Le vicende parlamentari dello ius soli Chiara Martini 6 novembre 2017
Quadro normativo vigente L. 91/1992 (a) Cittadinanza per filiazione è cittadino per nascita il figlio di genitore (madre e/o padre) cittadino (ius sanguinis). L’acquisizione di diritto opera in maniera automatica Cittadinanza per nascita e residenza lo straniero nato in Italia da genitori stranieri può acquistare la cittadinanza a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età. L’acquisizione avviene previa dichiarazione da effettuarsi entro un anno dalla maggiore età Cittadinanza per matrimonio lo straniero adulto che sposi un italiano/a può acquistare la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio italiano (uno con prole). L’acquisizione non è automatica ma richiede una istanza dell’interessato e il rispetto di alcune condizioni
Quadro normativo vigente L. 91/1992 (b) Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (ius soli): ipotesi residuali e in casi limitati è cittadino colui che nasce nel territorio italiano: a) i cui genitori siano da considerarsi ignoti o apolidi; b) che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge del Paese di origine lo esclude Cittadinanza per naturalizzazione diverse ipotesi in cui, in presenza di determinati requisiti, il cittadino straniero o apolide può fare richiesta di cittadinanza all’autorità che decide discrezionalmente. Casi di maggior rilievo: a) straniero residente in Italia da almeno 10 anni (4 se UE e 5 se apolide) b)straniero il cui padre o madre o ascendente in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, purché risieda legalmente in Italia d almeno 3 anni c) straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello stato italiano per almeno 5 anni d) straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero ove ricorra un eccezionale interesse dello Stato
Le questioni problematiche Le possibilità di acquisto della cittadinanza per un immigrato adulto (matrimonio e naturalizzazione) presentano numerose criticità (tempi e discrezionalità). Non c’è alcun collegamento tra cittadinanza e verifica dell’integrazione linguistica e sociale Le ipotesi di acquisto della cittadinanza per un minore straniero sono residuali e statisticamente irrilevanti Impianto della legge L. 91/1992 mancata riflessione sul rapporto tra cittadinanza e immigrazione: il fenomeno è successivo in Italia e inizialmente affrontato come problema di gestione delle rotte, non di integrazione politica degli immigrati Trasformazioni sociali: quasi 5 milioni di immigrati, un milione dei quali ha meno di diciotto anni e rappresenta il 22 per cento della popolazione minorile che vive in Italia (circa l’8 per cento della popolazione scolare)
Lo scenario
La discussione parlamentare (a) Ipotesi iniziale è molto ampia alla Camera la I Commissione Affari costituzionali incardina 25 proposte di legge: la maggior parte delle pdl provvedono ad integrare le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di diritto della cittadinanza, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello ius soli. Due nuove ipotesi: a) coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi abbia trascorso un periodo di permanenza legale (da 1 a 5); b) coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia alcune pdl prevedono anche l’accesso di diritto alla cittadinanza ai minori stranieri nati o entrati in Italia nei primi anni di vita e che vi hanno soggiornato o risieduto legalmente fino alla maggiore età (cd. ius domicilii). In altri casi, ai requisiti della nascita in Italia e della residenza, si aggiunge un ulteriore requisito attinente allo ius culturae o all’integrazione linguistica e culturale alcune pdl intervengono in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio per semplificare o aggravare i requisiti richiesti
La discussione parlamentare (b) molte pdl introducono una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minore che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale (c.d. ius culturae). Esso costituisce un’alternativa sia allo ius sanguinis, sia allo ius soli, fornendo un’opportunità di conseguire la cittadinanza a coloro che, pur non essendo nati in Italia, vi abbiano trascorso un periodo decisivo di formazione della loro personalità alcune pdl introducono nuove ipotesi di attribuzione della cittadinanza che sostituisce quelle di acquisto per cd. naturalizzazione, stabilendo che l’acquisto della cittadinanza non è discrezionale, ma costituisce un atto dovuto una volta verificati i requisiti prescritti dalla legge (da concessione ad attribuzione) alcune pdl intervengono, inoltre, in materia di integrazione linguistica e sociale dei richiedenti la cittadinanza con diverse modalità (test di integrazione, attestazione di conoscenza della lingua, frequenza di appositi corsi)
