REGIONE LAZIO AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI Servizio Prevenzione e Protezione.

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REGIONE LAZIO AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI Servizio Prevenzione e Protezione

INFORTUNIO SUL LAVORO Evento non volontariamente provocato dallinfortunato, caratterizzato dai seguenti elementi. 1. CAUSA VIOLENTA (ogni causa lesiva, capace di produrre un danno, proveniente dallambiente, concentrata nel tempo,) 2. OCCASIONE DI LAVORO. Si ha quando linfortunio sul lavoro è derivato da: un rischio specifico: un rischio al quale è sottoposto solo il lavoratore a causa della specifica attività che svolge un rischio generico aggravato: un rischio al quale sono sottoposti tutti, ma che viene aggravato dallo svolgimento dell'attività lavorativa: es. il commesso di una gioielleria in relazione al rischio di subire rapi-ne. Il requisito della occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta l'infortunio è collegato, anche indirettamente, con lattività lavorativa. 3. DANNO ALLA PERSONA DEL LAVORATORE…. …da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi lastensione dal lavoro per più di 3 giorni. …da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi lastensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Malattia professionale Si considera malattia professionale quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore Stato morboso dovuto allazione lenta, progressiva, cronica di fattori insiti nella normale attività lavorativa E riscontrabile una relazione causa- effetto diretta tra lagente nocivo lavorativo e la malattia CAUSALITÀ DILUITA

Nel concetto di malattia professionale è insito quello di causalità diluita. Lo stato morboso infatti è dovuto allazione lenta, cronica, di fattori costitutivi il normale svolgimento lavorativo. Art.3 DPR 1124/65 lassicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nellesercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ….lassicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nellesercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ….

In merito alla prova del nesso causale, particolare rilievo assumono gli elenchi delle malattie professiona-li contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui per le malattie comprese in dette tabelle e manifestatesi entro i termini ivi previsti opera in favore del lavoratore una presunzione legale dell'esistenza di un rapporto di causalità tra lavoro e malattia. Il lavoratore può dimostrare la possibile origine lavorativa della malattia anche se questa non è compresa tra le malattie tabellate Malattie Tabellate : presunzione legale, lorigine lavorativa della malattia è presunta dalla legge Malattie Tabellate : presunzione legale, lorigine lavorativa della malattia è presunta dalla legge Malattie Non tabellate: il lavoratore deve dimostrare il nesso eziologico tra lavorazioni effettuate e malattia contratta. Malattie Non tabellate: il lavoratore deve dimostrare il nesso eziologico tra lavorazioni effettuate e malattia contratta.

DENUNCIA DI INFORTUNIO L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli anche se di lieve entità al proprio datore o al preposto all'azienda il datore di lavoro,deve denunciare allINAIL entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia ( entro 24 ore se linfortunio ha causato la morte o il pericolo di vita), gli infortuni non guaribili entro tre giorni. Per l'assolvimento di tale obbligo è predisposto apposito modello che il datore di lavoro deve compilare in tre copie (le prime due da trasmettere all'INAIL, la terza da trattenere agli atti dell'azienda). La denuncia deve essere corredata da certificazione medica. Il primo certificato medico deve essere compilato in tre copie (la prima per l'INAIL e le altre due per il datore di lavoro, che ne deve inoltrare una all'autorità locale di pubblica sicurezza)

Malattie professionali Il lavoratore ha l'obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità per il tempo antecedente la denuncia, Il lavoratore ha l'obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità per il tempo antecedente la denuncia, la denuncia di malattia professionale all'Inail deve essere effettuata dal datore di lavoro su appositi modelli corredati da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia. la denuncia di malattia professionale all'Inail deve essere effettuata dal datore di lavoro su appositi modelli corredati da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa.

Come vengono gestite le pratiche relative alle denunce di malattia professionale ? U.O.C. Amministrazione del Personale Dipartimento di Prevenzione Servizio PSAL Servizio Prevenzione e Protezione Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie

Nel 2009 sono pervenute al Servizio Prevenzione e Protezione 21 denunce di malattie professionali rientranti nelle malattie da posture incongrue e microtraumi ripetuti. Nel 2009 sono pervenute al Servizio Prevenzione e Protezione 21 denunce di malattie professionali rientranti nelle malattie da posture incongrue e microtraumi ripetuti.

La distribuzione delle denunce di malattie professionale nei reparti e servizi aziendali tiene in considerazione il servizio di appartenenza al momento della presentazione della denuncia, ma occorre tenere presente che in ogni caso va analizzato tutto il percorso lavorativo del dipendente