Dott.ssa Manuela Fasolato Procuratore della Repubblica di Mantova Brescia, 7.11.2016 La riforma dei delitti ambientali (l. n. 68/2015): in particolare, il delitto di inquinamento ambientale Dott.ssa Manuela Fasolato Procuratore della Repubblica di Mantova
l. n. 68/2015 Intero nuovo titolo VI-bis inserito nel c.p.: Dei delitti contro l’ambiente: nuovi delitti Inquinamento ambientale Morte o lesioni come conseguenza di inquinamento Disastro ambientale Omessa bonifica Impedimento del controllo Traffico di materiale ad alta radioattività
Rivoluzione? Cambio di paradigma: delitti vs contravvenzioni; Reati di danno o di pericolo concreto vs reati di pericolo astratto Bene giuridico: ambiente vs tutela di funzioni
Altre nuove norme minicodificazione “verde” Aggravante “comune” verde (452-novies): Aggravante per associazione a delinquere e di stampo mafioso (452-novies) finalizzata a commettere nuovi delitti ambientali Raddoppio termini prescrizione: ad es. 30 anni (fino a 37 e mezzo) per disastro doloso
Segue aggravante verde quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo o da altra legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal TUA o da altra legge che tutela l’ambiente, la pena è rispettivamente aumentata da 1/3 alla metà e di 1/3
Segue Ravvedimento operoso (452-decies) Confisca, anche per equivalente (452-undecies) Obblighi di remissione in pristino (452-duododecies) Responsabilità ex d.lgs. 231 per quasi tutti i nuovi delitti (non 452-septies e 452-ter?)
Prima della l. n. 68/2015 Le più gravi contaminazioni ambientali venivano ricondotte allo schema degli artt. 434 e 449 c.p. (disastro innominato doloso/colposo), a condizione si provasse un: “accadimento di dimensioni straordinarie, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a causare un pericolo per la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone”; - di recente avvelenamento delle acque
Casi noti Eternit Ilva Tirreno Power Isochimica Enel Porto Tolle Spinetta Marengo Tamoil Cremona
Prima della l. n. 68/2015 I casi di contaminazione meno grave (inquinamento di matrici ambientali) Venivano puniti in base a contravvenzioni di settore (artt. 137, 256, 279 TUA); Oppure, in casi (relativamente) più gravi danneggiamento (art. 635 c.p.p.)
Prima della l. n. 68/2015 Omessa bonifica punita come contravvenzione in caso di superamento delle CSR e di inottemeperanza del conseguente progetto di bonifica approvato dalle autorità ex artt. 242 ss. TUA
Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente Art. 3, lett. a) richiedeva agli Stati membri di incriminare, tra l’altro “lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora”
Legislazione penale italiana ante l. n. 68/2015 Fattispecie contravvenzionali, di condotta e di pericolo astratto, contro inquinamento aria, acque e suolo Nessun delitto specificamente pensato e strutturato su gravi fenomeni di inquinamento dannoso per le matrici ambientali e/o messa in pericolo della salute a causa di inquinamenti Disastro innominato e Avvelenamento delle acque in funzione di “supplenza giudiziaria”
Art. 452-bis, inserito nel nuovo titolo VI-bis c.p. Titolo dedicato ai delitti ambientali Segue il titolo VI “dei delitti contro l’incolumità pubblica” Contiguità tra ambiente e incolumità/salute pubblica Confermata da art. 452-quater n. 3 e da 452-ter c.p.
452-bis inquinamento ambientale E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto- suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Cosa si intende per inquinamento 5 i ter del TUA - “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze…o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”
Art. 300 TUA (danno ambientale) “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima…”
Definizioni utilizzabili da giudice penale? Definizione generale (di inquinamento) Definizione civilistica (di danno) Peculiarità diritto penale
Cosa significa deterioramento o compromissione significativa e misurabile? Nozioni simili a 635 c.p.: perdita parziale, totale di funzionalità Dato quantitativo? Superamento CSR? CSC? Dato qualitativo? Da misurarsi effettivamente o possibilità di misurazione?