Sintesi parlamentare Limitato il perimetro della proposta di legge all’ampliamento delle ipotesi di cittadinanza come requisito fondamentale al fine di favorire una maggiore integrazione sociale, favorendo l’acquisizione della cittadinanza per i minori nati o formati in Italia Accantonato il tema della cittadinanza agli adulti e dello snellimento delle procedure burocratiche per ottenere la cittadinanza La sintesi normativa raggiunta è il frutto di mediazioni tra le forze politiche della maggioranza di governo (cfr. lavori referente)
Focus: i minori stranieri Quali sono le possibili vie per il minore figlio di genitori immigrati? Nati in Italia da genitori entrambi stranieri 1. Elezione della cittadinanza al compimento dei 18 anni in caso di residenza continuativa Nati all’estero e giunti secondo il percorso migratorio dei genitori Trasmissione per naturalizzazione di un genitore (richiesta la convivenza stabile) Acquisto per naturalizzazione dopo i 18 anni Minori stranieri non accompagnati 1. Acquisto per naturalizzazione dopo i 18 anni
Il testo approvato dalla Camera A.S. 2092 Estende le ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio italiano (ius soli) Introduce una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza a seguito di percorso formativo (c.d. ius culturae) Prevede una nuova ipotesi di concessione della cittadinanza (naturalizzazione) per i minori Introduce modifiche minori per semplificare il quadro normativo vigente agevolando il percorso di acquisto della cittadinanza
Lo «ius soli» temperato Acquista di diritto la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno permanente (art. 1, co, 1, lett. a) e b)) La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o di chi eserciti la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il compimento della maggiore età. L’interessato può farne richiesta o rinunciarvi entro due anni dalla maggiore età Vale per i minori e i giovani nati in Italia con età non superiore a 20 anni
L’introduzione dello «ius culturae» Acquista di diritto la cittadinanza il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, qualora abbia frequentato regolarmente (ai sensi della normativa vigente) un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale, con conclusione positiva del corso se di istruzione primaria (art. 1, co, 1, lett. d)) La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente o di chi eserciti la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro 18 anni. L’interessato può farne richiesta o rinunciarvi entro due anni dalla maggiore età Vale per i minori entrati prima dei 12 anni che non possono avvalersi dello ius soli o indipendentemente dalla circostanza che siano nati in Italia
La nuova ipotesi di naturalizzazione Lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, può richiedere gli sia concessa la cittadinanza, a condizione che abbia frequentato regolarmente in Italia un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione - ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale, con il conseguimento di una qualifica professionale (art. 1, co, 1, lett. e)) Vale in particolare per i minori che hanno fatto ingresso in Italia tra i 12 e i 18 anni
Le norme transitorie Le nuove disposizioni sullo ius soli e sulla naturalizzazione si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato prima della sua entrata in vigore come legge i diritti previsti, purché non abbiano compiuto i venti anni di età (art. 3) L’acquisto attraverso il c.d. ius culturae si applica anche allo straniero, in possesso dei requisiti previsti, che abbia superato il ventesimo anno di età e abbia risieduto legalmente in Italia negli ultimi cinque anni (potenzialmente tale beneficio può essere richiesto a qualunque età, anche se la maturazione dei requisiti richiesti è molto risalente nel tempo), previo nulla osta Ci si può avvalere di tale facoltà entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge
Le altre modifiche Viene esteso da uno a due anni il termine, decorrente dalla maggiore età, entro il quale lo straniero nato in Italia può chiedere la cittadinanza avendovi risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età Esonero dal pagamento del contributo per tutte le istanze e le dichiarazioni concernenti i minori Eliminazione del requisito della convivenza col genitore per il minore che acquisti la cittadinanza come conseguenza della cittadinanza del padre Iniziative promosse dai comuni di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza, rivolte ai minori residenti