L’evoluzione del Diritto delle Assicurazioni Continuità o rottura con il passato? Avv. Giuseppe Ranieri Studio Legale Tributario Ranieri Comitato Esecutivo AIDA Italiana Firenze, venerdì 8 febbraio 2013
L’incidenza delle micropermanenti Il costo dei sinistri con lesioni micropermanenti ha pesato nel 2011 per il 66% del totale delle liquidazioni; Il risarcimento di circa 500.000 sinistri con invalidità dell’1% o 2% (per i quali in molti paesi europei non è quasi mai riconosciuto il danno da IP) è costato nel 2011 agli assicuratori italiani oltre 2.100.000.000 €.
Art. 32 comma 3-ter “Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7/09/2005 numero 209 è aggiunto infine il seguente comma: in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.”
Art. 32 comma 3-quater “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 d.lgs. 7/09/2005, numero 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.”
Le voci degli attori (1) Non risulterà possibile configurare una lesione in presenza unicamente di riferiti disturbi soggettivi … Il comma 3-ter si riferisce alla liquidazione del danno biologico permanente, il 3-quater riguarda il danno biologico temporaneo che potrà essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente Le Compagnie di Assicurazione hanno inviato note orientative alle reti fiduciarie ed organizzato riunioni per richiamare l’attenzione sulla nuova legge …
Le voci degli attori (2) Inammissibile il paradosso di un mutamento per legge della scienza medico legale nella RC auto ! Movimento di sensibilizzazione per chiarire che il colpo di frusta è ancora passibile di risarcimento, è cambiato solo l’iter da percorrere per ottenere l’adeguato ristoro. Inaccettabile ogni interpretazione che possa andare ad interferire nel merito dell’indagine cui il medico legale è tenuto !
I contrasti in seno alla comunità medico legale Minaccia all’indipendenza del ruolo ed alla dignità professionale? In particolare gli accademici hanno denunciato una coartazione dell’autonomia scientifica Pluralità di associazioni; schieramenti contrapposti nella lettura della novella legislativa, ma convergenti nel ritenere che la legge sia il frutto delle pressioni delle Compagnie, sperando nell’interrento demolitorio della Corte Costituzionale. Importanti le indicazioni della Melchiorre Gioia sul ruolo del medico fiduciario. In seguito alla conversione in legge ha emanato “linee guida” molto dettagliate e ben fatte Consultabili su: www.melchiorregioia.it.
Le critiche dei giuristi L’ennesima riforma filo-assicurativa (Marco Bona e tutta la Scuola dei cd “esistenzialisti” – Monateri, Cendon); Lesione di diritti inviolabili ed incostituzionalità della nuova normativa per violazione: A) dell’art. 77, comma II Cost.; B) degli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 Cost.; La nuova normativa ha per obiettivo il superamento non delle micropermanenti tout court, ma di quelle che si prestano ad abusi e truffe (Giovanni Comandè); Le nuove norme esaltano il ruolo del medico legale, imponendogli la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri di valutazione e stima del danno; (Marco Rossetti)
Il controllo dell’Isvap Isvap ha chiesto alle imprese di conoscere le iniziative adottate per uniformarsi ai nuovi criteri, unitamente alla copia di circolari e direttive inviate alle proprie reti; Sul totale delle imprese interpellate, il 58% ha inviato circolari con indicazioni conformi a quelle formulate dall'Autorità, il 22% ha diramato istruzioni non conformi, richiedendo anche per semplici inabilità temporanee complessi accertamenti diagnostici; le restanti hanno divulgato generiche linee guida ; L’organo di controllo ha rilevato che “di fronte a norme che vanno nel senso voluto dall'industria assicurativa, le imprese riescono a darne un'applicazione che si spinge oltre, non tenendo in considerazione l'impatto sui consumatori; sono in corso verifiche e interventi per ricondurre a conformità i comportamenti delle imprese" (audizione Comm. Straordinario Isvap in Senato, 31/7/2012)
A) Profili sostanziali B) Profili Processuali La conversione in legge del c.d. Decreto liberalizzazioni e le ricadute sull’attività dell’avvocato: A) Profili sostanziali B) Profili Processuali
Cosa cambia in materia di micropermanenti con la novella Cosa cambia in materia di micropermanenti con la novella? Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (Celso) In realtà se gli operatori del diritto in subiecta materia (assicuratori, medici legali, avvocati e magistrati) avessero applicato la normativa già in essere ante novella secondo lo spirito di Celso, le norme ad integrazione non sarebbero servite. Tuttavia il lassismo degli operatori l’abuso strumentale del processo ed il proliferare delle frodi nel settore delle micropermanenti, divenuto in numerose zone del paese un vero e proprio ammortizzatore sociale, una sorta di cassa integrazione guadagni, ha costretto il legislatore ad intervenire, pena l’insostenibilità dei premi per i cittadini onesti, gli indebiti vantaggi per furbi e disonesti ed il default di tutto il comparto RCA.