Interpretazione qualititativa frequenza e ampiezza degli sforamenti dei valori soglia o frequenza e gravità delle violazioni delle prescrizioni; – gravità e persistenza nel tempo degli effetti prodotti dalla contaminazione sulle matrici ambientali o su flora e fauna, anche in ragione della relativa estensione quantitativa o delle caratteristiche qualitative delle sostanze inquinanti; – costi di recupero e ripristino (o di eventuale bonifica) e grado di difficoltà tecnica e durata delle relative operazioni di reintegrazione del danno.
Natura e oggetto reato di evento in senso naturalistico (la compromissione o il deterioramento quantificabili), che può riguardare sia una sola matrice ambientale («acque o aria o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», sia a maggior ragione, un ecosistema nel suo complesso o la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna
esempi Sversamento di sostanze chimiche che causi vaste morie di pesci, o il deterioramento significativo di un suolo con danni alle colture (ma senza pericolo per pubblica incolumità), o inquinamenti dell’aria che ne compromettano la qualità in sé e la sua fruibilità per i vari soggetti dell’ecosistema (umani compresi).
Porzione estese di suolo o sottosuolo Formula non riguardante inquinamento idrico e atmosferico; si è voluto escludere rilevanza penale a condotte di scarso impatto quantitativo, che rimangono punibili in base agli illeciti contravvenzionali di settore (art. 256 e ss. t.u.a.).
“…o significative…” Concetto qualitativo, che (in teoria) sdrammatizza le incertezze della prima formula (quella quantitativa: porzioni estese…”
“Abusivamente” non significa solo “clandestinamente”, ma, più̀ ampiamente, vuol dire in violazione di norme di legge statale o regionale (in materia di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di urbanistica, di salute pubblica, ecc.) o in violazione di prescrizioni amministrative (per es. contenute nel titolo abilitativo).
in formula precedente «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificatamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito penale o amministrativo». molto più restrittiva V. Direttiva 2008/99 CE, lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti
abusivamente Clausola di illiceità̀ speciale, insomma, equivalente a “illecitamente”, a contra jus.
dolo Coscienza e volontà di inquinare “abusivamente”, cioè oltre valori soglia o in contrasto con prescrizioni o in assenza di autorizzazione
452-quinquies Se l’inquinamento è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente[inquinamento?] deriva il pericolo di inquinamento ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo
Necessità interpretazione “ortopedica” Il “fatto” di cui al comma precedente non è evidentemente l’inquinamento (l’evento), ma la condotta (di sversamento, interramento di rifiuti ecc.) Rischio sovrapposizione con contravvenzioni di pericolo
Art. 452-quater (disastro ambientale doloso) Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
nn. 1 e 2 n. 1 alterazione irreversibile di un ecosistema: curioso requisito a ben vedere non necessario, posto che è sufficiente n. 2 l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
ecosistema l’insieme degli organismi viventi (comunità), dell’ambiente fisico circostante (habitat) e delle reazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio definito della biosfera
Equilibrio di un’ecosistema Nozione scientificamente discutibile: secondo recente letteratura ecologica non esiste una condizione definibile di equilibrio naturale: gli ecosistemi sono in continua evoluzione anche in assenza di interferenze esterne ed antropiche. Concetto giuridico e relazionale: peggioramento radicale della funzionalità di un ecosistema rispetto ad un tempo antecedente alla contaminazione contestata
Irreversibilità/ reversibilità onerosa Alterazione irreversibile: status quo ante non ripristinabile (n. 1), o ripristinabile solo a costi particolarmente onerosi e con provvedimenti eccezionali Vaghezza concetti: “irreversibile” “onerosa” “eccezionali”, “particolarmente” De Andrè: aggettivi, avverbi.
