PROFESSIONI SANITARIE

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Transcript della presentazione:

PROFESSIONI SANITARIE QUALIFICHE GIURIDICHE

PUBBLICO UFFICIALE (PU) INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (IPS) L’ordinamento giuridico tiene conto delle professioni sanitarie, che costituiscono un Servizio di Utilità Pubblica in quanto la salute dei cittadini è un bene individuale e collettivo, alla cui tutela lo Stato è interessato (Art. 32 Cost.). L’esercizio dell’attività professionale sanitaria è caratterizzata dall’attribuzione di determinate QUALIFICHE GIURIDICHE, che assumono rilevanza ai soli effetti della legge penale, in relazione alle differenti modalità di esercizio professionale. PUBBLICO UFFICIALE (PU) INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (IPS) ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

PUBBLICO UFFICIALE (Art. 357 c.p.) «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi» Pubblico Ufficiale è colui che svolge la sua attività per soddisfare finalità dello Stato o di altro Ente o Istituto pubblico, e che riceve il suo potere di autorità e di rappresentanza direttamente dallo Stato o Ente considerato. PUBBLICA FUNZIONE: attività alla quale sono collegati i poteri dello Stato o di altro Ente Pubblico compresa nella sfera legislativa, giudiziaria o amministrativa.

FUNZIONE LEGISLATIVA: è quella diretta alla formazione delle leggi che costituiscono l’ordinamento giuridico dello Stato. FUNZIONE GIUDIZIARIA: ha il fine di tutelare e conservare l’ordinamento giuridico, garantire il rispetto delle leggi e irrogare la sanzione per l’ordine violato. FUNZIONE AMMINISTRATIVA: è l’attività svolta dallo Stato e da Enti pubblici per il conseguimento degli scopi a essa assegnati aventi interesse collettivo. È Pubblico Ufficiale chi esercita una delle funzioni anzidette, attinenti ai fini essenziali dello Stato.

Occorre precisare che non si è pubblici ufficiali per stato giuridico o per rapporto di Impiego, bensì lo si diviene solo di fronte alla legge penale e per le conseguenze che ne derivano al momento in cui un funzionario compie un reato, che richieda il possesso di tale qualifica, o quando qualsiasi individuo compia un reato in danno di chi sta esercitando una delle tre funzioni anzidette. Molte categorie di medici assumono agli effetti penali la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto esercitano l’attività nell’ambito e alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici (medici della Polizia di Stato, della Sanità Militare, delle Ferrovie dello Stato, del Ministero della Sanità, degli Enti Previdenziali, dipendenti delle ASL).

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (Art. 358 c.p.) «Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». PUBBLICO SERVIZIO: attività tecnica che lo Stato o altro Ente pubblico svolge direttamente o per mezzo di persone incaricate, allo scopo di soddisfare i bisogni utili alla collettività e agevolare i cittadini al raggiungimento dei loro scopi (servizio ferro-tranviario, servizio postale, SSN…).

La differenza tra pubblica funzione e pubblico servizio sta nella natura e nella finalità dell’attività esercitata. Mediante la PUBBLICA FUNZIONE lo Stato esercita a mezzo dei pubblici poteri un’azione di imperio diretta a conseguire un proprio fine di carattere legislativo, giudiziario o amministrativo, perciò pubblico ufficiale è colui che svolge la sua attività per realizzare questi obiettivi. Mediante il PUBBLICO SERVIZIO lo Stato conferisce il diritto di valersi di prestazioni specialmente utili a favore dei singoli cittadini, perciò è incaricato di pubblico servizio colui che svolge la sua attività per soddisfare questi bisogni della società, di cui lo Stato ha assunto tutela, con mansioni che non richiedono l’esercizio di poteri autoritativi.

Il professionista sanitario che operi alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale o in una struttura convenzionata, è da considerare alternativamente PU o IPS a seconda delle caratteristiche dell’attività specificamente svolta. Ai sanitari ospedalieri che esplicano le funzioni di primario, aiuto o assistente si deve riconoscere, se imputati di reato, la qualifica di pubblico ufficiale poiché alle loro mansioni di carattere diagnostico e terapeutico si accompagna l’esercizio di un’attività autoritativa e certificativa. I medici ospedalieri incriminati di reato, quando non sono considerati pubblici ufficiali, rivestono la qualifica di incaricati di un pubblico servizio perché esercitano un’attività pubblica alle dipendenze di un Ente pubblico.

I medici convenzionati con il SSN sono considerati quantomeno incaricati di un pubblico servizio perché concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali pubblici dell’Ente esercitando l’attività diagnostica e terapeutica e hanno inoltre poteri certificativi, ma sono privi di potere autoritativo. Il professionista sanitario, che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di strutture pubbliche riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto non dispone di autonomi poteri autoritativi o certificativi.

ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (Art. 359 c.p.) «Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi …» SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ: attività autorizzata dallo Stato e posta al servizio di inderogabili esigenze della collettività. È costituita da un’attività socialmente utile che non si riferisce direttamente né indirettamente allo Stato o ad altro Ente pubblico, ma viene espletata da privati professionisti abilitati ad esercitare la libera professione.

Il professionista sanitario è persona esercente un servizio di pubblica necessità quando: svolge attività libero-professionale, in questa evenienza è infatti soggetto privato che esercita una professione sanitaria per l’esercizio della quale è necessaria la specifica abilitazione dello Stato. svolge attività alle dipendenze di una struttura privata.

ATTIVITÀ INFORMATIVA REFERTO E RAPPORTO

Atti con i quali l’esercente una professione sanitaria informa una pubblica autorità relativamente a persone, fatti o notizie conosciuti nell’esercizio della professione, di cui è obbligato per legge a riferire. Complesso di notizie che si è tenuti a dare Denunce amministrative (dichiarazione di nascita o morte) Denunce sanitarie (denuncia di cause di morte, denuncia di malattie infettive, etc …) Denunce giudiziarie (REFERTO e RAPPORTO) Denunce assicurative (es. denuncia di infortunio sul lavoro)

REFERTO Il referto è l’atto scritto con il quale un esercente una professione sanitaria porta a conoscenza l’autorità giudiziaria di aver prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Con esso si attiva la macchina giudiziaria, mettendola in condizione di perseguire l’autore di un reato e di assumere quindi tutti quei provvedimenti atti a reprimere la criminalità. OBBLIGO DEL REFERTO (Art. 365 c.p.) “Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria, prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferire all’autorità indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino a 516 €. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”

1. ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA È tenuto all’obbligo del referto ogni esercente una professione sanitaria. Il sanitario è tenuto al referto quando abbia effettuato di persona una prestazione professionale nei confronti di terzi, visitando, diagnosticando e curando, cioè constatando direttamente. Egli dopo aver accertato che la sua prestazione può avere relazione con un delitto procedibile d’ufficio, deve presentare il referto nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge. 2. CHE ABBIA PRESTATO LA PROPRIA ASSISTENZA O OPERA L’intervento concreto rientra nella sfera di competenza del sanitario quando assume la forma di assistenza o opera. Assistenza: prestazione professionale avente carattere di continuità con attività diagnostico-terapeutica esplicata su persona vivente indipendentemente dalla sua durata. Opera: intervento singolo, occasionale o transitorio, ogni attività medica effettuata a solo scopo di accertamento indipendentemente da qualsiasi scopo terapeutico.

3. PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO Spetta al sanitario accertare se il caso che ha richiesto l’intervento professionale sia attribuibile a cause spontanee, oppure se il fatto, per la sua natura e le circostanze nelle quali si è verificato, possa presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. L’obbligo ricorre anche quando l’esistenza del delitto procedibile d’ufficio si prospetti soltanto possibile, nel dubbio il referto va presentato. Delitti contro la vita: omicidio volontario; omicidio colposo; omicidio preterintenzionale; omicidio del consenziente; morte o lesioni conseguenti ad altro delitto; istigazione o aiuto al suicidio; infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Delitti contro l’incolumità individuale: lesioni personali dolose lievi, gravi e gravissime; lesione personale colposa grave o gravissima limitatamente ai casi ove vi sia stata violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro, malattie professionali e igiene del lavoro.

Delitti contro la libertà individuale: sequestro di persona; violenza privata; incapacità procurata mediante violenza. Delitti contro l’incolumità pubblica: attività pericolose per la salute pubblica che espongono al pericolo di epidemie e intossicazione. Delitti sessuali: violenza sessuale commessa dal genitore, dal tutore, dal pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio; se la violenza sessuale sia connessa ad altro delitto perseguibile d’ufficio. Interruzione illegale di gravidanza. Delitti contro la famiglia: maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli; abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Delitti contro la pietà dei defunti: vilipendio di cadavere; occultamento di cadavere; uso illegittimo di cadavere.

Vi sono talune circostanze senza apparenti connessioni con delitti procedibili d’ufficio, nelle quali occorre presentare referto: SUICIDIO o TENTATO SUICIDIO: referto necessario perché potrebbe essere collegato alla partecipazione di altre persone che abbiano istigato o prestato aiuto. MORTE SOSPETTA: quando non sia stata ancora precisata la causa vera della morte e sussista il dubbio circa la natura spontanea o violenta del decesso. INFORTUNIO SUL LAVORO: che abbia avuto conseguenze mortali o abbia causato lesioni gravi o gravissime. Si potrebbero ravvisare condotte colpose del datore di lavoro (trasgressione norme di prevenzione).

