CESSIONE DI CREDITO 1260 – 1267 C.C. 3 soggetti : cedente – cessionario – debitore ceduto Contratto bilaterale: consenso del debitore ceduto non rileva Validità:dal momento dello scambio dei consensi Efficacia: nei cfr del ceduto x notifica o accettazione. Pagamento liberatorio al cedente possibile? 1189 c.c.
Se credito oggetto di più cessioni: notifica o accettazione con data certa (2704) Garanzie del cedente: esistenza e solvibilità Limiti di garanzia: 1267 c.c.
IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE Artt. 1201 – 1205 c.c. Surrogazione legale (fideiussore-creditori chirografari a privilegiati-o.solidale-erede con beneficio inventario) Surrogazione x volontà del creditore Surrogazione x volontà del debitore (1202c.c.)