CORSO BILANCI AZIENDALI (CLAM)

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Transcript della presentazione:

CORSO BILANCI AZIENDALI (CLAM) ANNO ACCADEMICO 2016/2017 LA NOTA INTEGRATIVA

ART. 2423 c.c. 1° comma ART. 2427 c.c. FISSA IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA’ DI REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA ART. 2427 c.c. DISCIPLINA IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

(ULTERIORI DISPOSIZIONI) NOTA INTEGRATIVA (ULTERIORI DISPOSIZIONI) - ART. 2423, 4° comma c.c. - ART. 2426, 1° comma numeri 2-3-4-6-10c.c - ART. 2423-bis, 2° comma c.c. - ART. 2497-bis, 4° comma c.c. - ART. 2423-ter, 2° e 5° comma c.c. - ARTT. 27-45 d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127 - ART. 2424, 2° comma c.c. ART. 10 L. 72/1983 PER I BENI ISCRITTI NEL PATRIMONIO AZIENDALE, LA NOTA INTEGRATIVA DEVE CONTENERE L’INDICAZIONE DELL’AMMONTARE DELLE EVENTUALI RIVALUTAZIONI MONETARIE, EFFETTUATE IN FORZA DI SPECIFICHE LEGGI SPECIALI

LA NOTA INTEGRATIVA E’ DOCUMENTO ● DESCRITTIVO DEI VALORI DI S.P. E C.E. SOTTO IL PROFILO DI ● ESPLICATIVO ● INTEGRATIVO - CONTENUTO DELLE VOCI; - INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI; - SPIEGAZIONE DELLA NATURA E SIGNIFICATO DELLE VOCI; - SPIEGAZIONE DEL TIPO DI OPERAZIONI DI GESTIONE CHE LE SINGOLE POSTE DI BILANCIO ESPRIMONO.

ART. 2423 ter, 3° e 4° comma Codice Civile INTRODUCE ELEMENTI DI FLESSIBILITA’ NEI CONTENUTI DI BILANCIO CIO’ IMPLICA L’INTRODUZIONE IN NOTA INTEGRATIVA DI ADEGUATE ED UTILI SPIEGAZIONI SULL’AGGIUNTA DI VOCI E/O ADATTAMENTI DI VOCI PREVISTE ANALOGAMENTE IN NOTA INTEGRATIVA SONO DA RICONDURRE ANCHE LE SPIEGAZIONI DI EVENTUALI DEROGHE

IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA (ART. 2427 c.c.) 1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO LA PRASSI ESCLUDE DESCRIZIONI GENERICHE E/O STEREOTIPATE DEI CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO. CIO’ IN RAGIONE ANCHE DEL FATTO CHE: TALVOLTA LA NORMATIVA CONTEMPLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ALTERNATIVI OVVERO, ALL’INTERNO DELLO STESSO CRITERIO, PREVEDE ALCUNE OPZIONI LASCIANDO LA RESPONSABILITA’ DI SCELTA A CHI REDIGE IL BILANCIO

2. I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER CIASCUNA VOCE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IL LEGISLATORE CHIEDE DI EVIDENZIARE: a. COME SI SIA FORMATO IL VALORE CONTABILE ALL’INIZIO DEL PERIODO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO: ● IL COSTO ● LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI ● GLI AMMORTAMENTI ● LE SVALUTAZIONI

2. I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER CIASCUNA VOCE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IL LEGISLATORE CHIEDE DI EVIDENZIARE: b. I MOVIMENTI EFFETTUATI NELL’ESERCIZIO, PER: ● ACQUISIZIONI ● SPOSTAMENTI DA UNA AD ALTRA VOCE ● ALIENAZIONI ● RIVALUTAZIONI ● AMMORTAMENTI ● SVALUTAZIONI

2. I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER CISCUNA VOCE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IL LEGISLATORE CHIEDE DI EVIDENZIARE: c. IL TOTALE DELLE RIVALUTAZIONI RIGUARDANTI LE IMMOBILIZZAZIONI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO (NON IL TOTALE DELLE RIVALUTAZIONI EFFETTUATE, MA SOLO QUELLE DELL’ESERCIZIO)

3. LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO”, COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’”, NONCHE’ LE RAGIONI DELLA LORO ISCRIZIONE ED I RISPETTIVI CRITERI DI AMMORTAMENTO QUESTE VOCI DEBBONO ESSERE ANALITICAMENTE SPECIFICATE E VI E’ L’OBBLIGO DI CHIARIRE/MOTIVARE LA CAPITALIZZAZIONE DI TALI COSTI NELLA NOTA INTEGRATIVA DEVE RISULTARE CHIARA LA MOTIVAZIONE ECONOMICA (EFFETTIVA UTILITA’ PLURIENNALE)

3-bis. LA MISURA E LE MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ● VANNO PRECISATI GLI ELEMENTI CHE VENGONO ASSUNTI A BASE DELLA RIDUZIONE DI VALORE ● SI RAGIONA QUINDI (IN QUESTO SENSO) SUL CONCETTO DI “VALORE RECUPERABILE” (PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER L’ACCERTAMENTO DI PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI) ● VIENE LASCIATA APERTA LA POSSIBILITA’ DI NON LIMITARE IL PROCESSO VALUTATIVO ALLA SOLA DETERMINAZIONE DELL’AMMORTAMENTO, CALCOLATO SUL VALORE STORICO EVIDENZIANDONE L’ INFLUENZA SUI RISULTATI ECONOMICI DELL’ESERCIZIO

4. LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO LA NORMA NON DEVE ESSERE INTERPRETATA IN SENSO RESTRITTIVO, FORNENDO SEMPLICEMENTE, PER CIASCUNA VOCE, LA VARIAZIONE NETTA IN OTTICA ECONOMICO-AZIENDALE, PER CISCUNA VOCE INTERESSATA, OCCORRE FORNIRE: - L’INDICAZIONE DELLA VARIAZIONE NETTA - LA SCOMPOSIZIONE NELLE 2 VARIAZIONI DI SEGNO, RAPPRESENTATATA DAL TOTALE DEI MOVIMENTI INCREMENTATIVI E DAL TOTALE DI QUELLI DECREMENTATIVI - L’EVIDENZIAZIONE DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DI CISCUNO DI QUESTI DUE MOVIMENTI - L’INDICAZIONE DELLE RELATIVE CAUSE, CON UNA APPROPRIATA INFORMAZIONE DESCRITTIVA

5. L’ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI ● INFORMAZIONE IMPORTANTE PER CAPIRE LA CONFIGURAZIONE SPAZIALE DELL’IMPRESA ● CIO’ ATTRAVERSO: - LA NATURA E LA CONSISTENZA DELLE PARTECIPAZIONI (CAPITALE, IMPORTO DEL PATRIMONIO NETTO, ECC..) - L’ENTITA’ DELLA QUOTA POSSEDUTA E VALORE ATTRIBUITO IN BILANCIO O CORRISPONDENTE CREDITO (NEI CASI DI PARTECIPAZIONI DETENUTE TRAMITE SOCIETA’ FIDUCIARIE) ● LE PARTECIPAZIONI RIFERITE A CONTROLLATE TRAMITE INTERPOSTE PERSONE O TRAMITE FIDUCIARIE VANNO INSERITE NELL’ELENCO (SALVO L’OPZIONE DI INSERIRE IL CREDITO) ● NEL CASO DI CONTROLLATE INDIRETTE, SE SI DETIENE ANCHE UNA PARTECIPAZIONE DIRETTA DI MODESTA ENTITA’, VI E’ L’OBBLIGO DI INSERIMENTO NELL’ELENCO

6. DEBITI E CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE E CON SPECIFICA RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE ● IL DETTAGLIO DI QUESTE VOCI PERMETTE DI SUPERARE L’INFORMAZIONE GIA’ DATA IN BILANCIO (CHE SUDDIVIDE IN BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE), ARRICCHENDOLA ● I MAGGIORI DETTAGLI DI CLASSIFICAZIONE DI CREDITI E DEBITI MEGLIO SODDISFANO LE ESIGENZE DEGLI ANALISTI DI BILANCIO, ANCHE QUALITATIVE ( GARANZIE E ZONE GEOGRAFICHE)

6-bis. EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI, VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO LE OSCILLAZIONI IN PAROLA NON PRODUCONO EFFETTI SUI VALORI DI BILANCIO, MA, SE LE VARIAZIONI NEI CAMBI RISULTANO SIGNIFICATIVE, ESSE DETERMINANO L’OBBLIGO DI INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA SE L’AMMINISTRATORE HA PREVISTO IL RICORSO A STRUMENTI DERIVATI O ALTRE FORME PER LA COPERTURA INTEGRALE DEI RISCHI DI CAMBIO, IN NOTA INTEGRATIVA E’ SUFFICIENTE RICHIAMARE LE FORME ADOTTATE

