L'alternanza scuola-lavoro

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Transcript della presentazione:

L'alternanza scuola-lavoro da opportunità a dispositivo di controllo sociale Prof.ssa Giorgia Listì

l. 107/15 33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF). 34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del Terzo Settore» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Art. 1. Ambito di applicazione 2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Art. 2. Finalità dell'alternanza 1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Art. 2. Finalità dell'alternanza c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Art. 4. Organizzazione dei percorsi in alternanza 1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3. 2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. 3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Art. 4. Organizzazione dei percorsi in alternanza 4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. 5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. 6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

l. 107/15 35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero. 36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

l. 107/15 37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

l. 107/15 38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11

l. 107/15 40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

l. 107/15 41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti: a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza; b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza. 42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Focus «alternanza» è una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo è presente sia nei licei che nel sistema di formazione professionale serve ad assicurare ai giovani conoscenze di base e l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, favorire l'orientamento, realizzare un collegamento scuola/mondo del lavoro/società civile ha una durata complessiva di almeno 400 ore in tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei è parte integrante dell'offerta formativa (PTOF) nel secondo biennio e nell'ultimo anno o nel triennio si svolge mediante la progettazione congiunta tra l'istituzione scolastica e un Ente terzo (imprese, associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, con ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dellistruzione e formazione professionale (379) Art. 1 2 Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica. 3. Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dellarticolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dellistruzione e formazione professionale (379) 4 Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato "Made in Italy", nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano ùna facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dellarticolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dellistruzione e formazione professionale (379) Art. 2 (Identità dell 'istruzione professionale) 3 Il Profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dellarticolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dellistruzione e formazione professionale (379) Articolo 4 (Assetto organizzativo) 2. Il biennio comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale possono organizzare il primo biennio in periodi diq~~ici e possono articolare la classe per gruppi. l periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi allni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale; tale quota può comprendere anche le attività di alternanza scuola-lavoro previste dall'articolo 5, comma l, lettera d).

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dellarticolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dellistruzione e formazione professionale (379) Articolo 4 (Assetto organizzativo) 3. Il triennio è articolato in un telrzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fme di consentire allo studente di: a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biemlÌo, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma l, lettera a); b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro; c) paltecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo l) comma 33, deHa legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41,42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA 1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale è uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica sull’occupazione giovanile. La missione generale dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. “ Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici” del novembre 2012, la Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e una formazione professionale di eccellenza. In particolare, è stata sollecitata la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualità e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro; di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricoli e delle competenze);

La sperimentazione: l'impresa simulata. Guida operativa Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti importanti sviluppi in due direzioni: - il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107; - la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo del JOBS ACT1. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente. La sperimentazione: l'impresa simulata.

OCSE http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/it Tavola 1 - Tasso di occupazione della popolazione in età 15–64 anni, 2004–2014

Analizziamo i dati OCSE sull'occupazione Nel periodo 2004-2014

Analizziamo i dati OCSE sull'occupazione e sul rapporto istruzione/lavoro

OCSE La Flessi-sicurezza

Europa 2020 Il 2010 deve segnare un nuovo inizio. Voglio che l’Europa esca rafforzata dalla crisi economica e finanziaria. Le realtà economiche si muovono più velocemente di quelle politiche, come dimostrano le ripercussioni mondiali della crisi finanziaria. Dobbiamo accettare il fatto che la maggiore interdipendenza economica richiede anche una risposta più determinata e coerente a livello politico. Gli ultimi due anni hanno lasciato dietro di sé milioni di disoccupati. Hanno provocato un indebitamento che durerà molti anni. Hanno esercitato nuove pressioni sulla nostra coesione sociale. Hanno rivelato altresì alcune verità fondamentali sulle difficoltà che l’economia europea deve affrontare. Nel frattempo, l’economia mondiale va avanti. Il nostro futuro dipende dalla risposta dell’Europa. … È questo l’obiettivo della strategia Europa 2020: più posti di lavoro e una vita migliore. Essa dimostra che l’Europa è capace di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, trovare il modo di creare nuovi posti di lavoro e offrire un orientamento alle nostre società. José Manuel BARROSO

Europa 2020 Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda: crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. L'UE deve decidere qual è l'Europa che vuole nel 2020. A tal fine, la Commissione propone i seguenti obiettivi principali per l'UE: il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S; i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono); il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato; 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.