Particolarmente onerosa Per costi, difficoltà tecnica lavori? Valutazione oggettiva o soggettiva?
Provvedimenti eccezionali Si è ipotizzato che il riferimento ai “provvedimenti eccezionali” possa alludere a procedure “al di fuori del normale contraddittorio con la Pubblica Amministrazione …o al di fuori dell’ordinario procedimento di bonifica…” La parola “provvedimenti” pare evocare misure tecniche o giuridiche straordinarie (particolare complessità e difficoltà dei lavori, strumenti giuridici ad hoc quali finanziamenti statali o locali straordinari oggetto di apposite delibere).
eventi Accertamento implica complesse valutazioni scientifiche (l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema) e altrettanto complesse valutazioni tecnico-economiche (ad esempio in relazione ai costi di bonifica, alla fattibilità operativa dei ripristini, ecc.), patrimonio tipico di conoscenze settoriali extragiuridiche. perizie, scienza-tecnica/diritto
Evento n. 3: Ipotesi complessa rispetto a vecchio 434 c. p Evento n. 3: Ipotesi complessa rispetto a vecchio 434 c.p. e a 452-ter c.p 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Fatto/pericolo Non è un’ipotesa di disastro sanitario slegata da un fatto di contaminazione ambientale: Cfr. parola “fatto”, “estensione della compromissione”, rubrica e titolo. Però: essendo evento alternativo, non può essere considerato la “somma” degli eventi di disastro di cui ai nn. 1 e 2 + pericolo per pubblica incolumità
Aggravante Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi Fatto di contaminazione ambientale; non alterazione irreversibile o difficilmente reversibile
“persone offese” o esposte a pericolo Categorie separate dalla disgiuntiva “o”, a tutta prima danno/pericolo NO: endiadi, sufficiente messa in pericolo di un numero indeterminato (ma plurale) di persone argomento pena: da cinque a quindici anni: pena (relativamente) bassa per una causazione dolosa di morti o lesioni e, soprattutto, inferiore a quella del meno grave delitto di inquinamento doloso aggravato da eventi di morti o lesioni colposamente causati (art. 452-ter), fino 20 anni
Argomento letterale e sistematico offesa alla “pubblica incolumità”, non alla integrità fisica; la “rilevanza del fatto….per il numero di persone offese o esposte a pericolo” sembra costituire indice probatorio dell’unico requisito sostanziale “offesa alla pubblica incolumità”, contenuto nella formula “….offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per….”.
Argomento a contrario ove il legislatore ha inteso punire morti o lesioni (effettive, non pericolo di) lo ha fatto espressamente, come appunto nell’art. 452-ter.
abusivamente Abusivamente: in contrasto con il diritto: con le normative ambientali di settore, vuoi generali (d.lgs. n. 152/2006) vuoi di settore (ad es. in tema di discariche, di sostanze pericolose ecc.), ma anche con normative diverse (in tema di igiene e sicurezza del lavoro, di paesaggio ecc.), nonché in contrasto con provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, ordinanze ecc.)
Altra tesi Abusivamente = clandestinamente, in assenza di titolo a svolgere una determinata attività produttiva NO: cfr. 260 TUA, 256
Disastri “autorizzati”, scandalo? Rischio consentito Bilanciamento (non esistono diritti tiranni) Es. diossina Ilva Oggetto del dolo Direttiva 2008/99: condotte illecite che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alle matrici ambientali ovvero alla fauna o alla flora;
dolo Vs 434 c.p. varie tesi, legate alla particolare struttura del co. 1 (delitto di attentato) e alla controversa struttura del co. 2 (fattispecie autonoma/circostanza aggravante) Tesi prevalente: dolo diretto vs disastro, eventuale vs pericolo per pubblica incolumità
Dolo per art. 452-quater il disastro è evento del reato (e non più obbiettivo dell’attentato né, in ipotesi, circostanza aggravante): occorrerà dunque la coscienza e volontà di cagionare uno dei tre eventi tipizzati in alternativa, unitamente alla consapevolezza e volontà di agire abusivamente, ovvero difformemente dalle norme (o dalle prescrizioni) disciplinanti l’attività produttiva.
