Qualificazione = sussunzione di una fattispecie concreta nella fattispecie astratta descritta dalla norma di d.i.p. per individuare la l. applicabile
QUALIFICAZIONE Fattispecie concreta può ricevere diverse interpretazioni a seconda dell’ordinamento cui è sottoposta, anche perché certi istituti non sono sempre previsti entro tutti i sistemi giuridici: ad es. trust, kafala, unioni civili, patti successori, ecc. Origini del problema: App. Algeri 1889 – quarta parta del coniuge povero (diritto maltese) per vedova maltese di cittadino algerino – maltese.
INTERPRETAZIONE DEL CRITERIO DI COLLEGAMENTO QUALIFICAZIONE FATTISPECIE LEX FORI CONSEGUENZA LEX CAUSAE – ORDINAMENTO RICHIAMATO
INTERPRETAZIONE DEL CRITERIO DI COLLEGAMENTO I criteri di collegamento in quanto elementi essenziali della fattispecie vanno interpretati secondo la lex fori Unica ECCEZIONE: determinazione della CITTADINANZA, che serve a definire la relazione giuridica fra una persona e uno Stato e dunque il giudizio circa la sua esistenza deve essere formulato secondo le norme dell’ordinamento straniero che conferisce la cittadinanza.
ART. 19 L. 218/95 Norma relativa al funzionamento del criterio della cittadinanza. Casi problematici: apolidi e rifugiati – soluzione corrispondente alla Conv. Ginevra 1951 e Conv. New York del 1954 titolari di doppia o plurima cittadinanza: soluzione problematica per la prevalenza della cittadinanza italiana – compatibilità con la cittadinanza europea e l’applicazione CGCE 3.10.2003 Garcia Avello e CGCE 14.10.2008 Grunkin e Paul
CASI PROBLEMATICI: GIURISPRUDENZA CGCE Casa Garcia Avello, 02.10.2003 C-148/02 Artt. 17 e 18 CE Minori bipolidi (ES-BE), nati da genitori spagnoli Divieto di discriminazione sulla base della nazionalità Caso Grunkin Paul, 14.10.08, C- 353/06 Art. 12 e 18 CE Minore tedesco, nato e registrato in Danimarca Diritto a mantenere un’unica identità all’interno dello spazio europeo
SITUAZIONE ITALIANA: D.P.R: 396/00: problemi applicativi Ricorsi avverso le correzioni automatiche, depositati, soprattutto da cittadini italo-ispanici Diversità di identificazione in diversi Stati membri. Discriminazione sulla base della nazionalità Limitazione del pieno godimento della libertà di circolazione
Correzione automatica La correzione del cognome ex art. 98 D.pr. 396/00 riguarda solo i cittadini italiani nati all’estero ed i cittadini stranieri divenuti italiani perdendo la cittadinanza di origine (Artt. 1 e 2, Conv. Monaco 1980) I cittadini italiani nati all’estero ed in possesso di un’ulteriore cittadinanza possono trascrivere il loro atto di nascita con il cognome agli stessi attribuito in quella sede.
Circ. Ministero Interni 397/2008 In considerazione dello sviluppo del dipp europeo, la correzione automatica del nome ex art. 98 D.p.r. 396/00 non può riguardare i cittadini italiani in possesso di una seconda cittadinanza (europea o extra)
Quale cognome per i figli in Italia? Art. 262 cod. civ. Art. 35 Dpr 396/2000
CEDU, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia Violazione dell’art. 8 in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, in ragione dell’impossibilità per i ricorrenti di attribuire il cognome materno alla figlia, sebbene vi fosse il comune accordo in tal senso. Tale lacuna nell’ord. giur. italiano deve essere colmata. ( CEDU, 23 febbraio 2010, lazarescu c. Romania, CEDU, 20 ottobre 2009, Urper e altri c. Turchia)
QUESTIONI CONNESSE ALLA FATTISPECIE Qualificazione: interpretazione della fattispecie nel suo complesso - assenza di norma nella l. 218/95 – soluzione interpretativa – es. accordo con cui un erede rinuncia alla successione Questione preliminare: interpretazione di singoli termini e concetti della fattispecie – es. il rapporto di filiazione adottiva in base al quale un soggetto si afferma successore.
QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE Assenza di normasoluzioni interpretative: qualificazione secondo la lex fori Teoria della doppia qualificazione (R. Ago): qualificare la fattispecie secondo la lex fori e rispettare l’eventuale diversa qualificazione contenuta nella legge richiamata a regolare la fattispecie (lex causae)
CONFLITTO DI QUALIFICAZIONI PRESCRIZIONE DI UN’OBBLIGAZIONE QUALIFICAZIONE SOSTANZIALE NELLA LEX FORI LEX OBLIGATIONIS – QUALIFICAZIONE PROCESSUALE – RINVIO DI QUALIFICAZIONE? LEX FORI
LEGGE APPLICABILE ALLE QUESTIONI PRELIMINARI Separazione e divorzio Validità del matrimonio
LEGGE APPLICABILE ALLE QUESTIONI PRELIMINARI Soluzione congiunta Legge applicabile alla questione principale Solo norme materiali Anche d.i.p. Soluzione disgiunta Lex fori