Il sistema giudiziario

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Transcript della presentazione:

Il sistema giudiziario Sintesi breve su: Principi costituzionali Il Consiglio Superiore della Magistratura Attori e gradi del processo Lo scopo della pena Le misure alternative alla pena A cura del Prof. Michele Partesotti

PARTE PRIMA I principi costituzionali in materia di giustizia A cura del Prof. Michele Partesotti

I principi costituzionali Responsabilità e diritti in ambito giudiziario Art 24 Diritto alla tutela in giudizio di: diritti soggettivi – interessi legittimi Diritto alla difesa ed al gratuito patrocinio Diritto al risarcimento per gli errori giudiziari A cura del Prof. Michele Partesotti

I principi costituzionali Responsabilità e diritti in ambito giudiziario Art 27 Responsabilita’ penale Presunzione d’innocenza Scopo della pena e divieto di maltrattamenti Divieto di pena di morte A cura del Prof. Michele Partesotti

I principi costituzionali Principio di legalità Art 101 La giustizia e’ amministrata in nome del popolo I giudici sono soggetti solo alla legge A cura del Prof. Michele Partesotti

I principi costituzionali Indipendenza della Magistratura Art 104 Autonomia della Magistratura Art 105 e art 106 Funzioni di autogoverno del CSM A cura del Prof. Michele Partesotti

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Art. 104 Cost., legge 195/1958     Composizione del CSM:   • 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione   • 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati • 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente A cura del Prof. Michele Partesotti

ATTRIBUZIONI DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Consiglio superiore della magistratura   • carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105 Cost.) Ministro della giustizia   • organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.) Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono essere impugnati dava nti al giudice amministrativo. A cura del Prof. Michele Partesotti

I principi costituzionali Giurisdizione ordinaria (civile e penale) Art 102 c1 “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari…” A cura del Prof. Michele Partesotti

I principi costituzionali Giurisdizioni speciali  Art. 102 c2 “... non possono essere istituti giudici straordinari, o giudici speciali…” A cura del Prof. Michele Partesotti

Riepilogo dei Principi costituzionali in ambito giudiziario • soggezione dei giudici alla sola legge   • autonomia e indipendenza da ogni altro potere   • distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni • nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari   • inamovibilità dei magistrati   • riserva di legge in materia di norme sull’ordinamento giudiziario A cura del Prof. Michele Partesotti

I principi costituzionali Funzioni amministrative Art 110 .. Spettano al Ministro della Giustizia l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia A cura del Prof. Michele Partesotti

ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Art. 107c2 Cost. «Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare». Art. 110 Cost. «Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». A cura del Prof. Michele Partesotti

PARTE SECONDA Il processo A cura del Prof. Michele Partesotti PARTE SECONDA Il processo

I principi costituzionali “Giusto processo” Art 111 . contraddittorio in condizioni di parita’ . ragionevole durata . tutela dell’accusato nel processo penale . principio della motivazione scritta dei provvedimenti . diritto al ricorso in Cassazione per motivi di legittimità o di competenza A cura del Prof. Michele Partesotti

I principi costituzionali Pluralità delle giurisdizioni giurisdizione civile giurisdizione penale giurisdizione amministrativa giurisdizione contabile   giurisdizione militare   A cura del Prof. Michele Partesotti

Organi giurisdizionali giudice di pace (giudice monocratico) • Il tribunale (giudice in composizione monocratica o collegiale: 3 giudici) • La corte di appello (giudice collegiale: 3 giudici) • La corte d’assise e la corte d’assise d’appello (giudice collegiale: 2 giudici di carriera più 6 giudici popolari) • La Corte di cassazione (giudice collegiale: 5 giudici le singole sezioni, 9 giudici le sezioni unite) A cura del Prof. Michele Partesotti

LA MAGISTRATURA ORDINARIA • Magistrati con funzioni giudicanti (giudici) – giudice di pace – giudice di tribunale – giudice d’appello – giudice di cassazione • Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri) – procuratore della Repubblica presso il tribunale – procuratore generale della Repubblica presso le corte d’appello – procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione A cura del Prof. Michele Partesotti

A cura del Prof. Michele Partesotti

IL PROCESSO Le parti nel processo • attore - convenuto (processo civile)    • pubblico ministero - imputato (processo penale) • ricorrente - resistente (processo amministrativo) A cura del Prof. Michele Partesotti

Il processo Civile Competenza in materia civile Primo grado Giudice di pace (giudice monocratico) . Per cause di valore fino a 5000 euro relative a beni mobili . Per cause relative a veicoli fino a 20000 euro . Per cause relative ad alcune distanze nei fondi . Per cause relative ad alcuni diritti dei condomini Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Per le cause di maggior valore A cura del Prof. Michele Partesotti

(giudice monocratico o collegiale) Il processo Civile Competenza in materia civile Secondo grado Tribunale (giudice monocratico o collegiale) . Per le cause di competenza del Giudice di pace Corte d’appello (giudice collegiale) Per le cause di competenza del Tribunale A cura del Prof. Michele Partesotti

