DAL CYBERBULLISMO AL REVENGE PORN Annalisa Verza
Il contesto super panottico e le modalità cyber di aggressione
Controllo diffuso e allargamento della platea del giudizio
Dalla gogna mediatica ai fenomeni del: Sexting secondario (espressione di cyberbullismo) -> minori Revenge porn (diffusione non autorizzata di materiale pornografico) -> adulti
"I ragazzi e il cyberbullismo" (Ipsos per Save the Children, 2013) per l’83% dei minori intervistati, gli effetti del bullismo virtuale sono peggiori di quelli prodotti dal bullismo tradizionale, in quanto: (per il 73% dei rispondenti) non ci sarebbero limiti a quello che si può dire e fare on-line; perché (per il 57%) gli attacchi possono avvenire continuamente; perché la rete rende anonimi gli aggressori (50%) La ricerca porta a concludere che proprio questo (per il 72% dei ragazzi intervistati) è di gran lunga la minaccia più temuta dai minori che utilizzano internet.
Revenge porn (non-consensual pornography) A tale tipo di condotta – come al suo equivalente minorile dato dal sexting secondario - ci si può riferire come ad un’offensiva (performativamente) “pornograficizzante”
resistenza culturale-giuridica a tutelarne le vittime Effetti gravi, ma resistenza culturale-giuridica a tutelarne le vittime
Lo sfondo culturale Asimmetria patriarcale del potere Sua espressione, ubiquitaria e sdoganata, nella cultura della pornografia (anche soft) TEXXAN, SNAPCHAT SLUT – con dati e link
Sexting e diritto Tra stalking (art. 612bis c.p.) e pornografia minorile (art. 600ter c.p.)
Art. 612-bis. (1) Atti persecutori. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2) La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3) La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)
Art. 600-ter. Pornografia minorile. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (1) Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3) Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (5) Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. (5)
Autoproduzione e consenso Per la seconda parte del punto 3 dell’art. 20 della Convenzione di Lanzarote è facoltativa la punizione della produzione e del possesso di materiale pornografico in cui siano coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale quando tali immagini siano prodotte e/o detenute da questi ultimi con il loro consenso e unicamente a loro uso privato (ipotesi condivisa dalla Direttiva 2011/93/UE, che, all’art. 8.3, richiede anche, in aggiunta, che nessun abuso sia stato consumato per produrlo).
Il mantenimento di una norma unica Per due modelli diversi di abuso pedopornografico -> problemi di tutela prodromica e di proporzionalità retributiva Negazione di tutela per i casi di sexting secondario in caso di autoproduzione o di consenso alla produzione
Cass., terza sez. penale, 11675/2016 Resistenza della cultura giuridica dei giuristi a apprestare tutela per le vittime di sexting e diffusione non autorizzata di materiale pornografico, ulteriormente accentuata nella recente Cass., terza sez. penale, 11675/2016.
La diffusione non autorizzata di materiale pornografico e il diritto: il vuoto Possibilità (insoddisfacenti) di inquadramento: atti persecutori, trattamento illecito di dati personali, diffamazione
Art. 595. Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Blaming the victim La visione del consenso iniziale come giustificazione per un whitewashing Preferenze adattive Logica del neoliberismo penale e naturalizzazione di un modello sessista di gestione della sessualità.