Infortunistica Stradale BANCA NAZIONALE DEL DNA Docente: Dott. Roberto BALZI 1
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEL DNA D.P.R. 7 aprile 2016 n. 87 ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEL DNA Entrato in vigore il 10.6.2016, reca le disposizioni di attuazione della legge 30.6.2009 n. 85 con la quale l’Italia ha ratificato il Trattato di Prum. FINALITA’ Cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo, immigrazione clandestina, criminalità internazionale Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA Istituzione di una Banca Dati del DNA presso il Ministero dell’Interno Istituzione di un laboratorio centrale presso il Ministero della Giustizia con finalità di identificazione degli autori di reato PROCEDURA Prelievo di due campioni di mucosa orale da parte di personale della polizia penitenziaria, se l’autore del reato è associato a un istituto penitenziario; da parte di personale del Gabinetto di Polizia Scientifica se l’autore del reato è arrestato in flagranza o fermato perché gravemente indiziato di delitto previa convalida del Giudice La tipizzazione del DNA viene inserita nel sistema AFIS
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEL DNA D.P.R. 7 aprile 2016 n. 87 ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEL DNA PER QUALI REATI Reati non colposi, perciò non si procede al prelievo per i delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali Violenza e resistenza a p.u. Lesioni personali Furto Danneggiamento aggravato Fabbricazione, detenzione, uso di documento d’identificazione falso False attestazioni o dichiarazioni a p.u. sull’identità o qualità personali Le esclusioni sono specificatamente elencate all’art. 9 L. 85/2009