6-ter. INDICAZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE ● CFR. ART. 2424-BIS 5° COMMA ● L’IPOTESI FREQUENTE E’ QUELLA DELLE OPERAZIONI DI “PRONTI CONTRO TERMINE” SU TITOLI - I TITOLI RIMANGONO ISCRITTI NEL BILANCIO DEL CEDENTE “A PRONTI”, CON CONSEGUENTE ISCRIZIONE DI UN DEBITO VERSO IL CESSIONARIO “A PRONTI” - NEL BILANCIO DEL CESSIONARIO VIENE ISCRITTO IL CREDITO CORRISPONDENTE - IL CESSIONARIO “A PRONTI” DOVRA’ SPECIFICARE NELLA NOTA INTEGRATIVA CHE IL CREDITO SI RIFERISCE AD UN’OPERAZIONE DI “PRONTI CONTRO TERMINE” E CHE EGLI HA L’OBBLIGO DI RIVENDERE “A TERMINE” I MEDESIMI

7. LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI”, “ALTRI FONDI” E “ALTRE RISERVE” ● PER I RATEI E RISCONTI IL DETTAGLIO E’ DA FORNIRE QUANDO IL LORO AMMONTARE E’ SIGNIFICATIVO RISPETTO ALLE ALTRE POSTE DI BILANCIO ● LA VOCE “ALTRI FONDI” HA NATURA RESIDUALE (PUNTO B3 DEL PASSIVO), NORMALMENTE RIGUARDA I FONDI SPESE FUTURE ED I FONDI RISCHI. IL DETTAGLIO E’ DA FORNIRE SOLO SE NON GIA’ FATTO ANALITICAMENTE NELLO STATO PATRIMONIALE. PER CIASCUN FONDO VI E’ L’OBBLIGO DI INDICARE IL CRITERIO DI VALUTAZIONE ADOTTATO ● LA VOCE “ALTRE RISERVE” E’ SEMPRE DA DETTAGLIARE IN NOTA INTEGRATIVA (ANCHE SE CIO’ E’ DUPLICAZIONE DELLA VOCE A.VII DI S.P.)

7-bis. VOCI DI PATRIMONIO NETTO QUESTE VOCI DEBBONO, OBBLIGATORIAMENTE, ESSERE ANALITICAMENTE INDICATE, SPECIFICANDO IN APPOSITI PROSPETTI: - L’ORIGINE - LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE - LA DISTRIBUIBILITA’ - L’AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI

SCHEMA DI PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO (FONTE OIC 1 DELL’ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’) Consi- stenza iniziale Aumenti di capitale Aumenti di capitale gratuiti Conver- sioni di obbliga- Zioni e debiti Riduzioni di capitale Pagamento dividendi Altre destina-zioni dell’utile Altre varia- zioni Utile (perdita di esercizio) Consisten-za finale Capitale sociale…… Riserva da sovrapprez-zo azioni…… Riserva da ribalutazione Riserva legale………. Riserva per azioni in portafoglio… Riserve statuarie…… Altre riserve. Utili (perdite) portati a nuovo………. Utile (perdita) dell’esercizio Totale

8. L’AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE ● SI TRATTA DI SPECIFICARE IN NOTA PERCHE’ SI E’ PROCEDUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE DI TALI COSTI. IL DETTAGLIO VA FATTO PER SINGOLE VOCI ● L’INSERIMENTO NEL COSTO DI ONERI FINANZIARI E’ CONSENTITO PER IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE, MA NEI LIMITI DEL PERIODO DI FABBRICAZIONE ● NORMALMENTE L’IMPUTAZIONE A COSTI DI ONERI FINANZIARI E’ SU ESECUZIONE (INTERNE E/O ESTERNE) DI LUNGA DURATA ● E’ RARA LA CAPITALIZZAZIONE DI ONERI FINANZIARI PER ALTRE TIPOLOGIE DI RIMANENZE

9. IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO S. P 9. IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO S.P.; LE NOTIZIE SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI IMPEGNI E DEI CONTI D’ORDINE ● LA NORMA SI RIFERISCE AD IMPEGNI ASSUNTI (QUINDI IN ESSERE) NON DESCRITTI NEI CONTI D’ORDINE E DI ENTITA’ SIGNIFICATIVA AI FINI DELLA CORRETTA COMPRENSIONE/VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLA SOCIETA’. SI PENSI AD ESEMPIO ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI, AL FACTORING, I CONTRATTI A TERMINE, ECC. ● LE INFORMAZIONI RICHIESTE DEBBONO ESSERE ESPOSTE IN MODO SEPARATO QUANDO RIGUARDANO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E DA QUESTE ULTIME CONTROLLATE