Cambiamenti sul piano giudiziale (sostanziale e processuale) riguardano: A) il principio dell’onere di contestazione (art. 115 cpc); B) il principio dell’onere della prova (art. 2697 cc); C) il dovere di collaborazione del creditore (art. 1175 cc in combinato disposto dell’art. 148 terzo comma CDA) D) mora del creditore (artt. 1206-1207 CC); E) quesito al CTU e svolgimento operazioni peritali nella consulenza medico-legale.
Problema della retroattività (art.11 preleggi) “La legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”. il problema si pone per tutti i sinistri verificatisi ante legge 27/12, sia che in quella data fossero in corso i giudizi per il risarcimento dei danni sia che fossero ancora in fase istruttoria o di trattative stragiudiziali. il problema è stato affrontato e risolto ragionevolmente dall’ISVAP (ora IVASS) nella lettera al mercato del 19/04/2012 n. 09-12-007646. “le norme entrate in vigore il 25 marzo 2012, sono applicabili ai sinistri in corso di valutazione, in cui le fattispecie di danni alla persona di lieve entità non siano ancora state oggetto di accertamento da parte dell’impresa sotto il profilo medico-legale”.
La giurisprudenza di merito Nelle sentenze che commenteremo alla fine anche la giurisprudenza fa proprio il criterio indicato dall’ISVAP. Infatti il giudice, peritus peritorum, in alcuni casi ha disconosciuto il danno biologico permanente in applicazione della nuova normativa, laddove il CTU l’aveva riconosciuto nell’elaborato peritale, anche in assenza di accertamento strumentale obiettivo.
A) Principio dell’onere di contestazione art A) Principio dell’onere di contestazione art. 115 CPC ne eat iudex ultra petita partium “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Nel caso in cui il danneggiato non si presenti a visita medico-legale ex art.148 terzo comma CDA o anche in caso di valutazione effettuata ma non condivisa, occorrerà contestare in sede di costituzione tempestiva in giudizio ex art.115 CPC la sussistenza di un danno permanente, per evitare che la stessa si dia per ammessa.
B) Principio dell’onere della prova art B) Principio dell’onere della prova art. 2697 CC onus probandi incumbit ei qui dicit La novella prevede per la risarcibilità del danno biologico permanente oltre all’accertamento medico-legale visivo o strumentale che vale, come abbiamo visto, per l’invalidità temporanea, anche un accertamento clinico strumentale obiettivo. La prova può essere raggiunta mediante il deposito di relazioni ed esiti di esami strumentali specifici. Occorre cioè che parte attrice depositi sia una relazione medico-legale (riscontro clinico) valevole per provare la temporanea, sia nel caso di richiesta di danno biologico permanente, un accertamento clinico obiettivo (radiografia, ecografia, esame vestibolare …). Senza tali allegazioni ed in seguito a specifica contestazione di parte convenuta, la CTU non dovrebbe essere ammessa (perché esplorativa) e la domanda respinta.
C) Il dovere di collaborazione del creditore Mancata presentazione a visita – Violazione del dovere di collaborazione del creditore L’art.1175 CC dice che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Letto in combinato disposto con l’art.148 terzo comma CDA, in caso di mancata presentazione a visita da parte del danneggiato, potrebbe costituire elemento per contestare in capo al creditore danneggiato la violazione del principio di correttezza e di collaborazione con il debitore, in modo da tentare di ottenere una riduzione del risarcimento soprattutto in punto accessori: interessi, rivalutazione, spese legali e tecniche richieste da parte attrice.
D) Mora del creditore artt.1206 e 1207 CC La mancata presentazione a visita medico-legale potrebbe anche servire a costituire in mora il creditore-danneggiato per non aver compiuto quanto necessario affinché il debitore-assicuratore potesse adempiere l’obbligazione risarcitoria. Anche in caso di mora del creditore-danneggiato, l’assicuratore potrà tentare di ottenere ex art.1207 CC una riduzione del risarcimento in punto accessori come già abbiamo visto in caso di violazione del dovere di correttezza.
E) Quesito da porre al CTU e osservazioni del CTP artt. 191-201 CPC A) in via preliminare: dica il CTU se il quadro lesivo prospettato dal danneggiato, in quanto documentato da elementi che possano essere considerati oggettivi in base al criterio dell’evidenza scientifica, configuri, ex art.32 comma 3-quater l.27/2012, un’ipotesi di danno alla persona. B) in caso positivo: accerti e valuti il CTU la durata del danno biologico temporaneo e la congruità delle spese documentate. Accerti inoltre se la lesione lamentata risponda ai requisiti previsti dall’art.32-3 ter ed in caso positivo accerti e valuti l’esistenza di un danno biologico permanente.
