I DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO L’inserimento dei diritti nelle Costituzioni degli Stati liberali del XIX secolo (Costituzione Francia 1848; Dichiarazione dei diritti fondamentali Germania 27.12.1848; Statuto Albertino 1848) non solo i diritti civili dallo Stato (inizio XIX sec.) ma anche diritti politici nello Stato (seconda metà XIX – inizio XX sec.): libertà di riunione e di associazione; di espressione; di votare ed essere votati La nascita dei Codici come reazione al particolarismo e al pluralismo giuridico in nome della natura universale e unitaria del diritto (codice civile Prussia 1794; Codice civile napoleonico 1804; codici penali e processuali penali Francia)
IL POSITIVISMO GIURIDICO L’affermazione del giuspositivismo a scapito del giusnaturalismo i diritti sono solo quelli posti dall’ordinamento giuridico (dal Sovrano: Hobbes), quindi del cittadino anziché dell’uomo, nazionali anziché universali Il divorzio del diritto dalla morale: il diritto come forma norme generali ed astratte approvate secondo determinate procedure La tradizione utilitaristica inglese: Bentham
Il positivismo della scienza giuridica tedesca: i diritti pubblici soggettivi come “riflessi” dell’autolimitazione dello Stato sovrano come derivazione dall’adempimento di obblighi - “il diritto soggettivo non è, in breve, che il diritto oggettivo” (Kelsen)
La concezione statualistica Il potere assoluto degli Stati liberali, in cui i diritti individuali sono autolimitazioni della sovranità dello Stato, che non li riconosce come preesistenti ma li pone per evitare il caos (Hobbes) (teoria dei diritti riflessi) supremazia della legge (positivismo giuridico) - Costituzioni Stati Liberali (XIX sec.): Statuto Albertino Evoluzione in senso totalitario: i regimi dittatoriali fondati sulla identificazione tra volontà sovrana dello Stato e volontà del Capo repressione e negazione dei diritti fondamentali: flessibilità dello Statuto albertino; abrogazione Costituzione Germania (28.2.1933)
LE LIBERTA’ E I DIRITTI Le teorie filosofiche e costituzionali sulla libertà dell’individuo in reazione al giuspositivismo Le origini la libertà non come diritto all’assoluta autodeterminazione ma come rispetto della legge che garantisce la sicurezza di tutti (Locke, Montesquieu) ed a cui si è concorso (Rousseau, Kant) la libertà come azione illimitata al di fuori della legge limitata dal Sovrano (Hobbes) o dalla legge (Bentham)
La conseguenze: le libertà liberali come libertà negative dallo Stato che però le deve garantire la distinzione tra la libertà degli antichi come partecipazione e la libertà dei moderni dallo Stato (Constant) lo Stato “guardiano notturno” che deve garantire la sicurezza (von Humboldt) il rischio di “tirannia della maggioranza” dello Stato ne giustifica l’intervento solo per evitare un danno ad altri (Stuart Mill)
Dalla tutela delle libertà “negative” (diritti civili) alle libertà “positive” (diritti politici) la progressiva estensione del diritto di voto basato su sesso, reddito e istruzione il femminismo liberale (Stuart Mill, Taylor)
LA CRITICA AI FONDAMENTI DEI DIRITTI La critica di Marx contro le libertà non universali ma individuali e “borghesi”, funzionali all’egemonia sociale, economica e politica del capitalismo, e perciò non in grado di realizzare una società tra eguali La critica alla formalismo statalista da parte della sociologia classica (Comte, Weber) secondo cui i diritti sono solamente prodotto dell’evoluzione sociale che legislatori e giudici si limitano a tutelare
LE ORIGINI DEI DIRITTI ECONOMICO E SOCIALI Rivoluzione industriale, proletariato e prime forme di legislazione a tutela del proletariato, non come diritti ma come dovere sociale (Gran Bretagna, Germania) La nascita dei diritti politici e sociali a fine Ottocento diritto di associazione (sindacale) diritto di sciopero tutela condizioni lavoro (orario, riposo settimanale, donne, minori) diritto all’assistenza e alla previdenza sociale diritto all’istruzione pubblica obbligatoria come “scala sociale”