Il pareggio di bilancio nella Costituzione: opportunità o illusione?

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Transcript della presentazione:

Il pareggio di bilancio nella Costituzione: opportunità o illusione? Giustino Lo Conte Università «La Sapienza» – 17 ottobre 2017

L’evoluzione normativa Leggi ordinarie Regi Decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924 Art. 81 Cost. (versione del 1948) Legge n. 468/1978 (riforma organica) Legge n. 362/1988 (intervento di modifica) Legge n. 94/1997 (intervento di modifica) Legge n. 196/2009 (riforma organica) Legge n. 39/2011 «Modifiche alla legge 196/2009» Nuovo art. 81 Cost. (come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012) Legge n. 243/2012 (in vigore dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell’art. 15) Legge n. 163/2016 (modifiche al contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’art. 15 della L. n. 243/2012) Normativa europea di bilancio Trattato di Maastricht (1992) Patto di Stabilità e Crescita (1997) Six Pack (2011) Fiscal Compact (2012) Two Pack (2013)

Articolo 81 della Costituzione Art. 81 Cost. (versione del 1948) 1. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Nuovo art. 81 Cost. (come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012) 1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. 3.Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.