Europa 2020 7 priorità "Youth on the move" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori. E per questo deve Migliorare i livelli di istruzione, formazione e formazione continua: un quarto degli studenti ha scarse capacità di lettura, mentre un giovane su sette abbandona troppo presto la scuola e la formazione. Circa il 50% raggiunge un livello di qualificazione medio, che però spesso non corrisponde alle esigenze del mercato del lavoro. Meno di una persona su tre di età compresa tra 25 e 34 anni ha una laurea, contro il 40% negli Stati Uniti e oltre il 50% in Giappone. Secondo l'indice di Shangai, solo due università europee figurano tra le prime 20 del mondo;

Iniziativa faro: "Youth on the move" L'obiettivo è aumentare l'attrattiva internazionale degli istituti europei di insegnamento superiore e migliorare la qualità generale di tutti i livelli dell'istruzione e della formazione nell'UE, combinando eccellenza e equità, mediante la promozione della mobilità di studenti e tirocinanti, e migliorare la situazione occupazionale dei giovani. A livello dell'UE, la Commissione si adopererà per: integrare e potenziare i programmi UE per la mobilità, le università e i ricercatori (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e Marie Curie) e collegarli ai programmi e alle risorse nazionali; accelerare il programma di modernizzazione dell'istruzione superiore (programmi di studio, gestione e finanziamenti), anche valutando le prestazioni delle università e i risultati nel settore dell'istruzione in un contesto globale; studiare il modo di promuovere l'imprenditoria mediante programmi di mobilità per giovani professionisti; promuovere il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale; creare un quadro per l'occupazione giovanile che definisca politiche volte a ridurre i tassi di disoccupazione giovanile: questo quadro dovrebbe favorire, insieme agli Stati membri e alle parti sociali, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro mediante apprendistati, tirocini o altre esperienze lavorative, comprendendo anche un programma ("il tuo primo posto di lavoro EURES") volto ad aumentare le possibilità di lavoro per i giovani agevolando la mobilità in tutta l'UE.

Problemi aperti Occupazione: il cambiamento demografico provocherà prossimamente una diminuzione della forza lavoro. Attualmente solo due terzi della popolazione in età lavorativa hanno un posto di lavoro, rispetto a oltre il 70% negli USA e in Giappone Il tasso di occupazione delle donne e dei lavoratori più anziani è particolarmente basso. I giovani sono stati duramente colpiti dalla crisi (tasso di disoccupazione di oltre il 21%). Si rischia seriamente che le persone escluse dal mondo lavorativo o non fortemente legate ad esso vedano peggiorare la loro situazione occupazionale. Competenze: circa 80 milioni di persone hanno scarse competenze o solo competenze di base, ma l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita avvantaggia soprattutto le persone più istruite. Da qui al 2020 saranno creati 16 milioni di posti altamente qualificati, mentre i posti scarsamente qualificati scenderanno di 12 milioni. L'allungamento della vita lavorativa presuppone anche la possibilità di acquisire e sviluppare nuove competenze durante tutto l'arco della vita. Le misure adottate nell'ambito di questa priorità consisteranno nel modernizzare e potenziare le nostre politiche in materia di occupazione, istruzione e formazione

A livello dell'UE, la Commissione si adopererà per: Iniziativa faro: "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" A livello dell'UE, la Commissione si adopererà per: 1. definire e attuare, insieme alle parti sociali europee, la seconda fase del programma "flessicurezza", per trovare il modo di gestire meglio le transizioni economiche, lottare contro la disoccupazione e innalzare i tassi di attività; 2. adeguare il quadro legislativo, in linea con i principi della regolamentazione "intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione (orari, lavoratori distaccati, ecc.) e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; 3. agevolare e promuovere la mobilità della manodopera all'interno dell'UE e garantire un maggiore equilibrio tra offerta e domanda di lavoro, con un sostegno finanziario adeguato dei fondi strutturali, in particolare del Fondo sociale europeo (FSE), e promuovere una politica di migrazione dei lavoratori che sia globale e lungimirante, in modo da rispondere con la necessaria flessibilità alle priorità e alle esigenze dei mercati occupazionali;

Flessicurezza fles·si·cu·réz·za/ sostantivo femminile Politica economica volta al raggiungimento di un equilibrio tra flessibiltà del mercato del lavoro e garanzie di sicurezza sociale. Origine Adatt. dell'ingl. flexicurity •fine sec. XX.

La direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, Direttiva Bolkestein Si afferma il principio del paese di origine, secondo il quale un prestatore di servizi che si sposta in un altro paese europeo deve rispettare la legge del proprio paese di origine. Questo per incoraggiare i prestatori di servizi a spostarsi senza doversi informare su 25 diverse legislazioni nazionali. Il principio del paese d'origine è stato totalmente abbandonato nella versione definitiva della direttiva. Il principio del paese d'origine riguarda principalmente aspetti legali quali diplomi, regolamenti, necessità di autorizzazioni particolari. Ne è quasi del tutto escluso il diritto del lavoro, che è già regolamentato dalla direttiva 96/71/CE (relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi). Sono dunque escluse dal principio del paese d'origine tutte le tutele fondamentali dei diritti dei lavoratori, compreso il salario minimo, salute, igiene, sicurezza, diritti delle gestanti e puerpere, diritti di bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna, ferie retribuite. Resterebbero soggetti al principio del paese di origine il diritto di sciopero, le condizioni di assunzione e di licenziamento, gli oneri previdenziali. Esistono anche altre deroghe generali al principio di origine, soprattutto materie regolate a parte da altre norme europee, tra cui le principali sono: i servizi postali; la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; le qualifiche professionali; i diritti d'autore; le ragioni di ordine pubblico, salute o sicurezza. Esistono deroghe transitorie al principio di origine: trasporto di fondi, giochi d'azzardo, recupero giudiziario di crediti. In casi eccezionali, uno stato può applicare deroghe per casi individuali al principio di origine, tra cui le principali sono: esercizio di una professione sanitaria, tutela dell'ordine pubblico.

Apprendistato Il contratto di apprendistato è stipulato dai datori di lavoro per assumere lavoratori entro i 29 anni d’età esteso dal Jobs Act in favore di disoccupati per garantirne il reinserimento nel mercato del lavoro. Il datore di lavoro ha diritto ad alcune agevolazioni retributive e contributive ma anche per il lavoratore, è una tipologia di lavoro subordinato rivolta principalmente ai più giovani e prevede un’attività lavorativa, a fronte di una retribuzione differenziata e proporzionata in base alla tipologia di contratto, attività volte alla formazione specifica della risorsa occupata. Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni d’età per avere un’esperienza pratica nel mondo del lavoro, il contratto non può durare di norma più 3 anni, la retribuzione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è di 2 mila euro all’anno nel caso di minorenni e di 3 mila per i maggiorenni. Contratto di apprendistato professionalizzante, per giovani tra i 18 e i 29 anni e, se in possesso di qualifica professonale, anche a partire dall’età di 17 anni. La qualifica prevista è differente sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria, la durata non può essere maggiore di 3 anni e minore di 6 mesi, la retribuzione prevista assicura uno stipendio regolare pari al 60% della categoria, che gradualmente può uniformarsi. Inoltre per il 2017 tutti i datori di lavoro del settore privato che assumeranno giovani iscritti al programma Garanzia Giovani e di età compresa tra i 15 e i 29 anni avranno diritto allo sgravio contributivo, da 1.500 a 6.000 euro a lavoratore assunto per contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato, con riduzione del 50% nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato.

Cosa dice il governo.... I TEMPI DI ATTUAZIONE Dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno: le 400/200 ore rimangono comunque un obiettivo del triennio. Dal corrente anno scolastico 2016/2017 l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. A regime, dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell’ultimo triennio: circa 1 milione e mezzo. Prima dell’introduzione dell’obbligatorietà, gli studenti che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno svolto esperienze di alternanza, sono stati 270 mila: cifre che corrispondono al 18% del totale degli studenti della scuola secondaria superiore e al 42,3% delle scuole.

Alternanza in Sicilia I Licei Liceo Artistico Lazzaro - Catania http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Menu-Utility/Immagine/index.html_1482425762.html CONCORSI MIBACT: ASSUNZIONI PER FUNZIONARI La Legge di Stabilità 2016, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre aveva autorizzato un nuovo concorso MIBACT per 500 assunzioni nei Beni Culturali e ora finalmente sono stati indetti i Bandi Pubblici. La nuova Manovra Finanziaria elaborata dal Governo Renzi, che contiene disposizioni che riguardano, in particolar modo, pensioni, IMU e TASI, IRAP, IRES, assunzioni a tempo indeterminato agevolate, innalzamento del tetto del contante e altre misure, grazie a nuove risorse economiche ha previsto la creazione di numerosi posti di lavoro a tempo indeterminato nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. A dare la notizia era stato lo stesso Ministro Dario Franceschini, che, attraverso una nota pubblicata sul portale web del Ministero dei Beni Culturali, aveva annunciato nuovi investimenti in arrivo nella cultura ed un maxi concorso straordinario per assumere personale. “E’ stato autorizzato un concorso straordinario per l’assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari dei beni culturali – aveva dichiarato, infatti, il Ministro Franceschini – Una misura indispensabile per rafforzare la dotazione organica del MIBACT e introdurre professionalità fondamentali per garantire l’attuazione dell’articolo 9 della Costituzione”.

