Le persone fisiche, diritti e capacità, la posizione dei minori

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Transcript della presentazione:

Le persone fisiche, diritti e capacità, la posizione dei minori I soggetti del diritto Le persone fisiche, diritti e capacità, la posizione dei minori queste slides non sostituiscono il libro- mgp 25/4/2017 Ps: so che la figurina è deprecabile

Le persone fisiche Sono tutti gli esseri umani, nati vivi, senza discriminazione di sesso, razza, religione, condizione sociale. Al momento della nascita si acquista la capacità giuridica, che è la capacità di avere diritti e doveri. La capacità giuridica si acquista con la nascita, si perde con la morte Tutti acquistano alla nascita il diritto al nome, all’integrità fisica, alla salute, i diritti di famiglia, la cittadinanza, … E’ possibile, fin dalla nascita, acquistare diritti di proprietà. Con la nascita si acquistano anche i primi doveri: obbedire ai propri genitori, non danneggiare gli altri, rispettare le leggi.. È possibile, se si è particolarmente sfortunati, anche “ereditare” i debiti…

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 3 1 Costituzione della Repubblica italiana, articolo 3 1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Facciamo un passo indietro: i diritti delle persone vengono “riconosciuti” dallo Stato, quindi esistono anche prima e anche senza che lo Stato li “riconosca”. Ogni persona “vale”: può far valere i propri diritti e deve adempiere ai propri doveri nell’interesse della collettività. Lo Stato crea la “cornice”, costruisce un sistema di regole all’interno del quale ognuno fa le proprie scelte liberamente, e ne è responsabile. Ciascuno è tutelato come singolo individuo ma anche come componente di una famiglia, di un gruppo sociale, di associazioni politiche, sindacali, ricreative. Doveri fondamentali: dovere di lavorare (art. 4.), obbligo di pagare i tributi (art. 23), dovere di difesa della patria e obbligo di prestare il servizio militare (art. 52), dovere di contribuire alle spese pubbliche (art. 53), dovere civico del voto (art. 48), dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi (art. 54) Diritti inviolabili: non c’è un elenco tassativo. Ciò ha permesso, nel tempo, di riconoscere diritti nuovi che nella Costituzione non erano elencati: tutela dell’ambiente, della vita del nascituro, del poter diventare genitori, dei diritti dei consumatori, della riservatezza nell’ambito dei nuovi media, dell’accesso all’informazione, alle comunicazioni, alla rete...

La capacità d’agire Si acquista alla maggiore età, fissata a 18 anni Consiste nella possibilità di compiere da soli atti che modificano la propria situazione giuridica (=fanno acquistare o perdere diritti/doveri) NB: ogni atto giuridico in sé è pericoloso: con un contratto si possono acquistare nuovi diritti, guadagnare denaro, ma anche perdere tutto, mettersi nei guai, rischiare il proprio patrimonio, i risparmi della famiglia, ipotecare il proprio futuro e quello dei propri figli.. La capacità d’agire non si acquista se la persona è priva totalmente o parzialmente della capacità naturale di intendere e di volere NB: “Intendere” = capire quali sono i propri interessi (una malattia mentale o una gravissima malformazione fisica possono limitare o annullare la capacità di “capire” e, di conseguenza, di “volere”, cioè di muoversi da soli nel mondo del diritto senza danneggiare se stesso e la propria famiglia)

Gli incapaci d’agire assoluti relativi assoluti minorenne interdetto minore emancipato inabilitato Non possono compiere alcun atto giuridico, per loro agiscono i genitori o il tutore Possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione vengono affiancati dal curatore In realtà, la situazione del minore è migliore di quel che sembra …….