Tribunale di Taranto (30/4/2012) Il giudice ha rigettato l’istanza attorea in assenza di lesioni oggettivamente percepibili. “Non si comprende che tipo di lesioni abbia subito l’istante; dai certificati pare riscontrata solo una cervicalgia da contraccolpo (riferita dall’appellante), laddove la radiografia non evidenzia segni da cui evincersi una qualche lesione”.
Giudice di Pace di Galatina (16/5/2012) Con riferimento ai danni conseguenti ad un tamponamento del 6 maggio 2010, il giudice ha condiviso le conclusioni del Ctu, determinando in base alle tabelle in uso in quel distretto il danno biologico da temporanea, totale e parziale, oltre al riconoscimento delle spese mediche Ha escluso però il danno biologico permanente, stimato nell’1% dal Ctu, “in forza di quanto previsto dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, come modificato dall’articolo 32 della Legge 27/2012” (trattandosi di lesioni non accertate strumentalmente, ma quanto meno visivamente per quel che riguarda il danno di inabilità temporanea)
Giudice di Pace di Desio (21/4/2012) Come il giudice di Galatina, anche questo giudice non togato ha respinto le richieste volte ad ottenere l’integrale risarcimento del danno biologico residuato in capo a due trasportati. Nonostante il Ctu avesse concluso riconoscendo postumi permanenti rispettivamente dell’1,5% e del 2%, per entrambi gli attori “non risultavano prodotti accertamenti obiettivi”, come peraltro evidenziato nella relazione dello stesso Ctu.
Giudice di Pace di Campana (9/7/2012) Dalle conclusioni del Ctu: esiti permanenti in misura del 3%, per entrambi i trasportati a bordo di un’autovettura scontratasi con una mucca. Tuttavia il giudice non ha liquidato nulla a titolo di invalidità permanente, in applicazione del nuovo disposto legislativo, osservando che “tutte le lesioni non strumentalmente accertate o non strumentalmente accertabili non sono risarcibili”.
Giudice di pace di Palermo (26/07/2012) “… Talché anche in presenza di una CTU con postumi stabilizzati per i quali viene riconosciuta un’invalidità permanente dell’1% ed un danno biologico da invalidità temporanea, stante che le considerazioni del CTU risultano fondate esclusivamente sull’esame clinico e sulla riferita sintomatologia soggettiva dell’attrice, in applicazione del disposto normativo sopra richiamato, la domanda risarcitoria dalla stessa proposta non può che essere rigettata”.
Tribunale di Caltagirone (3/09/2012) Il CTU ha riconosciuto per il colpo di frusta il 2% di invalidità permanente ad un danneggiato e solo la temporanea ad un altro danneggiato per lo stesso sinistro. Il tribunale tuttavia ha sentenziato che tra le due valutazioni del CTU deve essere privilegiata quella che esclude il danno biologico permanente in assenza di esiti obiettivamente verificabili. … A tali conclusioni deve a fortiori giungersi dopo l’entrata in vigore del comma 3-ter art.32 L. 27/2012.
Giudice di Pace di Padova (17 e 18/12/2012) Le due sentenze, nonostante le CTU avessero riconosciuto un danno biologico permanente, essendo l’accertamento avvenuto dopo l’entrata in vigore della L. 27/2012, negano il risarcimento, in quanto i sintomi soggettivi riferiti dagli attori non costituiscono accertamento clinico strumentale obiettivo.
Giudice di Pace di Mascalucia (28/5/2012) Sentenza di segno opposto alle precedenti: il giudice siciliano ha riconosciuto e quantificato il danno da microlesione denunciato dal conducente di uno scooter. Nell’amplissima motivazione, un deciso attacco al legislatore: “non pare possibile che si sia inteso modificare la criteriologia medico legale ….” – “essendo peraltro immutati i baremes del 2003 ….” – “non pare che le nuove norme possano incidere sostanzialmente sul concetto di danno biologico modificandone in senso restrittivo l’area ….”
Tribunale di Tricase (4/10/2012) sentenza di segno opposto Richiamandosi alla circolare Isvap che afferma l’applicabilità delle nuove norme alle fattispecie che non siano ancora state oggetto di accertamento, il giudice conclude per l’inapplicabilità delle nuove norme al giudizio de quo, già preceduto dall’attività di valutazione del danno; Il disposto degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni non contiene una norma imperativa e non preclude la possibilità di una liquidazione del danno da sofferenza, anche con aumento dell'importo base in misura diversa al 20% o 30%.
Statistiche di una grande compagnia Perizie con IP = 0 2011 2012 Gennaio 12,3% Febbraio 11,3% 12,4% Marzo 10,1% 13,4% Aprile 22,5% Maggio 37,5% Giugno 11,5% 44,8% Luglio 12,0% 45,5% Agosto 11,1% 44,7% Settembre 12,7% 45,3%
Legge 27 – Microlesioni 3.400 Liquidazioni senza riconoscimento IP 53 Contenziosi
Grazie a Tutti per la partecipazione CESIFIN e AIDA Sezione Toscana