Legge 41 del 23 marzo 2016 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Pistoia 30 marzo 2017 ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
OMICIDIO STRADALE COLPOSO 1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà, dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). - Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni». ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
LESIONI PERSONALI “STRADALI” COLPOSE L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dai seguenti: «Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - l’articolo 590 del Cp rimane, tuttora, come norma base diretta a sanzionare le lesioni stradali non gravi, né gravissime. Qui, invece, nel nuovo articolo 590 bis del Cp, è trasferita la disciplina delle lesioni gravi o gravissime, definibili, ovviamente, secondo le indicazioni normative contenute nell’articolo 583 del Cp. Art. 583 cp. Circostanze aggravanti. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585]: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni [c.p. 585], se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - PROCEDIBILITA’ Mentre l’ipotesi di cui all’articolo 590 del Cp, tuttora persistentemente applicabile nei casi di lesioni non gravi, né gravissime, è procedibile a querela di parte, giusta il disposto dell’ultimo comma dello stesso articolo, la nuova fattispecie incriminatrice è procedibile d’ufficio. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - REFERTO Il referto, definito come l'atto mediante il quale ogni esercente una professione sanitaria rende noti all'autorità giudiziaria competente i casi, in cui ha prestato la propria assistenza od opera, che presentino le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio, rientra tra le attività doverose cui il medico è sottoposto, tanto che, come disciplinato dall'art. 365 c.p.1, l'inadempimento di tale obbligo è penalmente sanzionabile ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - REFERTO-DENUNCIA il referto ha il fine proprio di prevenire e contrastare la criminalità, la denuncia si propone un fine eminentemente preventivo e clinico-statistico. Differenti oltre che le finalità, sono anche i contenuti, in quanto la denuncia reca informazioni circa gli elementi del fatto, con indicazioni riguardanti la fonte della notizia e la data di acquisizione della stessa e i dati riguardanti la persona autrice del fatto e la persona offesa, ma non reca giammai dati di natura biologica, a differenza del referto che è estremamente dettagliato in questo senso, fornendo un giudizio diagnostico ed uno prognostico delle lesioni, nonché un'analisi approfondita sulla natura, sulla causa e sulle conseguenze delle stesse, come disposto al comma 2 dell'art. 334 c.p.p. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - L'obbligo di denuncia interessa, come sancito dall'art. 331 c.p.p., tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, durante l'espletamento del proprio servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, pertanto interessa "i medici, e gli esercenti le professioni sanitarie in genere, che rivestano anche temporaneamente le qualifiche di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Ai fini dell'obbligo giuridico, è importante notare che, ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p., mentre per poter stilare una denuncia è necessario che il pubblico ufficiale abbia avuto notizia, durante il proprio servizio, di un reato, ossia di un delitto o di una contravvenzione, effettivamente realizzatosi, ai fini del referto, invece, è sufficiente che l'esercente una professione sanitaria, talvolta, quindi, pubblico ufficiale, abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possano presentare le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Quindi, mentre nel primo caso la normativa prevede che il medico, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, possa denunciare solo il reato perseguibile d'ufficio che a lui risulti effettivamente già consumato, nel secondo caso prevede, invece che il medico, in relazione ad un caso in cui abbia prestato la propria assistenza od opera, riferisca su di un "delitto in astratto, che potrebbe non appartenere al mondo della realtà". Ciò, in altre parole, vuole significare che una delle condizioni richieste dalla legge per la sussistenza dell'obbligo del referto consiste nella semplice possibilità che il fatto costituisca delitto perseguibile d'ufficio. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Tale possibilità, inoltre, deve essere vagliata soggettivamente da parte del sanitario implicato il quale, sulla base delle proprie conoscenze e della propria personale discrezionalità, deve essere in grado di decidere sulla necessità o meno del referto, necessità che comprende anche i casi di dubbia fattura, in quanto, per definizione, il possibile non può mai dirsi certo a tutti gli effetti. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - L'obbligo del referto non riguarda esclusivamente i medici, andando ad interessare qualsiasi esercente una professione sanitaria, ossia veterinari, farmacisti, ma anche infermieri, ostetrici, vigilatrici d'infanzia etc. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Perché l'obbligo sussista, però, non è sufficiente la condizione di esercente una professione sanitaria, in quanto è necessario si tratti di delitto perseguibile d'ufficio, delitto che si sia rilevato durante la prestazione della propria assistenza od opera, il che significa che tale prestazione possa essere stata indifferentemente espletata nei confronti di vivente, sotto forma di una qualsiasi attività di diagnosi o di cura, od anche nei confronti di cadavere, quindi anche senza finalità terapeutiche. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Nel caso in cui siano intervenuti più sanitari, come, ad esempio, una équipe in un caso di urgenza medico-chirurgica, ogni singolo componente è obbligato alla stesura del referto che può essere, però, redatto singolarmente da ognuno oppure stilato in un unico atto sottoscritto da tutti, come stabilito dall'art. 334 c.p.p. comma 3. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Art. 334 c.p.p. 1.Chi ha l'obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Abbiamo detto che, perché sussista l'obbligo di referto, è necessario che si tratti di delitto perseguibile d'ufficio e che, circa tale perseguibilità, è richiesta, ancor prima della certezza, la semplice possibilità. Si tratta cioè, come emerge chiaramente, di esprimere, con un giudizio tecnico, una diagnosi ed una prognosi specifiche, premesse indispensabili per poter appurare il rapporto di causalità. Proprio perché si tratta di danno alla persona, il referto va inteso, a tutti gli effetti, come prestazione medico-legale che deve, però, poter essere espletata da un qualsiasi medico, quando il caso lo richieda. Tuttavia sussistono reali difficoltà, di fronte ad un caso, specie se nell'urgenza, nel decidere se sia sufficiente un certificato o se sia necessario un referto, difficoltà insite proprio nell'aspetto medico-legale del parere prognostico, in quanto non è sempre agevole capire in prima istanza quale sia l'obiettività più importante e, quindi, da descrivere accuratamente nel referto. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Per quanto riguarda l'omissione di referto, come disciplinata dall'art. 365 c.p., è considerata reato in quanto ostacolo allo svolgimento dell'attività giudiziaria. Infatti, ricordiamo che, perché tale attività si esplichi è necessario che il delitto commesso sia noto alla competente autorità ed è proprio in questo senso che l'omissione del referto può essere considerata un reato di pericolo, in quanto, cioè, crea il pericolo della non perseguibilità di un autore di reato. Per questo motivo, è punibile non solo chi ometta di redigere il referto, ma anche chi non lo faccia pervenire in tempo all'autorità giudiziaria (art. 334 c.p.p.) e chi lo rediga in maniera incompleta o scorretta. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - I delitti di più frequente riscontro nell'esercizio della professione sanitaria, per i quali sussiste l'obbligo di referto, sono i delitti contro la vita e l'incolumità personale (tutti gli omicidi nelle loro varie specie, l'istigazione o l'aiuto al suicidio, la morte come conseguenza di un altro delitto, le lesioni personali gravissime, le lesioni personali gravi e le lesioni personali lievi che producono una malattia di durata superiore ai venti giorni; le lesioni colpose gravi o gravissime quando siano conseguenza di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale). In altre parole “le lesioni perseguibili sono quelle dolose (tranne quelle giudicate guaribili entro 20 giorni, sempre che non ricorrano circostanze aggravanti) e quelle che comportano pericolo di vita o la previsione di menomazioni permanenti o di funzione" ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
Classificazione delle lesioni personali Sulla base dell’elemento psicologico si distinguono: a. lesione personale volontaria o dolosa; b. lesione personale colposa. Sulla base della durata della malattia si è soliti distinguere: a. lesione personale lievissima: se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni (in questo caso il delitto è perseguibile a querela della persona offesa); b. lesione personale lieve: quando la malattia a una durata maggiore di 20 giorni ma non superiore ai 40 (ove si tratti di lesione personale volontaria si procede d’ufficio e perciò sussiste per il medico l’obbligo di referto); c. lesione personale grave: se la durata della malattia o dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge; d. lesione personale gravissima: se la malattia è certamente o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle circostanze aggravanti. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - Art 582 c.p. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale (1) , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente (2) , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (3) (1) Si tratta di un reato a forma libera, quindi che può essere commesso con qualsiasi tipo di condotta, anche omissiva se sussiste in capo all'agente un obbligo giuridico di impedire l'evento. (2) La malattia rappresenta l'evento del reato, che permette di distinguere la fattispecie in esame dal reato di percosse previsto dall'art. 581. (3) Tale ipotesi viene definita di lesione personale lievissima ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA - L’art. 583 c.p. elenca in dettaglio le ipotesi aggravanti, tutte di grande interesse medico legale: 1. la lesione personale è grave a. se dal fatto derivano malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni; b. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 2. la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: a. una malattia certamente o probabilmente insanabile; b. la perdita di un senso; c. la perdita di un arto; d. una mutilazione che renda l’arto inservibile; e. la perdita dell’uso di un organo; f. la perdita della capacità di procreare; g. una permanente e grave difficoltà della favella; h. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. ORDINE PROVINCIALE DEI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI - PISTOIA -