11. L’AMMONTARE DI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, DIVERSI DAI DIVIDENDI 10. SE SIGNIFICATIVA, LA RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA’ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE QUESTE INFORMAZIONI/DATI DISAGGREGATI, HANNO PREVALENTE VALORE AZIENDALE 11. L’AMMONTARE DI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, DIVERSI DAI DIVIDENDI CIO’ SERVE A CONOSCERE IN MODO ANALITICO LA VOCE N. 15 DEL CONTO ECONOMICO (PROVENTI DA PARTECIPAZIONI)

12. LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI LA SCOMPOSIZIONE RICHIESTA SI AGGIUNGE ED INTEGRA QUELLA GIA’ PREVISTA DIRETTAMENTE AL N. 17 DELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 13. LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E “ONERI FINANZIARI” L’ANALISI VA FORNITA SOLO SE QUESTE VOCI SONO DI IMPORTO RILEVANTE, AI FINI DELLA CORRETTA COMPRENSIONE DEL BILANCIO AZIENDALE

14. PROSPETTO DESCRITTIVO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA E ANTICIPATA RIF. C.E. VOCE 22 IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE SE IN C.E. L’IMPORTO DELLE IMPOSTE E’ COMPLESSIVO ESSO VA DETTAGLIATO IN NOTA INTEGRATIVA, SEPARATAMENTE PER TIPOLOGIA, INDICANDO ANCHE LE SINGOLE ALIQUOTE DI RIFERIMENTO APPLICATE ● IMPOSTE CORRENTI (CON ALIQUOTE APPLICATE) ● IMPOSTE DIFFERITE (CON ALIQUOTE APPLICATE) ● IMPOSTE ANTICIPATE (CON ALIQUOTE APPLICATE)

IMPOSTE DIFFERITE ALCUNI ESEMPI Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui sono iscritti nel Conto Economico: Plusvalenze realizzate su beni patrimoniali e strumentali posseduti per un periodo superiore a 3 anni, per le quali l’impresa abbia optato per la tassazione in quote costanti lungo un periodo che può essere compreso tra i due e i cinque esercizi ( art. 86, comma 4, TUIR); Quota imponibile dei dividendi iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati (art. 89, comma 2, TUIR); Contributi in conto capitale iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati (art. 88, comma 3, lett. b, TUIR); Interessi attivi di mora iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati ( art. 109, comma 7, TUIR).

Imposte correnti e differite ESEMPIO DI FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO al 31/12/201X IMPOSTE DIFFERITE: Plusvalenze realizzate nell’esercizio € 2.000. Le Plusvalenze realizzate possono essere spalmate su cinque esercizi Il valore della plusvalenza rateizzata è pari ad € 1.600 Imposte differite: €. 440 relative ai seguenti esercizi: ANNO n+1 n+2 n+3 n+4 Differenze temporanee imponibili 400 Imposte differite IRES (27,50%) 110 IRES: 24 % DAL 2017 rif. LEGGE STABILITA’ 2016

IMPOSTE ANTICIPATE ALCUNI ESEMPI Componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati a Conto Economico per effetto delle limitazioni fiscali: Amm.ti fiscali di beni immateriali inferiori alla quota prevista dal codice civile ex art. 103 TUIR. Accantonamenti fiscali inferiori alla previsione civilistica: - per rischi su crediti ex art. 106 TUIR; Spese di manutenzione contabilizzate in C.E. eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili, deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi al sostenimento ( art. 102, comma 6, TUIR); Costi fiscalmente deducibili per cassa, quando il pagamento è successivo alla competenza: - compensi amministratori; - imposte diverse da quelle sul reddito.

IMPOSTE ANTICIPATE ALCUNI ESEMPI Spese relative a studi e ricerche, che possono essere facoltativamente dedotte in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi ma non oltre il quarto, invece che interamente nell’esercizio in cui sono state iscritte nel C.E. (art. 108, comma 1 TUIR); Spese di pubblicità e propaganda che possono essere facoltativamente dedotte in quote costanti nell’esercizio del sostenimento e nei quattro successivi, invece che interamente nell’esercizio in cui sono state iscritte nel C.E. ( art. 108, comma 2, TUIR); Riporto a nuovo perdite fiscali.

