Convegno europeo sui minori Courts facing courts: child friendly justice Minori e gestione dei conflitti nello spazio comune europeo: una sfida per il futuro 26 maggio 2017 14:00-18:00 Aula Magna del Palazzo Giustizia, Milano PANEL 2 Avv. Paolo Di Franco Avvocato in Milano- E.K. jogàsz in Budapest
Tavola Rotonda Sommario Tematiche: 1. Possibilità di sospensione dell’esecuzione del decreto di rimpatrio ex Convenzione Aja 1980 2. Impugnazioni previste avverso il decreto di rimpatrio 3. Le modalità del procedimento all’ascolto del minori 4. Interpretazione dell’art. 13 Convenzione Aja 1980 5. Durata media dei procedimenti ex Convenzione Aja 1980 6. La modalità e tempistiche di esecuzione del decreto 7. Casi d’applicazione dell’art. 11 comma 8 Reg. 2201/2003
A) Fonti del diritto 1) Convenzione dell‘Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori la Convenzione è stata ratificata in Ungheria con il decreto legge 7 aprile 1986 n. 14 ed è stata resa esecutiva con il decreto del ministro della giustizia 1 agosto 1988 n. 7 2) Il decreto di rimpatrio ex Conv. Aja 1980 è regolato dalla legge 1994 n. LIII. sull’ esecuzione giudiziaria 3.) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio-Bruxelles II bis Dal 1 marzo 2005 4.) La legge 1952 n. III. (legge sulla procedura civile)
B) La Convenzione secondo l’applicazione del diritto ungherese In linea con il principio che, nell’applicazione della Convenzione, è nell’interesse principale del minore il ripristino immediato del diritto di custodia violata Quindi non si esamina e delibera sul merito dello stesso Questo è visibile anche sul processo: processo stragiudiziale, termini corti e possibilità ridotte della prova - In caso di rimpatrio contrario all’interesse del minore si applicano gli articoli 12 e 13 -> diniego del rimpatrio
C) Statistiche -Nel 2011 il presidente della Corte Suprema d’Ungheria ha ordinato una indagine sulla pratica del rimpatrio dei minori illecitamente trasferiti in Ungheria tra il 1 gennaio 2010 e 31 dicembre 2011. -Sulla base della documentazione di primo grado, di 32 casi decisi 28 erano relativi alla sottrazione illegale dei minori portati in Ungheria, mentre 4 casi riguardavano minori ungheresi trasferiti in un altro paese -Di questi 28 casi 13 si sono conclusi con il decreto di rimpatrio, 11 casi con il diniego del rimpatrio, mentre 3 casi si sono conclusi con l’annullamento ed 1 con conciliazione tra le parti - 8 casi sono stati definiti nel primo grado, 20 nel secondo, in 7 casi è stata richiesta la supervisione della Corte Suprema - In 4 casi è stata ordinata l’esecuzione forzata
I.) Le autorità competenti D) Il processo I.) Le autorità competenti Secondo l’art. 6 della Convenzione: „Ciascuno Stato contraente nomina un'Autorità Centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione” quest’ Autorità Centrale sulla base del decreto legislativo della Convenzione (il decreto del ministro della giustizia 1. agosto 1988 n.7 ) è il Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione - l’ufficio: dipartimento del diritto privato Internazionale del Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione Secondo la comma (1)-(2) dell’art. 3. : (1) „Se l’Autorità Centrale accetta la domanda, inizia il procedimento non contenzioso per il rimpatrio del minore...” (2) „Il Tribunale del Distretto Centrale di Pest ha la competenza esculsiva sul processo.”
II.) Termini, durata dei procedimenti (segue): il processo II.) Termini, durata dei procedimenti Secondo l’art. 11. della Convenzione „l’Autorità giudiziaria o amministrativa richiesta deve deliberare entro un termine di sei settimane dalla data d’inizio del procedimento...” Il comma 1 del §5 del decreto attuativo Min. Giustizia non parla di termini nel procedimento, ma dichiara che „il tribunale delibera dalla domanda nel procedimento stragiudiziale con urgenza. L’udienza deve essere fissata entro l’ottavo giorno calcolato dalla notifica al tribunale della domanda. Fatti emersi dall’indagine: Su 28 casi solo in 4 casi è stata fissata l’udienza entro 8 giorni Negli altri casi solo dopo, nei due casi peggiori tra i 15 ed i 18 giorni Sui 24 casi che sono stati definiti nel merito, 6 procedimenti hanno superato le 6 settimane !!!!! Ma per il carico di lavoro e la prassi del Tribunale del Distretto Centrale di Pest o le esperienze internazionali i risultati vengono valutati sopra la media europea
III.) Le impugnazioni avverso il decreto di rimpatrio (segue): il processo III.) Le impugnazioni avverso il decreto di rimpatrio 1.) L’impugnazione ordinaria: appello Corte d’Appello / di merito/ (Pp.§257.-§259.) 2.) L’impugnazione straordinaria: richiesta di supervisione Corte Suprema /sola legittimità/ (§270.-§275.) Per quanto riguarda le impugnazioni secondo la legge 1952 n. III. sul procedimento civile: Il §257. comma n. (1): „...altrimenti in caso di appello avverso un decreto si delibera senza udienza da parte della Corte d’appello (Törvenyszék) in secondo grado.” Il §270. comma n. (2): „ La richiesta di supervisione della sentenza definitiva o il decreto definitivo del caso viene richiesto con riferimento alla violazione di legge...”