4. IL DOLO NEL REATO DI OMISSIONE DI REFERTO Per questo reato è indispensabile la prova dell’esistenza del dolo. Dunque, perché il sanitario sia punito occorre fornire la prova che egli abbia avuto consapevolezza di aver prestato la propria assistenza od opera in un caso che poteva presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio e che ciononostante ha inteso consapevolmente violare la norma penale.

5. ESIMENTI DEL REFERTO La prima riguarda la persona assistita, e si ha quando la presentazione del referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Il legislatore ha previsto tale esimente per evitare che una persona ferita e bisognosa di cure rinunci all’assistenza sanitaria a rischio della propria salute o della vita, pur di non rendere conto di un delitto commesso. Da una prima lettura di tale disposizione si potrebbe pensare ad una incomprensibile forma di tutela per gli autori dei reato o, in alternativa, ad un riferimento atto a salvaguardare il segreto professionale dei sanitari; ma, in realtà, tale disposizione legislativa pone innanzi a tutto la salute dell’assistito.

La seconda riguarda l’operatore Art. 384 c.p. “…Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento della libertà o nell’onore…” Questa norma trova fondamento nel principio di conservazione, che induce ogni persona a difendere strenuamente se stessa ed i propri familiari. Essa, quindi, prende in esame il caso in cui il referto possa recare pregiudizio alla libertà e all’onore del sanitario referente o ad un suo prossimo congiunto.

6. COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL REFERTO Il codice di procedura penale all’articolo 334 detta le norme riguardanti la parte formale del referto. Termine di consegna: “Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente” Si viene puniti sia nel caso di mancato recapito di referto sia nel caso di ritardo rispetto al termine prescritto, poiché anche il solo ritardo nuoce alla tempestività dell’indagine giudiziaria. Destinatari del referto: il referto deve essere presentato “al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo” (polizia di stato, carabinieri).

UN REFERTO INCOMPLETO EQUIVALE A UN REFERTO OMESSO Contenuto del referto: “Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze del fatto, i mezzi coi quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare” Fornire le notizie circa le circostanze del fatto, i mezzi coi quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare un compito impegnativo, che richiede la diagnosi clinica della lesione, l’individuazione dei mezzi che l’hanno prodotta e il giudizio prognostico circa la durata, l’evoluzione e gli eventuali postumi permanenti della lesione stessa. UN REFERTO INCOMPLETO EQUIVALE A UN REFERTO OMESSO

Altre formalità del referto: Il referto termina con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della sua compilazione e con la firma del sanitario referente. Qualora più sanitari abbiano prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutti parimenti obbligati a prestare il referto, che può farsi con atti separati o con un atto unico, da tutti sottoscritto.

FAC-SIMILE DI REFERTO Chieti, li… Al Pubblico Ministero di ….. In data odierna, alle ore …, a richiesta di …, ho visitato in ambulatorio (o a domicilio, o in altro luogo) il Sig. … nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, di professione …, riscontrandogli … . Attualmente il sunnominato trovasi presso … (oppure ho consigliato al sunnominato di recarsi presso l’ospedale di …). L’assistito (o il padre, l’amico, etc …) ha riferito che dette lesioni sono state causate da … (es. aggressione da parte di …, infortunio sul lavoro, ecc), nella località di …, alle ore … . I mezzi che hanno provocato le suddette lesioni sono identificabili in … . Ritengo che dette lesioni siano guaribili in giorni … . Tali lesioni (non) determinano pericolo di vita. (Non) E’ stata praticata profilassi antitetanica. In scienza e coscienza Firma …

RAPPORTO Si definisce rapporto l’atto scritto col quale un esercente una professione sanitaria che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio denuncia all’autorità giudiziaria un reato procedibile d’ufficio, di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio. OMISSIONE DI RAPPORTO (Artt. 361 e 362 c.p.) «Il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio che omettono o ritardano di denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa fino a € 516»

Il compito di fare denuncia per iscritto del reato procedibile d’ufficio spetta anche quando non sia stata individuata la persona alla quale il reato è stato attribuito. Il rapporto è presentato e trasmesso senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate al rapporto per lo stesso fatto, esse possono redigere e sottoscrivere un unico atto. Il suo contenuto espone gli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia; contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

DIFFERENZE TRA REFERTO E RAPPORTO PERSONE Tutti gli esercenti la professione sanitaria Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio FATTO Delitti procedibili d’ufficio Reati (delitti e contravvenzioni) procedibili d’ufficio CONTENUTO Implica giudizio tecnico di natura diagnostica e prognostica successivo alla prestazione professionale È sufficiente la Notizia del reato ESIMENTE SI NO TERMINI Entro 48 ore o se vi è rischio di ritardo immediatamente immediatamente