L’offesa al bene giuridico

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Tutela e strumenti in sede penale e civile contro la violenza sulle donne 29 maggio 2008.
Advertisements

Il limite dell’onore e della reputazione
regole (se A, allora B) esempio principi (X è tutelato) esempio
La sistematica oggettivista
La sistematica del reato. Distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni Il criterio: il tipo di pena principale (art. 17 c.p.)Il criterio: il tipo.
La sistematica oggettivista Gli elementi del reato si qualificano dal punto di vista funzionale: ogni categoria assolve una specifica funzione: corollario….
Disposizioni Sanzionatorie Antiriciclaggio disposizioni 3 direttiva.
COSE, BENI E DIRITTI REALI L’oggetto del rapporto giuridico è il bene. Giuridicamente i beni sono tutte le cose che possono, indipendentemente dalla loro.
Il concetto di collaborazione nella legge di ordinamento penitenziario.
Il contratto di lavoro part-time
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Il contratto di lavoro intermittente
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO D. LGS 81/2008 E LAVORO ATIPICO D
NOZIONE DI PROCESSO PENALE
Assemblea dei Presidenti
Appalto, distacco, interposizione Avv. Flavio Mattiuzzo Foro di Udine
Lezione 16 ottobre Donatella Morello.
Le impugnazioni.
Concorso apparente di norme e concorso apparente di reati
SCELTE DI FINE VITA Lo sviluppo tecnico-scientifico comporta possibilità di intervento anche nei momenti estremi della vita umana, che divengono campo.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7)
Il reato di sottrazione di minore all'estero: difficoltà di diritto interno e questioni di cooperazione europea Vicenza, 29 giugno 2017 Avv. Francesco.
I REATI ……. dove sono? Libro II del codice penale
Appunti per ostetriche e non solo
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ NELLA NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI
LICEITA’ DEL TRATTAMENTO SANITARIO
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
La sistematica del reato
Vendite di alcoolici a minorenni
Principi del Diritto Penale e reati contro la Pubbica Amministrazione
Diritti della Personalità
DAL CYBERBULLISMO AL REVENGE PORN
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Antigiuridicità.
Cittadinanza e Costituzione
Dalla disposizione alla norma
© All rights reserved – Sara De Vido. 2017
La sistematica del reato
Struttura della Costituzione
La sistematica del reato
L’offesa al bene giuridico
Principio di non discriminazione
Antigiuridicità.
PUBBLICO UFFICIALE Il «pubblico ufficiale» è, per il diritto italiano, colui che esercita una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.
29 novembre 2016 Dr. Giovanni SCHETTINO
Istituto Caterina di Santa Rosa
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA L’ESECUZIONE DELLE PENE ACCESSORIE
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Noi facciamo la differenza
Regolamenti Il termine “regolamento” è ambiguo:
PRIMA DI FARE PENSA IL PROGETTO
CONTRAFFAZIONE : NORME E SANZIONI
ETICA E DEONTOLOGIA SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA
Dove ho messo il “mio” profilo? Reale VS Virtuale Isola dei famosi: Reality o Fiction? Facebook: Mondo virtuale o reale?
Introduzione al Primo Soccorso
Dove ho messo il “mio” profilo? Reale VS Virtuale Isola dei famosi: Reality o Fiction? Facebook: Mondo virtuale o reale?
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Guida alla redazione della richiesta di riesame
L’offesa al bene giuridico
Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista
Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
Art. 29. Rapporti personali tra coniugi.

APPROPRIAZIONE INDEBITA
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA P.A.
Transcript della presentazione:

L’offesa al bene giuridico

1. Espressa menzione dell’offesa al bene giuridico Art. 422. Strage. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’egastolo. Art. 423 Incendio Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica. Art. 595. Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Sub offesa fare l’esempio di dare del laziale a chi laziale non è.

2. Descrizione di equivalenti fenomenici dell’offesa al bene giuridico Art. 614 Violazione di domicilio. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Art. 575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 372. Falsa testimonianza. 3. Individuazione della direzione offensiva descritta dalla norma incriminatrice per via interpretativa. Art. 372. Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni. Si individua la direzione offensiva verso uno specifico bene (nel caso di specie amministrazione della giustizia) e si ridefinisce il campo di applicazione della norma incriminatrice. La descrizione legislativa del fatto disegna il limite esterno. All’interno di questo limite saranno conformi al fatto solo gli accadimenti concretamente offensivi del bene giuridico tutelato. Segnalare che il BG lo da il titolo dei titoli del codice

3. (segue) Un altro esempio Art. 423. Incendio Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica. Caso dell’iperbarica ma vedi il 449 c.p.

Un altro caso Legge 205/1993 (c.d.” legge Mancino”) Articolo 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0034860.pdf

Un altro caso ancora ma prima un passo indietro: la sistematica oggettivistica Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole + punibile. Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari: il reato è una “norma totale”. L’ordine di valutazione non deve essere invertito o confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la colpevolezza, eccetera.

Il parere dell’esame di avvocato del 2009 Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale (…) Prendere l’art. 595 c.p.e fare l’analisi del reato.

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Leggere la disposizione e poi procedere all’analisi logica del reato.

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Delitto o contravvenzione? Quindi?

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Reato comune o reato proprio?

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Quale è la condotta? Cfr. anche il 594

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Reato di evento o di condotta? Aggiungere su caso specifico..

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…) Elementi normativo o descrittivo? Poi ricostruzione elementi del fatto.

Il parere dell’esame di avvocato del 2009 Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale (…)

Tipologia dei beni giuridici Beni individuali (vita, salute, libertà sessuale, patrimonio) Beni collettivi Che si distinguono in Istituzionali (personalità dello Stato, esercizio delle funzioni) e a titolarità diffusa (incolumità pubblica, fede pubblica, patrimonio…). Beni strumentali (esercizio funzioni, concorrenza, trasparenza societaria, fede pubblica) e beni finali (vita, salute, patrimonio). La distinzione fa intravedere i beni più problematici perché evanescenti, perché critici (tutela penale di sentimenti)