Segni distintivi Funzione di identificazione rispetto alle imprese concorrenti In diversi momenti di scelte imprenditoriali Ditta, insegna e marchio Ma in realtà esistono altri segni titolo, testata, rubrica, segni distintivi atipici (?)
Funzione distintiva Separazione di elementi dotati di comuni caratteristiche Funzione giuridicamente protetta: elemento comune dato dalla responsabilità di scelte imprenditoriali riferibili ad un solo soggetto Scelte relative all’organizzazione aziendale (ditta) All’organizzazione aziendale costituita in una particolare sede (insegna) Alle qualità di prodotti o servizi
Capacità distintiva Riferibilità ad un solo imprenditore Non tutelabilità di espressioni utilizzate da una pluralità di imprenditori Espressioni generiche e descrittive
Divieto generale di confusione Protezione estesa a segni simili Purché relativamente all’attività e al territorio Relatività della tutela Rischio di confusione attuale o potenziale? Estensione al rischio potenziale solo per i segni registrati come marchi Specificità della registrazione tutela indipendente da uso, conoscenza e rischio attuale di confusione Tutela allargata dei marchi notori
Ditta Sistema generale di protezione fondato su art. 2598 Problematicità della nozione di ditta Nome sotto il quale si esercita l’impresa? Identificazione del responsabile delle scelte di organizzazione aziendale Uso nei contatti diretti con l’azienda (carta intestata, elenchi telefonici) Segno importante quando si instaurano questi contatti (es.: edilizia) Lo stesso segno può essere ditta e marchio Non è tecnica di spendita del nome Diverso da ragione e denominazione sociale (nome delle società, che può corrispondere alla loro ditta, ma con possibilità di avere più ditte in presenza di diverse organizzazioni aziendali)
Formazione della ditta Cognome o sigla dell’imprenditore Sempre espressioni letterali Residuo della teoria soggettiva della ditta, in funzione dell’identificazione della persona dell’imprenditore Superamento della funzione soggettiva Cuore della ditta diverso da nome Ditta derivata (art. 2565) Rilievo delle caratteristiche oggettive dell’organizzazione imprenditoriale
Requisiti della ditta Capacità distintiva Novità della ditta Anche se sono presenti ditte fortemente descrittive Novità della ditta Non confondibilità con ditte precedenti Nei limiti del principio di relatività Precedenza in base all’uso conosciuto dal pubblico Nonostante art. 2564, co. 2
Tutela della ditta In presenza di rischi concreti di confusione (segno non registrato) Sanzioni: Art. 2598 Art. 2564 La tutela viene meno quando si perde il ricordo del pubblico
Trasferimento della ditta Unitamente all’azienda Funzione distintiva della continuità di esercizio dell’azienda Anche a scapito della funzione soggettiva
Insegna Funzione distintiva dell’esercizio dell’azienda collocata fisicamente in un locale Uso nel contatto diretto fra pubblico e locale Rinvio di art. 2568 a art. 2564 Applicabile tutela generale di art. 2598 Problemi sul trasferimento
Ragione e denominazione sociale Nome della società Funzionalità alla spendita del nome Duplice anima: Spendita del nome Funzione distintiva tutelata analogamente a quella della ditta
Domande relative a questa lezione In cosa consiste la funzione distintiva dei segni? Nozione di capacità distintiva Principio di relatività della tutela Trasferibilità dei segni distintivi