- La prova è in sintonia con il carattere del procedimento (segue): il processo IV.) La prova - La prova è in sintonia con il carattere del procedimento procedimento non contenzioso, con urgenza, termini corti Lo scopo non è la deliberazione nel merito del diritto di custodia Secondo la risoluzione n. 2002.634 della Corte Suprema, nel procedimento per il rimpatrio dei minori illecitamente trasferiti in Ungheria, le regole generali della prova (la legge 1952 n. III) sono applicate secondo le esigenze della Convenzione dell’Aja 1980 Quindi testimoni, psicologo o studio dell’ambiente non sono generalmente prove ammesse !!!! Ruolo principale dell’ascolto diretto e personale dei minori
L’udienza deve essere: - Diretta personalmente dal giudice (segue): il processo L’udienza deve essere: - Diretta personalmente dal giudice In assenza delle parti Con la presenza di un rappresentante dell’ufficio tutele verbalizzato con registrazione sonora Altri elementi specifici: Istruzione in psicologia infantile dei giudici Locale ed area adeguati alla presenza di minori
E) Le condizioni del rimpatrio Secondo l’applicazione del diritto ungherese il tribunale studia due cose durante il procedimento /due gradi/: 1.) l’avvenuta sottrazione illecita o meno dei minori secondo della Convenzione; 2.) se esiste circostanza o motivo che permetta il diniego del rimpatrio La pratica giudiziaria considera il diniego quale misura straordinaria e l’interpreta in un modo restrittivo. Possibilità del diniego del rimpatrio contenute nell’articolo 12 e 13 della Convenzione.
(segue: Condizioni di rimpatrio) Art. 13 della Convenzione Aja 1980 „Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.”
(segue): le condizioni di rimpatrio Secondo la pratica ungherese, i motivi più frequenti per chiedere il diniego dal parte della persona richiesta sono i seguenti: Il comportamento duro, agressivo o per quanto riguarda il minore pericoloso sia mentale, sia fisico La molestia sessuale del minore L’integrazione ambientale del minore I problemi: il tribunale non può esaminare il comportamento dell’altra parte L’integrazione ambientale del minore non è un motivo sufficiente (neanche in questo caso se il nuovo cambiamento dell’ambiente prevede difficoltà eventuali) !!!! il Tribunale non ammette la prova sulle capacità dei genitori (chi è più capace?) + Bruxelles II bis art. 11. comma (4)- il diniego non è possibile se dopo il ritorno interventi sufficienti sono stati posti in essere per la protezione del minore
Servizi sociali comune …. vs. H.B. Pratica n.24.Pk.500136/2014/37. Tribunale del Distretto Centrale di Pest Proc.Civ.N. 45/12 R. Gen./E Tribunale Per I Minorenni Milano Servizi sociali comune …. vs. H.B. Con riferimento a Bruxelles II bis art. 11 comma (4), (8)
F) Esecuzione del decreto Sulla base del §10 decreto del ministro della giustizia 1. agosto 1988 n.7, il decreto di rimpatrio viene eseguito dalla legge 1994 n. LIII. sull’ esecuzione giudiziaria Quindi l’esecuzione del decreto non ha regolamento speciale - Parte III., Capitolo IX. dall’Esecuzione di azioni determinati §172-§177: Regole comuni §180-§180/A: Trasferimento dei minori - Il Tribunale sulla base di un documento esecutivo richiede alla persona obbligata di adempiere volontariamente entro un certo termine - In mancanza di adempimento il Tribunale ordina il trasferimento con la cooperazione della polizia - Invia la documentazione anche all’autorità di tutela dei minori e la chiede alla stessa di mettersi in contatto con la persona obbligata per richiamarla sulle conseguenze dell’inadempimento - Il minore deve essere trasferito al richiedente, al suo incaricato o alla polizia - la polizia può ordinare un mandato di ricerca in caso di irreperibilità presso la dimora abituale, ma non può utilizzare forza coercitiva
È possibile sospendere l’esecuzione? Le disposizioni sull’esecuzione del trasferimento dei minori /tra il §180. e §180/A. non contengono informazioni dalla sospensione del procedimento Caso specifico di sospensione il §48. comma (1) del Capo III sulle regole comuni attuative dell’esecuzione statuisce che: „Il tribunale che pone in essere l’esecuzione obbliga a sospendere la stessa, su richiesta del richiedente qualora la sospensione non violi il diritto di terzi.”
Grazie per la Vostra attenzione! Avv. Paolo Di Franco Di Franco Studi Legali Studio a Milano via Lamarmora, 42 Milano tel +39.02.55.18.99.53 tel +39.338.17.22.171 Studio a Budapest 1012 Budapest, Márvány utca 18 tel +36.30.578.33.90 tel +36.1.610.79.93