Usr Sicilia – Ordini forensi 22-12-2016 Sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia e l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia per la realizzazione di attività di Alternanza scuola lavoro. https://www.webeconomia.it/avvocati-italia-europa-numeri-statistiche/9505/ Avvocati in Italia e in Europa: numeri e statistiche Di Silvia Rotino - 26/03/2016 In Italia, secondo i dati aggiornati nel 2015, operano 246.786 avvocati. Un numero veramente notevole che fa del nostro Paese il terzo in Europa come rapporto avvocati/abitanti. Un numero che dovrebbe anche far valutare attentamente quanto convenga intraprendere gli studi di giurisprudenza. Come in tutti i settori, infatti, occorre prendere in considerazione la quantità dei competitors. Ma vediamo di approfondire i dati. In Italia abbiamo una media nazionale di 4 legali ogni mille abitanti. Il rapporto tra il numero degli avvocati e i mille abitanti nelle varie Regioni, però, è molto disomogeneo. In cima a questa speciale classifica si colloca la Calabria con 6,8 legali ogni mille abitanti; seguono la Campania e la Puglia con 5,7 avvocati. Il Lazio raggiunge quota 5,4, mentre il Molise 5,2. A seguire Abruzzo (4,4), Basilicata e Sicilia (4,3), Liguria (3,8), Umbria (3,5), Marche (3,3), Toscana (3,2), Lombardia (3,1), Emilia Romagna e Sardegna (3), Veneto (2,4), Piemonte (2,1), Friuli Venezia Giulia (2), Trentino Alto Adige (1,7) e Valle d’Aosta (1,4). Balza agli occhi la concentrazione nelle Regioni del Mezzogiorno, le zone oggettivamente meno ricche d’Italia.

Sul web http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/06/alternanza-scuola-lavoro-la-denuncia-degli-studenti-sfruttati-per-pulire-i-bagni-dei-ristoranti-e-fare-volantinaggio/3422124/ C’è chi è stato costretto a volantinare per dodici ore al giorno, chi si è trovato a pulire bagni e tavoli al ristorante e altri ancora che hanno trascorso giornate a catalogare locandine degli anni Ottanta in un cinema. È l’altra faccia dell’alternanza scuola-lavoro, l’attività resa obbligatoria dalla legge sulla Buona Scuola per gli studenti di terza, quarta e quinta dei licei e degli istituti tecnici e professionali. Sulla carta dovrebbe essere “un’esperienza formativa innovativa per unire sapere e saper fare” ma secondo l’Unione degli Studenti della Puglia, che ha lanciato una denuncia pubblica Replica del segretario di stato Gabriele Toccafondi “non si volantina per 12.... manderemo ispettori”

Sul web http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/11/29/news/ecco-la-formula-scuola-lavoro-studenti-a-raccogliere-pomodori-pulire-frantoi-e-giocare-al-museo-1.289673 Alternanza scuola lavoro: 'Noi studenti mandati a raccogliere pomodori o a pulire i frantoi'. In un dossier dell’Unione degli studenti le esperienze paradossali di chi ha seguito il percorso professionale obbligatorio per un milione e mezzo di ragazzi previsto dalla Buona scuola. Mentre il Miur finanzia con cento milioni di euro l’apertura di oltre 27 mila posizioni. Grazie agli accordi con McDonald's, Poste, Zara ed Eni

Sul web http://www.corriere.it/foto-gallery/scuola/secondaria/16_novembre_11/alternanza-scuola-lavoro-studenti-contro-c99d80cc-a7f2-11e6-b076-c4200a7222c9.shtml Blitz del Coordinamento dei collettivi studenteschi nel Mc Donald’s di piazza Duomo, a Milano. Gli studenti hanno occupato il fast food accendendo fumogeni all’esterno dell’esercizio commerciale. «L’alternanza scuola lavoro è indigeribile», è uno degli slogan della protesta. «Lo scorso mese il Miur ha stretto un accordo con Mc Donald’s, una delle più grandi multinazionali, che fornirà 10mila posti di lavoro agli studenti. Questo è per noi amorale è inaccettabile. Sfruttatori!», è la denuncia degli studenti. Una cinquantina di studenti sono entrati nel fast food, e dopo aver raggiunto le casse volantinando, si sono seduti a terra urlando all’unisono degli slogan, tra cui: «Ci bocciano, ci sfruttano, ci danno l’happy meal: è questa la loro scuola lavoro». “Vogliamo essere formati in quanto individui, non schiavizzati da multinazionali criminali”.