Corte di cassazione (sezioni civili) Il processo Civile Competenza in materia civile Ricorso in Cassazione Corte di cassazione (sezioni civili) Ricorso contro le sentenze di secondo grado per soli motivi di legittimità A cura del Prof. Michele Partesotti

Garanzie e indipendenza del p.m.: IL PUBBLICO MINISTERO Garanzie e indipendenza del p.m.: • «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art. 107.4 Cost.) • «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» (art. 112 Cost.) A cura del Prof. Michele Partesotti

I PUBBLICI MINISTERI A cura del Prof. Michele Partesotti • Appartengono allo stesso corpo dei magistrati con funzioni giudicanti (non è prevista una carriera separata, ma il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti o viceversa è sottoposto ad alcune condizioni) • Hanno l’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.) • Svolgono le indagini sulle notizie di reato per mezzo della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) • Rappresentano la pubblica accusa e sono una parte nel processo (non partecipano della passività e terzietà propria del giudice) A cura del Prof. Michele Partesotti

Corte di assise (collegio+giudici popolari) Il processo Penale Competenza in materia penale Giudice di pace (giudice monocratico) Primo grado Corte di assise (collegio+giudici popolari) Reati di notevole diffusione contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio, quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui Il giudice di pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità. Tribunale (giudice monocratico o collegiale)  Competenti a giudicare i  più gravi reati : In generale delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni In composizione monocratica i delitti puniti con la pena della reclusione fino a dieci anni nel massimo In composizione collegiale per gli altri reati ( esclusi quelli di competenza del Giudice Civile e della Corte d’assise) A cura del Prof. Michele Partesotti

Corte di assise di appello Il processo Penale Competenza in materia penale Secondo grado Corte di assise di appello Per le cause di competenza della Corte di Assise in primo grado Tribunale Per le cause di competenza del Giudice di pace in primo grado Corte di appello Per le cause di competenza del Tribunale in primo grado A cura del Prof. Michele Partesotti

Corte di cassazione (sezioni penali) Il processo Penale Ricorso in Cassazione Corte di cassazione (sezioni penali) Ricorso contro le sentenze di secondo grado per soli motivi di legittimità A cura del Prof. Michele Partesotti

PARTE TERZA Le pene A cura del Prof. Michele Partesotti

Art. 27, co. 3, Costituzione «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» A cura del Prof. Michele Partesotti

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti LE PENE Art 3 CEDU «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» A cura del Prof. Michele Partesotti

adeguati LE PENE Il diritto penale è l'extrema ratio per tutelare la comunità. Per essere un rimedio efficace necessita di servizi adeguati A cura del Prof. Michele Partesotti

LE PENE Funzione special-preventiva della pena: 1. favorire il reinserimento del reo nella società 2. evitare che il reo ricada nel reato A cura del Prof. Michele Partesotti

LE PENE Il sistema carcerario Sovraffollamento carcerario: Italia condannata nel 2013 dalla Corte europea dei diritti e dell’uomo con la sentenza Torreggiani per sovraffollamento carcerario A cura del Prof. Michele Partesotti

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE Art. 168bis c.p. « il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore» A cura del Prof. Michele Partesotti

LE PENE Possibili soluzioni Misure alternative e sostitutive della detenzione Misure di detenzione domiciliare A cura del Prof. Michele Partesotti

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE La competenza a decidere sulla concessione delle misure è affidata a un organo giurisdizionale: il Tribunale di Sorveglianza. Possono accedervi i detenuti che devono scontare un residuo pena che risulta nei limiti fissati dalla legge e che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione.

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE La legge prevede inoltre la possibilità di accedere alle misure alternative direttamente dallo stato di libertà, quando il condannato che riceve l’ordine di esecuzione non è detenuto..

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE Quest’ultima modalità di accesso alle misure alternative risulta attualmente quella prevalente sul totale delle misure concesse

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE L’affidamento in prova al Servizio Sociale Consiste nell’affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall’istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Una particolare forma di affidamento in prova è quella rivolta ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE L’affidamento in prova al Servizio Sociale È la misura alternativa alla detenzione più ampia, si svolge totalmente nel territorio evitando alla persona condannata il percorso detentivo e le ripercussioni legate alla condizione di privazione della libertà.

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE La semilibertà È considerata una misura alternativa anche se il condannato rimane in stato di detenzione e il suo reinserimento nell’ambiente libero è parziale. A cura del Prof. Michele Partesotti

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE La semilibertà Consiste nella possibilità, data al condannato, di trascorrere parte del giorno fuori dall’Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell’Istituto di pena. cio

LE PENE MISURE SOSTITUTIVE La detenzione domiciliare Con tale beneficio si è voluto ampliare l’opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, d’istruzione professionale, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative.

MISURE SOSTITUTIVE La libertà vigilata Non è una pena, ma una misura di sicurezza non detentiva e consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza

FINE A cura del Prof. Michele Partesotti