Imposte correnti e anticipate DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ ANTICIPATA ISCRITTA NEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO al 31/12/201n IMPOSTE ANTICIPATE: Compensi ad amministratori non corrisposti: €. 3.200 Imposte anticipate Ires: €.880 relative all’esercizio 31/12/n+1 Spese di manutenzione eccedenti il 5%: €. 980 Imposte anticipate: € 269,50 relative ai seguenti esercizi: ANNO n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Differenze temporanee deducibili 196 Imposte anticipate Ires 53,90

Prospetto imposte sul reddito e fiscalità differita NOTA INTEGRATIVA Prospetto di cui al punto n. 14 dell’art. 2427 del codice civile: “descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva”. Differenze temporanee deducibili e tassabili Imposte anticipate _________ Imponibile Aliquota Imposta IRES Imposte differite Spese di manutenzione eccedenti il 5% 980 27.50% 269,50 - Compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti 3.200 880 Plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi 2000 (550) TOTALE 4.180 1149,50

15. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA QUESTO DATO CONSENTE DI SVILUPPARE ANALISI SULL’AZIENDA: ● VALUTAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE ● CALCOLO INDICI DI PRODUTTIVITA’ ● RAPPORTI DI VALUTAZIONI DI DIVERSA NATURA SULLA DINAMICA DEL COSTO DEL PERSONALE ● PROPORZIONALITA’ DI VARIA SPECIE, ANCHE CONTRATTUALE ● MISURAZIONI DEL COST POSITIONING DEL PERSONALE, ECC..

16. L’AMMONTARE DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI, CUMULATIVAMENTE PER CIASCUNA CATEGORIA 16-bis. LA RICHIESTA NOMINATIVA DEI COMPENSI E’ RICHIESTA SOLO PER LE QUOTATE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANCHE: ● I GETTONI DI PRESENZA ● LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ● LE INDENNITA’ PER CARICHE PARTICOLARI ● LE ASSICURAZIONI EXTRA-CARICA ● LE STOCK-OPTION PARTICOLARE ATTENZIONE VA POSTA POI AL RIMBORSO SPESE, ALLE CONSULENZE ED ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

17. IL NUMERO ED IL VALORE NOMINALE DI CISCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETA’ E IL NUMERO ED IL VALORE NOMINALE DELLE NUOVE AZIONI DELLA SOCIETA’ SOTTOSCRITTE DURANTE L’ESERCIZIO LA NORMA INTEGRA LA VOCE A.I. DEL PASSIVO DI S.P. (CAPITALE SOCIALE), DESCRIVENDONE LA COMPOSIZIONE PER CATEGORIA IN NOTA INTEGRATIVA VA RIPORTATA NON SOLO LA CONSISTENZA DI FINE PERIODO, MA ANCHE I MOVIMENTI INCREMENTATIVI MANIFESTATISI NEL PERIODO E’ BUONA PRASSI INDICARE, PER CIASCUNA CATEGORIA DI VALORI MOBILIARI, I DIRITTI E LE EVENTUALI LIMITAZIONI CHE CARATTERIZZANO LA SINGOLA CATEGORIA (AD ES. AZIONI DI RISPARMIO)

18. LE AZIONI DI GODIMENTO, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E I TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI, SPECIFICANDO IL LORO NUMERO E I DIRITTI CHE ESSI ATTRIBUISCONO - NON SONO RICHIESTE LE CONSISTENZE DI FINE PERIODO - LA DISTRIBUZIONE FRA I TITOLI OBBLIGAZIONARI (CONVERTIBILI E NON) E’ GIA’ PREVISTA NELLO S.P., ALLE VOCI D.1 E D.2 DEL PASSIVO - ANCHE IN QUESTO CASO VA INDICATA LA NATURA DEI DIRITTI ATTRIBUITI DA CIASCUNA CATEGORIA DI VALORI MOBILIARI