Consumazione e permanenza Profilo delicato sotto il profilo della decorrenza termini di prescrizione (e dell’art. 2 c.p. nel caso di condotta a cavallo della l. n. 68/2015) Per giur. su 434, ribadita in Eternit, reato permanente fin tanto che al permanere del pericolo si accompagni il permanere della condotta
452-quater Reato di evento (alterazione/pericolo…) Consumazione: quando la contaminazione comporto irreversibilità/difficile reversibilità/pericolo per pubblica incolumità Certo si tratta di eventi quasi sempre dinamici, dati dal cumularsi di condotte protrattesi spesso per anni
teoricamente Il reato si consuma con il raggiungimento di un livello di contaminazione tale da comportare alterazione irreversibile/difficilmente reversibile/pericolo; ove la condotta e l’alterazione rilevante si protraggano nel tempo il reato sarà permanente.
Ove la condotta cessi ma la contaminazione prosegua e si aggravi (ad es. per percolamento ulteriore), stando alla giur. Eternit, il reato dovrebbe già dirsi consumato, e i termini di prescrizione decorreranno dal momento (antecedente) dell’avvenuta alterazione/messa in pericolo Difficoltà datazione dell’evento consumativo
Fuori dei casi previsti dall’art. 434 c.p. Clausola infelice: intenzione del legislatore: evitare abolitio crimins Lettera legge: clausola di riserva a favore, per fatti riconducibili a 452-quater lett c), del meno grave disastro innominato Interpretazione “conservativa”: ove i fatti ricadano sia nella vecchia che nella nuova figura si applica nuova, speciale, per fatti commessi dopo entrata in vigore 452-quater (o in permanenza alla data della sua entrata in vigore)
NB Le gravi contaminazioni di cui all’art. 452-quater nn. 1 e 2 NON rientrano nello schema dell’art. 434; ipotesi di nuova incriminazione
Sovrapposizione (parziale) Solo per nr. 3 Requisito comune: pericolo per pubblica incolumità Requisiti non del tutto coincidenti: - accadimento di dimensioni straordinarie, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi (434)/ - alterazione irreversibile/difficilmente reversibile (art. 452-quater)
Rapporti con altre fattispecie Contravvenzioni di inquinamento: assorbiti da “abusivamente” Delitto di inquinamento: assorbito Rapporti con 452-ter: si applica quest’ultimo in caso in cui alla contaminazione grave seguano morti o lesioni effettive; il 452-quater in caso di mera messa in pericolo
Disastro ambientale colposo 452-quinquies co. 1: pena ridotta da 1/3 a 2/3 Fattispecie autonoma 452-quinquies co. 2: se dal fatto di disastro colposo deriva pericolo di disastro pena ulteriormente ridotta di 1/3 Fattispecie ultima discutibile: incrimina un fatto per definizione pericoloso se esso causa pericolo di disastro ambientale
452-ter c.p. Art. 452-ter. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni;
segue se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più̀ persone, di lesioni di più̀ persone, ovvero di morte di una o più̀ persone e lesioni di una o più̀ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più̀ grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può̀ superare gli anni venti.
Imputazione evento morte o lesioni Delitto aggravato dall’evento Orientamento Corte cost. e Cass. S.U. n. 22676/2009: ci vuole colpa, prevedibilità dell’evento in concreto NON dolo (sarebbe omicidio/lesioni dolose in concorso con inquinamento doloso) NON responsabilità oggettiva
doppio accertamento: il primo, di natura oggettiva, circa il nesso causale che deve collegare il fatto di inquinamento alle lesioni dell’integrità̀ fisica; il secondo, di natura soggettiva, circa la rimproverabilità̀ delle morti o delle lesioni come esito prevedibile ed evitabile dell’inquinamento.