I minori: sempre più attivi, sempre più capaci i genitori o il tutore esercitano la “potestà” sul minore e devono agire nel suo interesse; possono compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione (ad es: vendere una casa ereditata dal minore, investire il ricavato in BTP..) occorre anche l’autorizzazione del giudice (che deve verificare che il minore non venga danneggiato dai genitori) “atti giuridici della vita quotidiana”: un minore può compiere da solo atti economicamente poco … “pericolosi” (ad esempio: comprare da solo la merenda, capi di abbigliamento di prezzo non elevato, prendere il bus..) perché si presume abbia il consenso dei genitori (che, ad esempio, gli hanno anticipato la somma necessaria); se i genitori non sono d’accordo, possono sempre chiedere l’annullamento del contratto…. artt.428 + 1425 cc: gli atti compiuti dal minore possono sempre essere annullati dal giudice se i genitori provano che l’altra parte, a conoscenza della minore età del ragazzo, ne ha approfittato, provocandogli un danno economico INCAPACITA’ DEL MINORE - ECCEZIONI: può riconoscere un figlio naturale; •  può essere ascoltato in caso di disaccordo dei genitori sull'indirizzo della vita familiare, la scelta della scuola; • a 16 anni può essere autorizzato dal giudice a sposarsi •  a 16 anni può esercitare i diritti relativi al suo lavoro

RISPOSTA Non potresti concludere un affare, un contratto,con un acquirente minorenne, ai sensi dell’art.2 del codice civile: Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Qual è la funzione della capacità di agire???? Solo chi ha raggiunto una sufficiente maturità potrà non solo essere titolare di diritti, ma anche validamente disporne. Secondo il nostro ordinamento, la capacità di agire si acquista con la maggiore età che è fissata a 18 anni. Questa è una regola generale in quanto possono prevedersi età differenti per il compimento di particolari atti, soprattutto nel campo del lavoro. Per concludere un valido contratto di vendita, per essere validamente parte alienante ovvero acquirente, occorre avere raggiunto la maggiore età. Il contratto concluso da un minorenne, è annullabile ai sensi dell’articolo 1425, I comma del codice civile. Per la legge quindi, il contratto di vendita in questione non sarebbe valido. Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. L’avvocato risponde.. Ho aperto da un mese un sito di e-commerce. Vendo foto tridimensionali a colori inviatemi dai clienti. Dopo aver scelto tutti i prodotti, prima della conferma dell'ordine e quindi del pagamento, vengono richiesti i dati del cliente. Se ad effettuare l'acquisto è un minorenne, posso emettere fattura utilizzando il suo codice fiscale? non posso non esserne consapevole perché dal codice fiscale vedo immediatamente se è minore o meno. Nel caso non potessi, posso emettere una fattura senza codice fiscale? Grazie Art.1425 Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.  È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428 (*), il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere. (*) malafede dell’altro contraente + “grave pregiudizio” per l’incapace

Contratti in rete Se l’acquirente è minorenne …… Secondo l’art. 1425 del Codice Civile i minori sono incapaci giuridicamente e ciò significa concretamente che possono stipulare un contratto su Internet solo con il consenso del loro rappresentante legale (di norma, un genitore).  Il commerciante non ha alcuna responsabilità e non gli possono essere chiesti i danni se il minore clicca su voci come “Dichiaro di essere maggiorenne” perché ci si affida alla relazione di fiducia tra partner. Art. 1426 Raggiri usati dal minore Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.   Il contratto può quindi essere annullato, ma il commerciante non è responsabile di eventuali danni e può reclamare i costi di spedizione o imballaggio. Nella realtà, i minori concludono continuamente dei contratti, a partire dal bambino spedito coi soldi in mano a comprare il gelato in spiaggia, perché smetta di lamentarsi.. Il diritto risolve questi casi con una fictio iuris, una finzione del diritto: si presume che il minore sia rappresentante dei genitori, e concluda il contratto per loro conto. Questa finzione viene adattata alle circostanze concrete: età del minore (c’è differenza tra avere 5 o 15 anni), tipo di contratto, entità del prezzo.. esistono dei casi in cui le circostanze non possono permettere di ritenere – a una persona in buona fede- che il minore abbia agito come rappresentante dei genitori.. il contratto, allora, può essere annullabile.