19. IL NUMERO E LE CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DALLA SOCIETA’, CON L’INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE - LA NORMA E’ DA OSSERVARSI IN RELAZIONE ALL’ART. 2349 c.c., CHE REGOLA LA POSSIBILITA’ DI EMISSIONE DI STRUMENTI PARTECIPATIVI, LASCIANDO AMPIA LIBERTA’ STATUARIA NELLO STABILIRNE CONTENUTO E CARATTERISTICHE (ES. STOCK-OPTION) CFR. ANCHE ART. 2436 c.c. - L’AMPIA LIBERTA’ COMPORTA ANALOGA AMPIA DISCLOSURE DELLA NOTA INTEGRATIVA, IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI - IL PUNTO 19 RISULTA QUINDI IDONEO A REALIZZARE TALE DISCLOSURE, POICHE’ PREVEDE CHE PER TALI STRUMENTI FINANZIARI SIANO INDICATI I DIRITTI (PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI) CONFERITI E LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE

19-bis. I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’, RIPARTITI PER SCADENZA E CON LA CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI - LE INDICAZIONI IVI RICHIESTE RAPPRESENTANO IL DETTAGLIO DELLA VOCE D.3 DEL PASSIVO DI S.P. (DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI) - IL DETTAGLIO E’ RAPPRESENTATO DA UNA CLASSIFICAZIONE PER SCADENZA DI FINANZIAMENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CHE PRESENTANO UNA CLAUSOLA DI POSTEGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI DEBITI

20. I DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL’ART 20. I DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL’ART. 2447 SEPTIES CON RIFERIMENTO AI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DELLA LETTERA a) DEL PRIMO COMMA DELL’ART. 2447 bis 21. I DATI RICHIESTI DALL’ART. 2447 DECIES, OTTAVO COMMA 22. LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE……………….. (VEDI ART. 2427 PUNTO 22)

22-bis. LE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE, PRECISANDO L’IMPORTO, LA NATURA DEL RAPPORTO E ……………. ARTICOLO AGGIUNTO CON D.Lgs. 3 NOVEMBRE 2008 N. 173 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/46/CE (Gazz. Uff. n. 260 del 6 novembre 2008) IN NOTA INTEGRATIVA DEVE ESSERE FORNITA L’ INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE QUALORA LE STESSE SIANO RILEVANTI E NON SIANO STATE CONCLUSE A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO. TRATTASI DI OPERAZIONI INTERCORSE TRA SOGGETTI CHE IN QUALCHE MODO POSSONO ESSERE ACCOMUNATI DA INTERESSI COMUNI E CHE, PERTANTO, SONO MAGGIORMENTE RISCHIOSE IN QUANTO PIU’ FACILMENTE POSSIBILI DI DISTORSIONI, CON SIGNIFICATIVE RIPERCUSSIONI SUI DATI DI BILANCIO

DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA IL LEGISLATORE RINVIA AL CONTENUTO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI ADOTTATI DALL’UNIONE EUROPEA ED IN PARTICOLARE AL PRINCIPIO CONTABILE IAS 24. LO IAS 24 (par. 9) PRECISA CHE UNA PARTE E’ CORRELATA A UN’ENTITA’ SE: a) DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ATTRAVERSO UNO O PIU’ INTERMEDIARI, LA PARTE: - controlla; l’entità ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate); - detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; - controlla congiuntamente l’entità; b) LA PARTE E’ UNA SOCIETA’ COLLEGATA (secondo la definizione IAS 28 Partecipazioni in società collegate) DELL’ENTITA’

DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA (segue) c) LA PARTE E’ UNA JOINT VENTURE IN CUI L’ENTITA’ E’ UNA PARTECIPANTE (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture) d) LA PARTE E’ UNO DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE DELL’ENTITA’, O LA SUA CONTROLLANTE e) LA PARTE E’ UNO STRETTO FAMILIARE DI UNO DEI SOGGETTI DI CUI AI PUNTI (a) O (d) f) LA PARTE E’ UN’ENTITA’ CONTROLLATA, CONTROLLATA CONGIUNTAMENTE O SOGGETTA AD INFLUENZA NOTEVOLE DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI AI PUNTI (d) O (e), OVVERO TALI SOGGETTI DETENGONO DIRETTAMENTE, UNA QUOTA SIGNIFICATIVA DI DIRITTI DI VOTO g) LA PARTE E’ UN FONDO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DELL’ENTITA’, O DI UNA QUALSIASI ALTRA ENTITA’ AD ESSA CORRELATA

22-ter. LA NATURA E L’OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, CON INDICAZIONE DEL LORO EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO, A CONDIZIONE CHE I RISCHI E I BENEFICI DA ESSI DERIVANTI SIANO SIGNIFICATIVI E L’INDICAZIONE DEGLI STESSI SIA NECESSARIA PER VALUTARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E IL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA’……………..