NB La legislazione ambientale (od altre affini come quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro idonee a riempire la clausola “abusivamente”) sono ricche di regole cautelari, o comunque dette regole sono individuabili in molte delle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, può immaginarsi che, nella prassi, la colpa tenderà̀ con l’essere pressoché presunta.
warning le regole cautelari di settore, almeno in taluni casi, sono finalizzate alla tutela delle funzioni di pianificazione e controllo della p.a., ed hanno talvolta, per stessa ammis- sione della giurisprudenza, natura meramente formale, o comunque non han- no sempre e necessariamente come scopo (esclusivo o concorrente) quello di tutelare l’integrità fisica delle persone.
Regola per imputazione soggettiva ai fini della imputazione soggettiva all’inquinatore delle eventuali morti o lesioni, che le stesse fossero prevedibile conseguenza della condotta di inquinamento proprio alla luce di determinate regole cautelari finalizzate a prevenire quel determinato tipo di rischio per l’integrità̀ fisica.
Doppia imputazione (ogg/sogg) sarà abusivo l’inquinamento realizzato in violazione di qualsiasi norma di legge, anche non strettamente ambientale; tuttavia, ai distinti fini dell’imputazione soggettiva ex art. 452-ter, rileverà solo la violazione di regole cautelari che, quand’anche contenute in discipline ambientali o di altro genere, siano effettivamente finalizzate ad impedire offese alla salute o alla integrità̀ fisica.
452-ter: delitto aggravato dall’evento o circostanza aggravante? specificazione dello schema “generale” dell’art. 586 c.p., ovvero della morte o lesioni come conseguenza di altro delitto doloso.
Fattispecie autonoma o circostanza aggravante? fattispecie autonoma, per una molteplicità di argomenti: – l’evento (morte o lesioni) offende un bene giuridico, distinto, seppur interconnesso, rispetto a quello protetto dalla fattispecie-base (la salubrità̀ dell’ambiente); – le morti o lesioni sono inserite in un articolo distinto, con un proprio nomen juris;
Segue – a contrario, laddove il legislatore ha voluto qualificare eventi di lesioni gravi o gravissime come aggravanti lo ha fatto espressamente (cfr. ad es. art. 583 c.p.); - le pene previste dall’art. 452-ter sono autonomamente individuate, e non sono calcolate sulla cornice edittale dell’art. 452-bis;
Segue –dove ha inteso configurare aggravanti rispetto alla fattispecie di inquinamento ambientale, il legislatore lo ha fatto espressamente: si veda l’art. 452-bis, co. 2, ai sensi del quale la pena è aumentata se «l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta ..
Segue il limite del triplo all’aumento delle singole pene per i singoli eventi lesivi dell’integrità̀ fisica, con il limite massimo di vent’anni di reclusione, è strutturalmente analogo a quanto previsto dall’art. 589, co. 4, c.p., considerato dall’opinione prevalente un’ipotesi di concorso formale di (distinti) reati, con mera unificazione quoad poenam dei singoli reati
Segue Data la strumentalità̀ del bene ambiente alla tutela (anche) della salute, gli eventi de- scritti nell’art. 452-ter esprimono la traduzione in danno di un pericolo già̀ insito in potenza nella fattispecie base, quanto meno come eventualità
Conseguenze di disciplina No bilanciamento Si parte da cornice edittale del 452-ter; su quella base si applicano eventuali circostanze attenuanti. Delitto non richiamato da 231/2001 Dimenticanza? Scelta?
Principio di proporzione Stessa pena sia in caso di plurime morti causate colposamente che di lesioni (non lievi)
problema Rapporto con art. 452-quater Quest’ultimo non prevede morti o lesioni (ma pericolo per incolumità pubblica) Disastro presuppone contaminazione più grave vs inquinamento 452-ter ipotesi poco realistica?